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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26810/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sul modello Unico SC/2012 relativo all'anno d'imposta 2011. La società aveva aderito a un piano di rateizzazione in 20 rate, ma la prima rata era stata versata oltre il termine previsto dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997. L'Ufficio ha ritenuto verificata la decadenza dal beneficio della rateazione e ha iscritto a ruolo le somme dovute. La società ha impugnato la cartella davanti alla CTP, invocando buona fede, collaborazione, correttezza e lealtà; il ricorso è stato accolto. La CTR ha confermato. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997 ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la decadenza operi anche quando la prima rata sia pagata tardivamente e non solo quando non sia pagata affatto. La contribuente ha resistito e ha anche chiesto la cessazione della materia del contendere per asserito pagamento delle rate, istanza respinta per difetto di prova e perché l'importo complessivamente versato risultava comunque inferiore a quello richiesto in cartella.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente sull'inammissibilità del ricorso e sulla notifica, ha rigettato l'istanza di cessazione della materia del contendere per mancata prova dell'integrale pagamento, e ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza della CTR, affermando che, nel regime ratione temporis applicabile, il pagamento tardivo della prima rata comporta la decadenza dalla rateazione al pari del mancato pagamento, con iscrizione a ruolo dell'importo dovuto al netto di quanto eventualmente versato. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997

    nel testo vigente ratione temporis, la prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla comunicazione; il mancato pagamento entro tale termine, comprensivo del pagamento tardivo, comporta la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, detratto quanto versato

  • art. 10, comma 13-decies, d.l. n. 201/2011

    indicato come fonte della formulazione dell'art. 3-bis applicabile al caso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la diversa intestazione del vizio non comporta inammissibilità se il contenuto del motivo consente di individuare chiaramente la censura

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo deve contenere specifiche argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme asseritamente violate

  • artt. 2 e 10 dello Statuto del contribuente

    richiamati dalla contribuente in relazione ai principi di buona fede, collaborazione, correttezza e lealtà

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è ammissibile quando dal contenuto del motivo emergano con chiarezza le norme asseritamente violate e il concreto contrasto della decisione impugnata con esse, anche se la rubrica del motivo non distingue perfettamente tra i due profili.
  • L'istanza di cessazione della materia del contendere richiede una prova rigorosa dell'effettivo e integrale soddisfacimento della pretesa; la sola allegazione documentale incompleta o la mera risultanza contabile non sono sufficienti, soprattutto se l'importo versato non copre l'intera pretesa tributaria.
  • In materia di rateazione conseguente a controllo automatizzato, la disciplina che prevede il pagamento della prima rata entro un termine perentorio sanziona con la decadenza sia l'omesso pagamento sia il pagamento tardivo della rata iniziale, quando la norma collega espressamente la decadenza al mancato pagamento entro il termine stabilito.
  • Quando la norma tributaria, interpretata secondo il suo tenore letterale e la disciplina applicabile ratione temporis, equipara ai fini decadenziali il mancato pagamento e il pagamento oltre termine, il giudice di merito non può escludere la decadenza valorizzando il solo fatto del pagamento, se questo è avvenuto tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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