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Circolare

Circolare numero 223 del 20-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina del pensionamento anticipato per i dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, alla luce del decreto-legge n. 400/1994 e dei decreti ministeriali attuativi del 25 marzo, 8 aprile e 12 aprile 1994. Vengono indicati destinatari, requisiti anagrafici e contributivi, termini per la domanda, decorrenza del trattamento, criteri di calcolo della misura, regole su incumulabilità e incompatibilità, estensione ai titolari di pensione o assegno di invalidità e imputazione degli oneri alla gestione commissariale del Fondo.

Istruzioni per il pensionamento anticipato dei lavoratori del settore portuale

Pensionamento anticipato nel settore portuale

La circolare fornisce le istruzioni applicative per il pensionamento anticipato dei lavoratori del comparto portuale, a seguito degli interventi normativi succedutisi nel 1994 e dei decreti ministeriali attuativi. Il documento chiarisce quali lavoratori possono accedere al beneficio, entro quali termini devono essere presentate le domande, come si calcola il trattamento e a quale soggetto vengono imputati gli oneri.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si colloca nel solco dei messaggi già diramati dall'Istituto e prende atto della disciplina introdotta prima dal decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, poi dal decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, sostituito dal decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, entrato in vigore il 22 giugno 1994. Quest'ultimo prevede l'integrazione del contingente originariamente stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, con ulteriori 1.000 unità per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali e con ulteriori 1.000 unità per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, prorogando i termini finali rispettivamente al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996.

Destinatari del beneficio

Il documento distingue due ambiti di applicazione:

  • i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione;
  • i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici.

Per ciascun ambito il beneficio è riconosciuto nei limiti delle eccedenze individuate per la corrispondente dotazione organica, secondo i decreti ministeriali richiamati dalla circolare.

Requisiti anagrafici e contributivi

Per i dipendenti delle compagnie e gruppi portuali il diritto al pensionamento anticipato sorge se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 1994 e consistono in una delle seguenti condizioni:

  • età superiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione;
  • età inferiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con almeno 27 anni di contribuzione.

Per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici i medesimi requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 1996.

Ai fini del requisito contributivo sono utili non solo i contributi effettivi, ma anche i contributi figurativi accreditati per:

  • servizio militare;
  • periodi di cassa integrazione guadagni.

Per la maturazione dei requisiti, nei casi previsti, sono considerati utili anche i contributi per recupero volontario dell'occasionalato.

Presentazione della domanda

Per i dipendenti delle compagnie e gruppi portuali il decreto ministeriale 25 marzo 1994 prevede che possano presentare domanda di pensionamento anticipato entro il 10 aprile 1994 coloro che avevano già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993. Chi non li aveva ancora maturati a quella data può presentare domanda entro il 15 ottobre 1994, purché i requisiti siano raggiunti entro il 31 dicembre 1994.

Per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici la domanda deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto ministeriale dell'8 aprile 1994 in Gazzetta Ufficiale, cioè entro il 29 maggio 1994. Entro tale data l'interessato non deve aver compiuto il sessantesimo anno di età.

La circolare precisa inoltre che, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, è riconosciuta priorità a chi ha presentato domanda e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992.

Decorrenza del trattamento

Per i dipendenti delle compagnie e gruppi portuali la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto con cui il Ministero dei trasporti e della navigazione individua i lavoratori ammessi al beneficio.

Per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici la decorrenza segue la medesima regola generale, ma può anche decorrere dalla data di maturazione dei requisiti. Inoltre, la decorrenza può essere differita fino a un massimo di sei mesi in presenza di accertate esigenze tecnico-organizzative e operative degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici.

Misura del trattamento

Il trattamento di pensionamento anticipato è liquidato secondo le norme comuni, ma con un incremento dell'anzianità contributiva posseduta dall'interessato fino a un massimo di otto anni. In ogni caso, l'aumento non può superare il numero di settimane comprese tra la cessazione del rapporto di lavoro o la cancellazione dai ruoli e il compimento del sessantesimo anno di età, ovvero il periodo necessario al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione.

