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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16438/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena disposta con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Verbania del 03/12/2024. La ricorrente contestava la revoca sostenendo che la causa ostativa (pregresse sospensioni condizionali) era già risultante e conoscibile al giudice al momento della terza concessione del beneficio e dunque incompatibile con la successiva revoca per violazione del principio del giudicato. Inoltre censurava l'omesso accertamento da parte del giudice dell'esecuzione circa la documentale conoscibilità di tali pregresse sospensioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che la revoca della sospensione condizionale per causa ostativa preesistente è preclusa quando la causa fosse conoscibile dal giudice che ha ulteriormente concesso il beneficio. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare, acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione (anche d'ufficio e facendo uso dei poteri istruttori ex art. 666 comma 5 c.p.p.), se le precedenti concessioni risultassero documentalmente agli atti del giudice che ha deliberato la nuova concessione. Poiché nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non ha proceduto a tale verifica documentalmente, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Verbania - Ufficio G.i.p. per un nuovo giudizio conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    art. 164, ultimo comma, cod. pen.

    La norma contiene la causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena; è stata richiamata perché la revoca era stata motivata dalla violazione di tale disposizione

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori, anche d'ufficio, per acquisire documenti e atti necessari: la Corte ha affermato che il giudice deve usare tale potere per acquisire il fascicolo di cognizione e verificare la conoscibilità delle pregresse concessioni

  • Giurisprudenza - Sez. U., n. 37345 del 23.04.2015 (Longo)

    Sez. U. n. 37345 del 23.04.2015, Longo

    Principio di diritto secondo cui la revoca della sospensione condizionale per cause ostative preesistenti è preclusa dal giudicato se la causa ostativa era conoscibile dal giudice che ha nuovamente concesso il beneficio; applicato per stabilire l'obbligo di verifica documentale da parte del giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per una causa ostativa anteriore è vietata quando tale causa era già conoscibile dal giudice che concesse il beneficio: in tal caso opera l'effetto del giudicato a protezione del beneficiario.
  • Il giudice dell'esecuzione, investito di richiesta di revoca, ha l'obbligo preliminare di verificare documentalmente se le pregresse concessioni risultassero agli atti del procedimento di cognizione; ciò richiede l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione (anche d'ufficio).
  • Se il fascicolo di cognizione dimostra che il giudice che concesse nuovamente il beneficio aveva conoscenza delle cause ostative, la revoca è preclusa; se invece non era conoscibile, la revoca può essere valutata sul merito.
  • In situazioni analoghe, il difensore della persona interessata deve chiedere espressamente l'acquisizione del fascicolo di cognizione e verificare le trascrizioni/iscrizioni in casellario o gli atti processuali per dimostrare la conoscibilità o meno delle pregresse sospensioni.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente l'esito della verifica documentale: l'omissione di tale accertamento è vizio procedurale rilevante e può comportare annullamento del provvedimento di revoca.

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