Sentenza del 13/04/2015 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
SANZIONI - Notizia di reato - Proroga del termine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva effettuato nel 2006 importazioni dichiarando l'origine taiwanese della merce e beneficiando dell'esenzione dal dazio antidumping. A seguito di un'indagine OLAF, conclusa nel 2010 e relativa a un periodo successivo alle importazioni, la Dogana ha ritenuto che i prodotti fossero in realtà di origine cinese, con conseguente recupero dei dazi. Gli avvisi, notificati il 30 aprile 2012, sono stati contestati principalmente perché emessi oltre il termine triennale previsto dall'art. 221 del Codice doganale comunitario. La società ha sostenuto che la notizia di reato era stata trasmessa alla Procura solo l'8 febbraio 2012, quindi oltre tre anni dalle importazioni del 2006, e che non risultava formulata prima alcuna ipotesi di illecito penalmente rilevante. L'Amministrazione ha invece sostenuto che l'indagine OLAF e gli atti preparatori avessero prorogato il termine.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello limitatamente alla decadenza dal potere di accertamento e ha annullato tutti gli atti impugnati. Ha ritenuto che la proroga del termine triennale possa operare solo se, entro tale triennio, la Pubblica amministrazione abbia formulato e trasmesso all'autorità penale una notitia criminis, ossia un'ipotesi, anche astratta, di fatto penalmente rilevante idoneo a incidere sul presupposto dell'imposta. Nel caso concreto, tale qualificazione era emersa solo dopo l'indagine OLAF del 2010 e la notizia di reato era stata trasmessa nel 2012, quando il termine triennale era già scaduto. Il riferimento alla natura comunitaria delle risorse non è stato ritenuto sufficiente a superare il termine. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 221, comma 3, del Codice doganale comunitario
La deroga al termine triennale opera in presenza di un atto perseguibile a norma di legge.
Il termine ordinario triennale per la contabilizzazione o il recupero dei dazi può essere superato quando il mancato pagamento deriva da un fatto penalmente perseguibile, ma la relativa ipotesi deve essere formulata dall'autorità doganale e trasmessa all'autorità penale entro il triennio originario.
Art. 303 del Testo unico delle leggi doganali
La società ne aveva contestato l'applicazione sotto il profilo dell'origine della merce e dell'assenza di un comportamento fraudolento; la Commissione non ha esaminato tale questione perché ha ritenuto preliminarmente fondata la decadenza dell'accertamento.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
La società aveva dedotto la violazione del termine di 60 giorni successivo al processo verbale di constatazione; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza.
Art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997
La società aveva contestato l'assenza di prova del dolo o della colpa ai fini delle sanzioni; la questione non è stata esaminata perché gli atti sono stati annullati per tardività.
Art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997
La società aveva denunciato carenze motivazionali e probatorie degli atti sanzionatori; anche questo motivo è rimasto assorbito.
Art. 10 della legge n. 212/2000
La società aveva invocato l'assenza di colpa e l'incertezza normativa; la Commissione non si è pronunciata sul punto.
Art. 2697 del Codice civile
La società aveva lamentato la mancata prova dell'elusione e dell'elemento soggettivo; il motivo è rimasto assorbito.
Cassazione civile, Sez. V, sentenze n. 24454 e n. 24453 del 2013
La proroga non può dipendere indefinitamente dalla scoperta tardiva dell'illecito o da difficoltà amministrative. Occorre un atto della Pubblica amministrazione che formuli una notitia criminis entro il termine ordinario.
Cassazione civile, sentenza n. 10735 del 2014
La proroga prevista dal Codice doganale, o la non applicazione del termine triennale, opera solo se l'ipotesi delittuosa è stata formulata nel corso del termine originario.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-62/06, sentenza 18 dicembre 2007
La qualificazione di un fatto come passibile di azione repressiva rientra nella competenza delle autorità doganali e non richiede che l'autorità penale abbia effettivamente avviato un procedimento; tuttavia, tale qualificazione deve intervenire tempestivamente.
Massime di principio
- Il termine triennale per l'accertamento doganale non può essere prorogato semplicemente perché l'Amministrazione scopre tardivamente elementi sospetti o perché sono coinvolte risorse dell'Unione europea.
- Per rendere operativa la proroga è necessario che, entro il triennio decorrente dalla dichiarazione doganale o dall'esigibilità del debito, l'autorità doganale formuli una concreta ipotesi di fatto penalmente rilevante e la trasmetta all'autorità giudiziaria competente.
- Una generica comunicazione di avvio di un'indagine, un rapporto OLAF relativo a periodi diversi o una successiva modifica normativa non equivalgono automaticamente a una notitia criminis idonea a prorogare il termine.
- La proroga può operare anche se il procedimento penale viene successivamente archiviato, purché la qualificazione del fatto come potenzialmente penalmente perseguibile sia stata effettuata tempestivamente, entro il termine ordinario.
- La certezza del diritto impedisce che il termine di accertamento resti indefinitamente sospeso o prorogato in attesa della scoperta dell'illecito, della conclusione delle indagini amministrative o di una decisione penale irrevocabile.
- In una situazione analoga occorre verificare con precisione la data della dichiarazione doganale, la scadenza del triennio, il primo atto amministrativo contenente una vera ipotesi di reato e la data della sua trasmissione alla Procura.
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