Cassazione Civile, Ordinanza n. 18266/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (espropriante)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto, nel procedimento ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001 e art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011, l’accertamento del diritto all’indennità aggiuntiva prevista per il fittavolo dall’art. 42 T.U. espropriazioni, sostenendo che nella liquidazione dovesse essere computato anche il valore del soprassuolo, cioè essenze arboree, frutti pendenti e manufatti insistenti sulle aree espropriate. La Corte d’appello aveva invece liquidato l’indennità in base al solo valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata, escludendo una autonoma voce per il soprassuolo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 40 e 42 d.P.R. n. 327 del 2001, assumendo che l’indennità aggiuntiva abbia natura autonoma e funzione di tutela del lavoro dell’affittuario-coltivatore diretto, e che quindi dovesse essere riconosciuto anche il ristoro per la perdita del soprassuolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’indennità aggiuntiva spettante al terzo coltivatore diretto, fittavolo, mezzadro o compartecipante è distinta da quella spettante al proprietario espropriato coltivatore diretto, si determina ex lege in base al valore agricolo medio corrispondente alla coltura effettivamente praticata e comprende già, per la sua natura, il pregiudizio derivante dall’abbandono del fondo. Non può quindi essere incrementata con una autonoma liquidazione del valore di essenze arboree o manufatti insistenti sul fondo, che attengono alla sfera proprietaria. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato come base del ricorso introduttivo nel procedimento di determinazione dell’indennità espropriativa.
art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato come norma processuale per l’azione di determinazione dell’indennità.
art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001
«Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area non edificabile direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.»
L’indennità aggiuntiva del terzo coltivatore diretto è autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, ha funzione di tutela del lavoro e si determina secondo il criterio legale del valore agricolo medio, senza includere una autonoma voce per il soprassuolo.
art. 40, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001
«Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata».
È il criterio legale di liquidazione richiamato anche dall’art. 42 per l’indennità del fittavolo e degli altri soggetti indicati.
art. 37, comma 9, d.P.R. n. 327 del 2001
«Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari»
La disciplina conferma che l’indennità aggiuntiva per il terzo coltivatore può spettare anche in relazione ad area edificabile utilizzata a fini agricoli, ma resta ancorata al valore agricolo medio.
art. 35 Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale della tutela del lavoro del coltivatore diretto.
art. 42 Cost.
Richiamato per escludere che la previsione dell’indennità aggiuntiva oltre il valore di mercato del bene violi il limite costituzionale, trattandosi di tutela distinta dalla proprietà.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’indennità aggiuntiva spettante al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante per l’espropriazione di un fondo agricolo è un credito autonomo e distinto dall’indennità di espropriazione dovuta al proprietario.
- La liquidazione dell’indennità del terzo coltivatore diretto deve avvenire secondo il valore agricolo medio corrispondente alla coltura effettivamente praticata, parametro che già incorpora la tipologia colturale del fondo.
- Per il terzo coltivatore diretto non è consentita una duplicazione del ristoro mediante autonoma valorizzazione di soprassuolo, essenze arboree o manufatti, perché tali voci attengono alla perdita patrimoniale della proprietà e non alla tutela del lavoro svolto sul fondo.
- La funzione dell’indennità aggiuntiva è compensare l’interruzione coattiva dell’attività coltivatrice e tutelare il lavoro del soggetto non proprietario, non riparare integralmente ogni perdita legata al bene espropriato.
- La posizione del coltivatore diretto terzo è autonoma rispetto a quella del proprietario e, proprio per tale autonomia, il relativo parametro indennitario non coincide con il valore venale del bene ma con quello agricolo medio.
- Il pregiudizio derivante da frutti pendenti o da ulteriori conseguenze economiche dell’abbandono del fondo, ove rilevante, può essere fatto valere nei rapporti contrattuali con il proprietario concedente, non nei confronti dell’espropriante.
- La disciplina dell’indennità aggiuntiva non è incisa dalla giurisprudenza costituzionale che ha riguardato i criteri indennitari della proprietà, perché qui viene in rilievo una tutela distinta, collegata al lavoro e non al diritto dominicale.
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