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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21458/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Il testo della decisione non contiene la descrizione della controversia di merito decisa dalla Corte d'appello, ma solo i dati processuali del giudizio di legittimità. Risulta che il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli è stato proposto due volte dagli stessi ricorrenti, con riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 19062/2021 e 19063/2021 perché riferiti al medesimo ricorso contro la stessa sentenza. In pendenza del giudizio, i difensori dei ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; le controricorrenti hanno accettato la rinuncia; le procure alle liti conferivano ai difensori anche il potere di rinunciare. Non emergono dal testo i motivi sostanziali dell'impugnazione originaria, né i fatti storici che avevano originato la lite nel merito.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalle controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia accettata, non si provvede sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione del processo non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso accettata dalle controparti non si dà luogo a decisione sulle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non opera nell'ipotesi di estinzione del processo, non contemplata dalla norma

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente effettuata dal difensore munito di apposita procura speciale e sia accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite.
  • L'estinzione del processo per rinuncia non integra, di per sé, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato previsto per le ipotesi tipizzate dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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