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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18419/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per Cassazione avverso la sentenza di condanna per ricettazione e detenzione a fini di vendita di CD e DVD abusivamente riprodotti. Il difensore ha dedotto violazione di varie norme di procedura (artt. 601, comma 3; 598 bis; 599; 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.) e dell'art. 6 CEDU, lamentando la mancata restituzione nel termine per la trattazione orale, l'illegittimità della dichiarazione di irricevibilità della memoria difensiva e il pregiudizio derivante dal cambiamento di difensore (designazione d'ufficio e successiva nomina di difensore di fiducia) che avrebbe reso impossibile rispettare i termini processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Dal verbale emerge che: la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore d'ufficio fu ritenuta tempestiva; il difensore di fiducia comunicato via PEC il giorno precedente chiese termine a difesa e la Corte trasformò il rito differendo l'udienza al 25/11/2024; la notifica del verbale fu regolarmente effettuata via PEC il 15/11/2024; il difensore di fiducia trasmise conclusioni scritte il 23/11/2024; alla trattazione del 25/11 il difensore di fiducia non comparve, fu designato un sostituto d'ufficio e la Corte dette atto e si riportò alle conclusioni scritte. Pertanto la Corte territoriale non ha precluso il contraddittorio né il diritto di difesa e non ha illegittimamente dichiarato irricevibile la memoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (con riferimento alle statuizioni di cui all'art. 616 cod.proc.pen.).

Norme richiamate

  • art. 601 cod.proc.pen. (comma 3)

    Rilevata nella doglianza come norma attinente alla procedura di trattazione dell'appello; la Corte ha ritenuto che la richiesta di trattazione orale fosse tempestiva e quindi non violata.

  • art. 598 bis cod.proc.pen.

    Riferita dal difensore in tema di formalità procedurali dell'appello; dal verbale non emerge alcuna violazione che giustifichi annullamento.

  • art. 599 cod.proc.pen.

    Richiamata con riferimento ai termini e alle modalità di impugnazione: la Corte territoriale ha rispettato le garanzie procedurali rilevanti.

  • art. 178 cod.proc.pen. (comma 1, lett. c))

    Invocata in ordine alle modalità di notifica e chiamata alle udienze; la pronuncia evidenzia che la notifica via PEC è stata regolarmente eseguita e la difesa messa in condizione di agire.

  • art. 97 cod.proc.pen. (comma 1)

    Richiamata implicitamente nella vicenda (designazione del difensore d'ufficio); la Corte ha ritenuto tempestiva la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore d'ufficio non appena venuto a conoscenza della nomina.

  • art. 6 CEDU

    La doglianza sosteneva violazione del diritto ad un equo processo; la Corte ha ritenuto invece che il contraddittorio e il diritto di difesa non siano stati lesi, avendo la difesa potuto esercitare le proprie prerogative e avendo la Corte preso atto delle conclusioni scritte.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma applicata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese).

Massime di principio

  • La nomina di un difensore d'ufficio e la successiva designazione di un difensore di fiducia non privano automaticamente dell'efficacia i termini processuali: è tempestiva la richiesta di trattazione orale formulata appena il difensore viene a conoscenza della nomina.
  • La trasformazione del rito da cartolare a trattazione orale e il differimento dell'udienza, con tempestiva comunicazione al difensore tramite PEC, sono misure idonee a tutelare il diritto di difesa e a evitare vizi procedurali.
  • La trasmissione tramite PEC è considerata notifica valida: se la comunicazione è regolarmente consegnata nella casella di destinazione, la mancata comparizione del difensore non implica automaticamente pregiudizio del contraddittorio.
  • Consegne tardive di memorie/conclusioni possono essere comunque prese in considerazione se il verbale non attesta la pretermissione e se le stesse risultano meramente riepilogative; la tardività deve essere provata e ingiustificata per giustificare esclusione.
  • Per contestare una dichiarazione di irricevibilità è necessario dimostrare uno specifico ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa; mere affermazioni generiche di forza maggiore o confusione tra difensori non sono sempre sufficienti se il giudice ha adottato misure compensative.

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