Cassazione Civile, Ordinanza n. 08495/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio presupposto il contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo e aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso; in appello era stata poi riformata solo la statuizione sulle spese, con condanna dell'ente della riscossione al pagamento di euro 500 in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Decorso il termine per il passaggio in giudicato, il difensore aveva attivato la procedura di ottemperanza ex art. 70 e ss. d.lgs. 546/1992 per ottenere il pagamento delle spese liquidate in suo favore. L'ente aveva poi pagato prima dell'udienza, e la CTR aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese. Il ricorrente ha censurato tale regolazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. 546/1992, perché in assenza di soccombenza reciproca la compensazione sarebbe stata possibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare in motivazione, qui mancanti; ha inoltre evidenziato la contraddizione tra l'accertata cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento e la compensazione delle spese, nonostante la sostanziale soccombenza dell'ente e l'assenza dei presupposti per derogare al criterio della soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo sulle spese. Ha rilevato che, in tema di compensazione delle spese, la valutazione va compiuta alla luce del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, con effetti retroattivi. Ha quindi affermato che, in assenza di reciproca soccombenza, la compensazione richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni e che il giudice deve indicarle espressamente in motivazione. Poiché la sentenza impugnata non esplicitava tali ragioni, è stata cassata limitatamente alle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 546/1992
artt. 15-46 del d.lgs. 546/1992
nel processo tributario la compensazione delle spese, fuori dai casi di soccombenza reciproca, richiede gravi ed eccezionali ragioni da indicare in motivazione; la deroga al principio di soccombenza non può essere disposta senza adeguata esplicitazione.
art. 46 d.lgs. 546/1992
artt. 15-46 del d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo come parte del quadro normativo della fase di ottemperanza; la decisione si concentra però sulla disciplina delle spese processuali.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione parziale o totale anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la valutazione va compiuta secondo il testo così inciso dalla declaratoria di illegittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di spese processuali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
la Corte richiama il vizio di violazione di legge/errore processuale in relazione alla mancata motivazione sulle ragioni della compensazione.
art. 70 d.lgs. 546/1992
art. 70 e ss. del d.lgs. 546/1992
norma richiamata per la procedura di ottemperanza utilizzata per ottenere l'esecuzione del giudicato sulle spese.
art. 70 e ss. d.lgs. 546/1992
art. 70 e ss. del d.lgs. 546/1992
indica il rimedio di ottemperanza nel processo tributario per ottenere l'attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese fuori dai casi di soccombenza reciproca è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione della decisione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale opera retroattivamente: la valutazione della legittimità della decisione impugnata va compiuta alla luce del testo normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale.
- La mancanza di una motivazione espressa sulle gravi ed eccezionali ragioni che sorreggono la compensazione delle spese integra vizio censurabile in cassazione e comporta la cassazione della statuizione sulle spese con rinvio.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento, la regolazione delle spese deve comunque rispettare il criterio della soccombenza virtuale, salvo motivata ricorrenza dei presupposti di legge per la compensazione.
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