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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 18903 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero a tassazione, ai fini IRES e IRAP, di costi sostenuti dalla società per transazioni relative a clausole penali contrattuali dovute ai ritardi nell'esecuzione di lavori aeroportuali, nonché l'assoggettamento a IVA di alcune prestazioni di servizi rese in ambito aeroportuale. La società sosteneva che le somme transattive avessero natura risarcitoria e fossero integralmente deducibili nell'esercizio di sostenimento, mentre l'Agenzia le considerava maggiori costi incrementativi delle opere, da capitalizzare e dedurre mediante ammortamento. La società contestava inoltre la motivazione dell'avviso di accertamento e la mancata motivazione della sentenza regionale sulla questione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale della società, stabilendo che le somme pagate in esecuzione di transazioni aventi esclusivamente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da clausole penali per ritardi nell'esecuzione dei lavori costituiscono costi deducibili dal reddito d'impresa e non maggiori corrispettivi da capitalizzare. Ha invece dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, perché il ricorso non ne aveva trascritto il contenuto; il quarto motivo sulle sanzioni è stato dichiarato assorbito. È stato accolto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, poiché la Commissione regionale non aveva motivato sulla questione dell'IVA limitandosi alla formula "rigetta nel resto". La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio, in diversa composizione, alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui spetta riesaminare sia la deducibilità dei costi sia l'assoggettamento a IVA e liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102, comma 6

    Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni strumentali devono essere imputate direttamente al conto economico se ordinarie, mentre quelle straordinarie che incrementano produttività, capacità o vita utile del bene devono essere capitalizzate e ammortizzate.

  • Codice civile, art. 1382

    La clausola penale predetermina il risarcimento dovuto in caso di inadempimento e svolge una funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale; le penalità contrattuali non hanno, di per sé, natura sanzionatoria pubblicistica.

  • Codice civile, art. 1664, comma 2

    La norma è stata richiamata dalla Commissione regionale per sostenere che le somme transattive fossero parte del corrispettivo dell'appalto; la Cassazione ha escluso tale ricostruzione nel caso concreto, rilevando che le transazioni riguardavano esclusivamente il risarcimento di danni da ritardo e non opere ulteriori.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato. Tuttavia, chi contesta in Cassazione la motivazione dell'atto deve trascriverne nel ricorso i passaggi rilevanti, in ossequio al principio di autosufficienza.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    Gli atti richiamati nella motivazione dell'atto tributario devono essere allegati, salvo che il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

    I componenti negativi del reddito d'impresa sono deducibili secondo i criteri di competenza, certezza, determinabilità e inerenza; le penalità contrattuali inerenti all'attività d'impresa possono rientrare tra i costi deducibili.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La questione relativa alla non punibilità per obiettive condizioni di incertezza è stata dichiarata assorbita e dovrà eventualmente essere rivalutata dal giudice del rinvio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva sui punti decisivi della controversia; la totale assenza di motivazione su una domanda o su un motivo comporta la nullità della decisione.

  • Costituzione, art. 111

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; una motivazione meramente apparente o del tutto mancante rende nulla la sentenza.

Massime di principio

  • Le penalità contrattuali previste dall'art. 1382 c.c. per ritardi o inadempimenti, quando costituiscono predeterminazione del risarcimento e sono inerenti all'attività d'impresa, sono normalmente deducibili come costi dell'esercizio.
  • Una somma può essere capitalizzata e dedotta tramite ammortamento solo se remunera effettivamente opere, migliorie o interventi che incrementano in modo significativo e misurabile il valore, la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile di un cespite.
  • Il fatto che una penale sia collegata a un contratto di appalto non la trasforma automaticamente in un maggiore corrispettivo dell'opera: occorre verificare il contenuto effettivo della transazione e l'eventuale esistenza di prestazioni ulteriori.
  • Le sanzioni pecuniarie pubblicistiche derivanti da illeciti non sono assimilabili alle penali contrattuali e, in linea generale, non sono deducibili perché la loro deduzione attenuerebbe la funzione punitiva.
  • Quando si contesta in Cassazione la motivazione di un avviso di accertamento, è necessario riportare nel ricorso i passaggi testuali dell'atto che si assumono carenti o erroneamente valutati.
  • Una sentenza che decide una specifica questione con formule generiche come "rigetta nel resto", senza esporre alcuna ragione sul punto, è affetta da carenza assoluta di motivazione e deve essere cassata con rinvio.
  • La Cassazione può enunciare il principio giuridico applicabile, ma se la questione richiede nuovi accertamenti di fatto, il merito deve essere riesaminato dal giudice del rinvio.

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