Incumulabilità, incompatibilità e casi di invalidità

Ai trattamenti di pensionamento anticipato disciplinati dalla circolare si applicano i regimi vigenti di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità.

La disciplina comprende anche i titolari di pensione o assegno di invalidità. In tal caso, ai fini del supplemento spettante, l'anzianità contributiva successiva alla decorrenza della pensione o dell'assegno, oppure dell'eventuale supplemento già liquidato, è aumentata fino a otto anni e comunque nei limiti della differenza tra la cessazione del rapporto di lavoro o la cancellazione dai ruoli e il compimento del sessantesimo anno di età, ovvero fino al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione. La circolare richiama, per quanto compatibili, le istruzioni della circolare n. 53610 A.G.O. del 4 agosto 1984.

Oneri finanziari

Gli oneri conseguenti ai pensionamenti anticipati previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1994 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione. Il rimborso all'INPS avviene sulla base di apposita rendicontazione annuale.

Per la determinazione degli oneri si richiamano, ove compatibili, i criteri della circolare n. 216 del 26 ottobre 1988.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare scioglie la riserva contenuta nei messaggi precedenti e fornisce le istruzioni operative per la liquidazione dei trattamenti di pensionamento anticipato nel settore portuale. Il riferimento centrale è l'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, poi sostituito dal decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, che amplia il contingente originario previsto dal decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6.

Destinatari e contingenti

Il beneficio riguarda due platee distinte: i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione; e i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Per i primi il contingente è elevato di 1.000 unità e il termine è prorogato al 31 dicembre 1995; per i secondi il contingente è elevato di 1.000 unità e il termine è prorogato al 31 dicembre 1996.

Requisiti per il pensionamento anticipato

Per le compagnie e gruppi portuali i requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 1994: età superiore a 52 anni per gli uomini e a 47 per le donne con almeno 15 anni di contribuzione, oppure età inferiore a tali soglie con almeno 27 anni di contribuzione. Per gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici i requisiti devono risultare entro il 31 dicembre 1996, con le medesime combinazioni di età e anzianità contributiva. Ai fini contributivi sono utili anche i contributi figurativi per servizio militare e per periodi di cassa integrazione guadagni; per la sola maturazione dei requisiti, nei casi previsti, sono utili anche i contributi per recupero volontario dell'occasionalato.

Domande e termini

Per i dipendenti delle compagnie e gruppi portuali la domanda poteva essere presentata entro il 10 aprile 1994 da chi avesse maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993; chi li matura entro il 31 dicembre 1994 può presentare domanda entro il 15 ottobre 1994. Per gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici la domanda va presentata entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto ministeriale dell'8 aprile 1994 in Gazzetta Ufficiale, quindi entro il 29 maggio 1994, e a tale data il lavoratore non deve aver compiuto 60 anni. È riconosciuta priorità a chi ha presentato domanda e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992.

Decorrenza e misura della pensione

La pensione anticipata decorre, in linea generale, dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto ministeriale di individuazione dei lavoratori ammessi; per gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici la decorrenza può anche coincidere con la data di maturazione dei requisiti e può essere rinviata fino a sei mesi per esigenze tecnico-organizzative e operative. La misura si calcola secondo le norme comuni, incrementando l'anzianità contributiva di un periodo massimo di otto anni e comunque non oltre le settimane necessarie per raggiungere i 60 anni di età o i 40 anni di contribuzione.

Regole di cumulabilità e casi particolari

Ai trattamenti pensionistici in esame si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità. La facoltà di accedere al pensionamento anticipato è riconosciuta anche ai titolari di pensione o assegno di invalidità, con calcolo del supplemento sulla base dell'anzianità contributiva successiva alla decorrenza della prestazione, aumentata fino a otto anni e nei limiti indicati dalla circolare.

Oneri e finanziamento

Gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e vengono rimborsati all'INPS sulla base di una rendicontazione annuale. Per la determinazione degli oneri si richiamano i criteri già impartiti con la circolare n. 216 del 26 ottobre 1988, ove compatibili.

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