Sentenza del 17/07/2015 n. 15009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2003, salvo il 1998. L'Amministrazione ha denunciato un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse escluso l'autonoma organizzazione in modo generico, senza esaminare adeguatamente i dati delle dichiarazioni fiscali, i costi per beni strumentali, gli ammortamenti, le spese immobiliari, i consumi e soprattutto i compensi corrisposti a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente e contraddittoria la motivazione della CTR sull'assenza di autonoma organizzazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini concretamente i beni strumentali impiegati, il lavoro di terzi e gli altri costi rispetto ai ricavi professionali, oltre a provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dell'IRAP, ma è stato disposto un nuovo esame.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
attività autonomamente organizzata
L'attività di lavoro autonomo è soggetta a IRAP solo quando è autonomamente organizzata. Occorre un apparato esterno rispetto alla persona del professionista, costituito da beni strumentali e/o lavoro altrui idonei a potenziare la capacità produttiva oltre il mero apporto personale.
D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 1
introduzione della nozione di autonoma organizzazione nella disciplina dell'IRAP
La disposizione ha modificato la disciplina dell'IRAP, rendendo centrale la verifica dell'esistenza di un'organizzazione autonoma nell'attività professionale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1
Nel processo tributario, caratterizzato prevalentemente dalla prova documentale, il giudice può esercitare poteri istruttori integrativi; resta comunque a carico del contribuente che chieda il rimborso la prova dell'assenza del presupposto impositivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo o una motivazione insufficiente, contraddittoria o non adeguata. Nel caso concreto, la CTR non aveva spiegato adeguatamente perché i dati contabili non evidenziassero un'autonoma organizzazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 2001
L'esercizio abituale di un'attività professionale non costituisce automaticamente presupposto dell'IRAP: l'imposta è dovuta solo se l'attività è autonomamente organizzata. La verifica concreta dell'organizzazione è una questione di fatto.
Massime di principio
- Il professionista individuale non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre accertare se disponga di un'organizzazione autonoma che ecceda il minimo indispensabile per svolgere personalmente l'attività.
- L'impiego non occasionale di personale o collaboratori e l'utilizzo di beni strumentali eccedenti il normale corredo professionale possono costituire indici di autonoma organizzazione, ma devono essere valutati concretamente e in relazione alla specifica attività.
- Per ottenere il rimborso dell'IRAP, il contribuente deve dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione; non è sufficiente affermare genericamente di avere pochi beni o nessun dipendente.
- Il giudice di merito deve esaminare e motivare analiticamente i dati contabili rilevanti, inclusi compensi a terzi, investimenti, ammortamenti, spese e loro rapporto con i ricavi.
- La presenza di costi o collaborazioni non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: tali elementi rilevano solo se forniscono un apporto ulteriore rispetto alla mera agevolazione dell'attività personale del professionista.
- In sede di cassazione non viene normalmente rivalutato il merito economico della situazione, ma può essere annullata la decisione se la motivazione sull'autonoma organizzazione è generica, omissiva o contraddittoria.
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