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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 19076 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

T.V. ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania relativa all'accertamento Irpef derivante dall'imputazione, in capo a lei, del maggior reddito di partecipazione attribuito alla A. S.r.l., società a ristretta base partecipativa di cui era socia. In primo luogo ha contestato la motivazione per relationem della CTR e il rinvio a sentenze non definitive rese nel separato giudizio riguardante la società. In secondo luogo ha dedotto che il reddito della società di capitali non potesse essere automaticamente imputato ai soci come avviene per le società di persone e che, comunque, fosse necessario rispettare il contraddittorio e il litisconsorzio. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., ma ha accolto il secondo motivo: l'accertamento societario costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile rispetto a quello del socio, pur senza determinare un litisconsorzio necessario tra i due giudizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di T.V., cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a una diversa sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che il giudizio relativo al socio avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definitività dell'accertamento riguardante la società, anziché decidere immediatamente la pretesa fiscale sulla base di sentenze societarie non definitive. Il rinvio non comporta però l'automatico annullamento dell'accertamento: il giudice dovrà riesaminare la posizione della contribuente conformandosi al principio della pregiudizialità tra accertamento societario e accertamento del socio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Costituisce la base dell'accertamento con cui è stato imputato alla socia il maggior reddito di partecipazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai criteri di accertamento del reddito.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), artt. 5, 44 e 72

    Richiamati dalla ricorrente per contestare l'automatica imputazione ai soci del reddito accertato in una società di capitali, secondo il meccanismo tipico delle società di persone.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1

    Rende applicabili al processo tributario, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui la sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4

    Richiamato per la censura relativa all'omessa o insufficiente motivazione della sentenza tributaria.

  • Codice di procedura civile, art. 295

    il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa

    Quando l'accertamento del reddito societario è logicamente pregiudiziale rispetto a quello del socio, il giudizio sul socio deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento riguardante la società.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto per determinati motivi di ricorso; la sua omissione ha reso inammissibile il primo motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 2909

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti del giudicato e alla mancanza di definitività delle sentenze riguardanti la società.

  • Codice di procedura civile, art. 101

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del contraddittorio e del diritto di partecipare al giudizio pregiudiziale.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento del maggior reddito della società è normalmente l'antecedente logico-giuridico dell'accertamento del reddito attribuito ai soci.
  • Il giudizio fiscale contro il socio non deve essere necessariamente riunito a quello contro la società e non sussiste, in questa situazione, un litisconsorzio necessario analogo a quello delle società di persone.
  • Se il procedimento riguardante la società non è ancora definitivo, il giudizio relativo al socio deve essere sospeso fino alla definizione di quello societario; non è corretto decidere sulla posizione del socio basandosi stabilmente su pronunce non definitive.
  • La sospensione non equivale all'annullamento automatico dell'accertamento del socio: una volta definito il giudizio societario, il giudice dovrà rideterminare la pretesa in base al reddito societario definitivamente accertato e alla percentuale di partecipazione.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis, inclusa l'eventuale formulazione del quesito di diritto; la loro omissione può rendere inammissibile il motivo anche prima del suo esame nel merito.

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