Ordinanza n. 171/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre per il 2026 e conseguente esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, nonché la conseguente comunicazione di esclusione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Le censure riguardano la riserva prevista dall’art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015, che attribuisce prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta fino al 75% del totale dei permessi, prevedendo solo subordinatamente un criterio preferenziale per le unità conformi ai requisiti di eco-compatibilità. Secondo la ricorrente, tale disciplina determina una riserva del 75% a favore delle imprese residenti prescindendo completamente dalla qualità dell’offerta sotto il profilo dell’eco-compatibilità. È stata inoltre dedotta la tardività del motivo, eccezione ritenuta superabile perché, insieme alla norma regolamentare, è stato impugnato l’atto applicativo, ossia la collocazione in graduatoria in posizione non utile, dal quale è sorto l’interesse concreto a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure rivolte alla riserva del 75% prevista dall’art. 22, comma 5, del regolamento, nella parte in cui privilegia la residenza delle imprese senza considerare la qualità dell’offerta in termini di eco-compatibilità. Ha ritenuto superabile l’eccezione di tardività, poiché l’impugnazione della norma regolamentare è stata proposta insieme all’atto applicativo e l’interesse a ricorrere è sorto con la collocazione della ricorrente in posizione non utile nella graduatoria. Ha ravvisato anche il periculum in mora, in quanto l’impossibilità di svolgere l’attività durante il favorevole periodo di stagionalità avrebbe comportato danni gravi e irreparabili, tra cui lo sviamento definitivo della clientela e la perdita di introiti. Per l’effetto, ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati limitatamente alla posizione della ricorrente, consentendole di svolgere l’attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell’Area Marina Protetta con l’unità indicata nella domanda di partecipazione, fino alla decisione di merito. Ha fissato l’udienza pubblica per il 30 settembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, approvato con D.M. 24 febbraio 2015
Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]
In sede cautelare, il giudice ha ritenuto assistita da sufficienti profili di fondatezza la censura contro la riserva del 75% per le imprese residenti, nella parte in cui essa prescinde completamente dalla qualità dell’offerta quanto ai requisiti di eco-compatibilità.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare e del potere del giudice di sospendere l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- Una disciplina selettiva che riservi una quota maggioritaria di autorizzazioni agli operatori residenti, prescindendo completamente dalla qualità delle offerte e dai requisiti di eco-compatibilità, presenta profili di possibile illegittimità tali da giustificare, in sede cautelare, la sospensione degli atti applicativi.
- Quando una disposizione regolamentare diventa concretamente lesiva solo attraverso un atto applicativo che colloca il concorrente in posizione non utile, l’impugnazione congiunta della disposizione e dell’atto applicativo consente di superare l’eccezione di tardività riferita alla disposizione regolamentare.
- La perdita della possibilità di svolgere un’attività economica durante un periodo stagionale favorevole, con rischio di sviamento definitivo della clientela e perdita di introiti, può integrare un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
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