Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5110/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania riguardo alla mancata conclusione, con provvedimento definitivo e motivato, dello specifico procedimento amministrativo, avviato ad istanza del ricorrente, notificata il 14.12.2025 anche quale diffida, volta ad ottenere la rimozione di beni confiscati dall’immobile di sua proprietà; E PER LA CONSEGUENTE - declaratoria dell’obbligo della Regione Campania di provvedere con un atto espresso sull’istanza del ricorrente, ordinando alla stessa di concludere il procedimento entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni; - condanna della Regione Campania, mediante l’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, a disporre ed eseguire la rimozione delle attrezzature confiscate con Decreto Dirigenziale n. 147 del 23/06/2021 dall'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Cerreto Sannita (BN), C.da Cesine di Sotto n. 106;

Giustizia amministrativa202601721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Regione Campania sull’istanza di conclusione del procedimento per la rimozione di beni confiscati dall’immobile del ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza del 14 dicembre 2025, notificata anche quale diffida, con la quale aveva chiesto alla Regione Campania la conclusione, mediante provvedimento espresso e motivato, del procedimento volto alla rimozione di attrezzature confiscate dall’immobile di sua proprietà. Ha inoltre chiesto la declaratoria dell’obbligo della Regione di provvedere entro trenta giorni e l’adozione degli atti necessari alla rimozione ed esecuzione materiale dell’intervento. Nel corso della camera di consiglio, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché dalla documentazione versata in atti risultava che i beni erano stati rimossi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rimozione dei beni aveva fatto venir meno l’utilità concreta e attuale della decisione richiesta. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del ricorrente, precisando che il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state poste a carico della Regione Campania, poiché l’inerzia amministrativa era venuta meno soltanto dopo la proposizione del ricorso; la Regione è stata condannata a rifondere al ricorrente 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, utilizzata dal ricorrente per ottenere la conclusione del procedimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’attività richiesta all’amministrazione è stata compiuta e il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio nella valutazione dell’interesse ad agire né sostituirsi al ricorrente che abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale non esclude necessariamente la condanna alle spese dell’amministrazione: se l’inerzia cessa solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.