Ordinanza n. 3503/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 0119981 del 13 maggio 2026, recante rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno didattico conseguito presso l'Università "Petre Andrei" di Iași (Romania), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, per la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo conseguito in Romania quale idoneo all'esercizio della professione di docente di sostegno per l'integrazione e l'inclusione delle persone con bisogni speciali nella scuola secondaria di primo e secondo grado (ADMM - ADSS), ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, del D.Lgs. n. 206/2007 e degli artt. 45 e 49 TFUE;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno didattico conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno didattico conseguito presso un'università rumena, chiedendo anche la declaratoria del diritto al riconoscimento del titolo quale idoneo all'esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha dedotto, in particolare, l'erronea valutazione del percorso formativo estero e dell'esperienza professionale maturata, nonché la violazione della disciplina europea e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente esaminato la documentazione completa relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale del ricorrente. Il diniego era inoltre fondato sull'assenza di natura abilitante del titolo e sulle divergenze tra i programmi formativi dei due ordinamenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il diniego ministeriale fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, con scadenza indicata al 30 giugno 2026. Il giudice ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l'amministrazione non aveva adeguatamente valutato la documentazione completa sull'iter formativo estero e l'esperienza professionale; ha inoltre considerato già superate dall'Adunanza plenaria le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo. Le divergenze formative devono essere motivate rigorosamente, anche alla luce degli obiettivi europei di riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione dei lavoratori, e possono essere colmate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato nella titolarità, da parte del ricorrente, di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
La disposizione consente la concessione della tutela cautelare quando ricorrono i relativi presupposti; nel caso concreto ha giustificato la sospensione del diniego ministeriale fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
Direttiva 2005/36/CE
È richiamata quale disciplina europea del riconoscimento delle qualifiche professionali, alla luce della quale le divergenze formative devono essere valutate rigorosamente e possono essere fronteggiate mediante misure compensative.
d.lgs. 206/2007
È richiamato quale disciplina nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.
art. 45 TFUE
È richiamato in relazione alla libera circolazione dei lavoratori e agli obiettivi europei che impongono una valutazione rigorosa degli ostacoli al riconoscimento delle qualifiche.
art. 49 TFUE
È richiamato in relazione alla libertà di stabilimento e al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Adunanza plenaria, pronunce nn. 18-22/2022
le argomentazioni ostative inerenti l’assenza di natura abilitante del titolo sono già state risolte dall’Adunanza plenaria
L'assenza di natura abilitante del titolo non può costituire, di per sé, l'argomento ostativo valorizzato nel diniego, secondo quanto già stabilito dalle pronunce dell'Adunanza plenaria richiamate.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, l'amministrazione deve esaminare integralmente la documentazione relativa al percorso formativo, compreso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall'ordinamento nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, poiché il riconoscimento delle qualifiche professionali è funzionale alla libera circolazione dei lavoratori e al rafforzamento del mercato interno.
- Le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; esse non giustificano automaticamente il diniego del riconoscimento.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può essere utilizzata come argomento ostativo al riconoscimento quando la relativa questione è stata già risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 1435/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 1173/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3496/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3497/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3498/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3499/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →