Cassazione Penale, Sentenza n. 18419/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione avverso la sentenza di condanna per ricettazione e detenzione a fini di vendita di CD e DVD abusivamente riprodotti. Il difensore ha dedotto violazione di varie norme di procedura (artt. 601, comma 3; 598 bis; 599; 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.) e dell'art. 6 CEDU, lamentando la mancata restituzione nel termine per la trattazione orale, l'illegittimità della dichiarazione di irricevibilità della memoria difensiva e il pregiudizio derivante dal cambiamento di difensore (designazione d'ufficio e successiva nomina di difensore di fiducia) che avrebbe reso impossibile rispettare i termini processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Dal verbale emerge che: la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore d'ufficio fu ritenuta tempestiva; il difensore di fiducia comunicato via PEC il giorno precedente chiese termine a difesa e la Corte trasformò il rito differendo l'udienza al 25/11/2024; la notifica del verbale fu regolarmente effettuata via PEC il 15/11/2024; il difensore di fiducia trasmise conclusioni scritte il 23/11/2024; alla trattazione del 25/11 il difensore di fiducia non comparve, fu designato un sostituto d'ufficio e la Corte dette atto e si riportò alle conclusioni scritte. Pertanto la Corte territoriale non ha precluso il contraddittorio né il diritto di difesa e non ha illegittimamente dichiarato irricevibile la memoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (con riferimento alle statuizioni di cui all'art. 616 cod.proc.pen.).
Norme richiamate
art. 601 cod.proc.pen. (comma 3)
Rilevata nella doglianza come norma attinente alla procedura di trattazione dell'appello; la Corte ha ritenuto che la richiesta di trattazione orale fosse tempestiva e quindi non violata.
Riferita dal difensore in tema di formalità procedurali dell'appello; dal verbale non emerge alcuna violazione che giustifichi annullamento.
Richiamata con riferimento ai termini e alle modalità di impugnazione: la Corte territoriale ha rispettato le garanzie procedurali rilevanti.
art. 178 cod.proc.pen. (comma 1, lett. c))
Invocata in ordine alle modalità di notifica e chiamata alle udienze; la pronuncia evidenzia che la notifica via PEC è stata regolarmente eseguita e la difesa messa in condizione di agire.
art. 97 cod.proc.pen. (comma 1)
Richiamata implicitamente nella vicenda (designazione del difensore d'ufficio); la Corte ha ritenuto tempestiva la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore d'ufficio non appena venuto a conoscenza della nomina.
art. 6 CEDU
La doglianza sosteneva violazione del diritto ad un equo processo; la Corte ha ritenuto invece che il contraddittorio e il diritto di difesa non siano stati lesi, avendo la difesa potuto esercitare le proprie prerogative e avendo la Corte preso atto delle conclusioni scritte.
Norma applicata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese).
Massime di principio
- La nomina di un difensore d'ufficio e la successiva designazione di un difensore di fiducia non privano automaticamente dell'efficacia i termini processuali: è tempestiva la richiesta di trattazione orale formulata appena il difensore viene a conoscenza della nomina.
- La trasformazione del rito da cartolare a trattazione orale e il differimento dell'udienza, con tempestiva comunicazione al difensore tramite PEC, sono misure idonee a tutelare il diritto di difesa e a evitare vizi procedurali.
- La trasmissione tramite PEC è considerata notifica valida: se la comunicazione è regolarmente consegnata nella casella di destinazione, la mancata comparizione del difensore non implica automaticamente pregiudizio del contraddittorio.
- Consegne tardive di memorie/conclusioni possono essere comunque prese in considerazione se il verbale non attesta la pretermissione e se le stesse risultano meramente riepilogative; la tardività deve essere provata e ingiustificata per giustificare esclusione.
- Per contestare una dichiarazione di irricevibilità è necessario dimostrare uno specifico ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa; mere affermazioni generiche di forza maggiore o confusione tra difensori non sono sempre sufficienti se il giudice ha adottato misure compensative.
Testo integrale
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