Sentenza del 19/07/2016 n. 6338 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - IRAP - Rimborsi - Mancanza di imponibile nell'anno successivo - Decesso del contribuente - Dichiarazione di successione - Validità come istanza - Termini - Prescrizione - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva versato acconti IRAP, ma dal Modello IRAP risultava un valore della produzione netta pari a zero, con conseguente assenza di imposta dovuta e impossibilità di utilizzare gli acconti nell'anno successivo. Dopo il decesso, gli eredi avevano inserito il credito IRAP in una dichiarazione di successione integrativa, chiedendone il rimborso. La controversia riguardava la validità di tale dichiarazione come istanza di rimborso, il rispetto del termine decadenziale di 48 mesi previsto per la richiesta e la decorrenza del termine di prescrizione per agire in giudizio.
La decisione
La richiesta degli eredi è stata ritenuta ammissibile. La dichiarazione di successione integrativa contenente l'indicazione dettagliata del credito IRAP è stata considerata equivalente a un'istanza di rimborso, purché presentata entro 48 mesi dai versamenti degli acconti. L'esposizione del credito nella dichiarazione, in assenza di opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce infatti gli stessi effetti dell'istanza prevista dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Dalla presentazione della dichiarazione di successione decorre il termine ordinario decennale di prescrizione per far valere il diritto al rimborso davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
Disciplina la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute. L'indicazione del credito d'imposta in una dichiarazione, senza scelta per la compensazione o il riporto a nuovo, può valere come istanza di rimborso avente i medesimi effetti.
Termine decadenziale di 48 mesi per il rimborso dei versamenti diretti
La richiesta di restituzione degli acconti IRAP deve essere presentata entro 48 mesi dai relativi versamenti. Una dichiarazione di successione integrativa contenente il credito può rispettare tale termine e costituire valida istanza di rimborso.
Prescrizione ordinaria decennale
Una volta presentata tempestivamente l'istanza di rimborso, il diritto può essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla presentazione della dichiarazione di successione contenente la richiesta.
Cassazione n. 21734/2014
Conferma il principio secondo cui l'esposizione di un credito nella dichiarazione dei redditi, quando non sia stata scelta la compensazione o il riporto a nuovo, equivale a un'istanza di rimborso.
Massime di principio
- Quando il valore della produzione netta IRAP è pari a zero e gli acconti versati non possono essere utilizzati o compensati, il contribuente può chiederne il rimborso.
- L'istanza di rimborso non deve necessariamente essere formulata in un modello autonomo: l'indicazione chiara e dettagliata del credito in una dichiarazione fiscalmente rilevante può produrre lo stesso effetto.
- In caso di decesso del contribuente, gli eredi possono utilizzare una dichiarazione di successione integrativa per indicare e chiedere il rimborso dei crediti tributari del defunto.
- È essenziale rispettare il termine decadenziale di 48 mesi dai versamenti; il successivo termine decennale di prescrizione non sana una richiesta presentata tardivamente.
- La mancata scelta della compensazione o del riporto a nuovo rafforza l'interpretazione dell'indicazione del credito come effettiva richiesta di rimborso.
- La qualificazione di un documento come istanza di rimborso dipende soprattutto dal suo contenuto sostanziale e dalla chiara individuazione del credito, non soltanto dal titolo formale dell'atto.
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