R.R. Puglia 1/2003
Sospensione Regolamento regionale n. 4/2001 e direttive ai comuni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia sospende fino al 30 aprile 2003 gli effetti dell’art. 5 del regolamento n. 4/2001 sulle grandi strutture di vendita. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, i comuni interessati devono adottare una delibera consiliare con il piano di prima attuazione e le aree idonee, trasmettendola alla Regione. L’atto è entrato in vigore il giorno della pubblicazione.
Sospensione temporanea dell’art. 5 del regolamento regionale Puglia n. 4/2001 e direttive ai comuni per le grandi strutture di vendita
Sospensione temporanea della disciplina sulle grandi strutture di vendita
Il regolamento regionale della Puglia interviene in materia di commercio sospendendo, in via temporanea, l’efficacia delle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2001 relative alle grandi strutture di vendita. L’atto detta inoltre indirizzi ai comuni che intendano programmare nuovi insediamenti di grande distribuzione.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia e si collega alla programmazione delle medie e grandi strutture di vendita già prevista dalla normativa regionale in materia di commercio. La sospensione è finalizzata a consentire una gestione coordinata delle scelte localizzative e a permettere una valutazione degli effetti cumulativi delle previsioni comunali.
Sospensione dell’art. 5 del regolamento n. 4/2001
Sono sospesi fino al 30 aprile 2003 gli effetti dell’art. 5 del regolamento regionale n. 4/2001, che fissava gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita. Si tratta quindi di una sospensione espressamente limitata nel tempo, riferita solo a quella disposizione e non all’intero regolamento del 2001.
Adempimenti richiesti ai comuni
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, i comuni che intendano prevedere la possibilità di insediare grandi strutture di vendita devono approvare con deliberazione del consiglio comunale il piano di prima attuazione delle strutture di grande distribuzione. Il piano deve individuare le aree idonee, articolandole per le diverse tipologie di insediamento.
Trasmissione alla Regione e criteri per le aree idonee
La delibera comunale deve essere trasmessa per conoscenza alla Regione, così da consentire la valutazione degli effetti cumulativi delle scelte locali e favorire concorrenza tra le aree. Le aree individuate devono comunque rispettare i requisiti minimi di compatibilità territoriale e urbanistica.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La sospensione disposta ha efficacia fino al 30 aprile 2003. La nota richiamata nel testo segnala inoltre che gli effetti della sospensione sono fatti salvi dalla successiva disciplina regionale sul commercio.
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