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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13628/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La società concessionaria della riscossione aveva notificato al contribuente otto intimazioni di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA riferite a varie annualità, fondate su una precedente cartella di pagamento. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario deducendo, in sostanza, la mancata prova della notifica della cartella presupposta e la mancata allegazione della stessa alle intimazioni. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e respinto l’appello della società di riscossione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 26 e 50 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica della cartella era avvenuta validamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a familiare convivente, senza necessità di relata, e che non esisteva alcun obbligo di allegare la cartella all’intimazione; 2) violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 per asserita carenza di motivazione della sentenza regionale; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla prova documentale della notifica della cartella.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, fosse sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione; ha accolto il primo motivo, affermando che la notifica della cartella eseguita con raccomandata A/R è valida e non richiede una relata di notifica, e che ai fini della validità dell’intimazione non è necessaria l’allegazione della cartella presupposta; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella può avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso non è necessaria una relata di notificazione. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella con la relazione o l’avviso di ricevimento e deve esibirli su richiesta, secondo un onere alternativo correlato alla modalità di notificazione.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente nel censurare la decisione di merito sull’intimazione di pagamento.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale parametro della censura sulla motivazione della sentenza tributaria regionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare un vizio di motivazione/ nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 1335 c.c.

    In caso di invio a mezzo raccomandata, la prova dell’arrivo fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, salvo prova contraria del destinatario.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso, senza necessità di una relata di notificazione quando non intervengano ufficiale giudiziario o messo comunale.
  • Nel giudizio tributario, ai fini della validità dell’intimazione di pagamento, non è richiesto che l’agente della riscossione alleghi sempre la cartella presupposta, se tale onere non è previsto dalla legge.
  • L’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 configura un obbligo di conservazione ed esibizione della cartella e della prova di notifica alternativo rispetto alle diverse modalità di notificazione, non un onere generalizzato di deposito in giudizio della cartella e della relata.
  • La motivazione è soltanto apparente, e quindi nulla, solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma comprensibile non integra il vizio denunciabile in cassazione.
  • Quando un atto spedito per raccomandata risulta ricevuto, la prova dell’arrivo può fondare la presunzione di conoscenza dell’atto, gravando sul destinatario l’onere di dimostrare che il plico non conteneva il documento contestato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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