Circolare 5581 del 08/09/2025
Circolare attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 745 legge di bilancio 2025 disciplina in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni operative sull'applicazione della maggiorazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco introdotta dalla legge di bilancio 2025. Il MIT chiarisce che l'incremento si applica ai soli voli extra UE, mentre non va applicato ai collegamenti con i Paesi EFTA considerati, ai fini tariffari, assimilati agli intra-UE in forza degli accordi internazionali richiamati. Vengono quindi esclusi dall'incremento i voli da e per Norvegia, Islanda e Svizzera, con il chiarimento relativo al Liechtenstein e al diverso regime applicabile alla Confederazione elvetica.
Attuazione della maggiorazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per i voli extra UE
Attuazione della maggiorazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per i voli extra UE
La circolare detta indicazioni operative per l'applicazione della maggiorazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco introdotta dalla legge di bilancio 2025. L'intervento mira a garantire un comportamento uniforme degli operatori del trasporto aereo, chiarendo il coordinamento tra la disciplina interna e gli accordi internazionali ratificati in materia di mercato unico e trattamento dei vettori.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa richiamata è l'articolo 1, comma 745, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l'articolo 6-quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7. La modifica ha introdotto i commi da 3-quinquies a 3-duodecies, prevedendo un incremento dell'addizionale da applicare ai voli extra UE presso gli aeroporti con movimentazioni di passeggeri pari o superiori a dieci milioni annui.
Coordinamento con gli accordi internazionali
La circolare afferma che la disposizione nazionale deve essere letta in combinato disposto con norme di rango primario derivanti da accordi e trattati internazionali ratificati dal Parlamento. Sono richiamati:
- l'Accordo del 1994 istitutivo dello Spazio economico europeo (SEE);
- l'Accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera.
Secondo l'impostazione ministeriale, tali accordi impongono di considerare i vettori dei Paesi EFTA alla stregua dei vettori UE, almeno ai fini dell'applicazione delle tariffe aeroportuali, poiché l'addizionale incide su tali tariffe come componente delle stesse.
Ambito di applicazione della maggiorazione
Il principio operativo indicato è che la maggiorazione dell'addizionale si applica ai soli voli extra UE. Conseguentemente, non deve essere applicata ai collegamenti che, per effetto degli accordi citati, rientrano nel perimetro intracomunitario.
In particolare, la circolare stabilisce che:
- il volo tra uno Stato membro UE e un Paese EFTA deve essere considerato intracomunitario, a prescindere dal vettore che lo opera;
- l'incremento non si applica ai voli da e per Norvegia e Islanda;
- il Liechtenstein è escluso in forza della decisione SEE 64/2012 del 30 marzo 2012;
- per la Svizzera opera l'accordo tra Confederazione svizzera e Comunità europea, che garantisce ai vettori svizzeri lo stesso trattamento dei vettori UE.
Indicazioni operative per gli operatori
La circolare ha un taglio essenzialmente applicativo: intende evitare difformità nella determinazione dell'addizionale aeroportuale, fornendo agli operatori di volo un criterio uniforme di classificazione delle tratte. Il parametro decisivo non è solo la destinazione geografica in senso stretto, ma il regime giuridico internazionale applicabile al collegamento e al vettore, così come ricavato dagli accordi richiamati.
Decorrenza e pubblicazione
La circolare richiama l'applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2025 e precisa che il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Non introduce ulteriori termini procedurali o adempimenti formali specifici oltre all'indirizzo interpretativo fornito agli operatori.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare attua l'articolo 1, comma 745, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), che ha introdotto nell'articolo 6-quater della legge n. 43/2005 i commi da 3-quinquies a 3-duodecies. La finalità è fornire un indirizzo uniforme agli operatori di volo sull'applicazione della maggiorazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.
Criterio di applicazione della maggiorazione
L'incremento dell'addizionale si applica ai voli extra UE. La circolare precisa che la disciplina va letta in combinato disposto con gli accordi internazionali ratificati dal Parlamento, richiamando in particolare l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e l'Accordo tra Comunità europea e Confederazione Svizzera.
Trattamento dei Paesi EFTA e della Svizzera
Ai fini dell'applicazione delle tariffe aeroportuali, i vettori dei Paesi EFTA devono essere trattati come quelli UE, poiché l'addizionale incide sulle tariffe come loro componente. Ne consegue che i voli tra uno Stato membro UE e un Paese EFTA sono considerati intracomunitari, indipendentemente dal vettore che li opera. L'incremento non si applica quindi ai voli da e per Norvegia e Islanda; il Liechtenstein è escluso sulla base della decisione SEE 64/2012 del 30 marzo 2012. Per la Svizzera, pur non essendo parte del SEE, opera l'accordo specifico con l'Unione europea che assicura ai vettori svizzeri lo stesso trattamento dei vettori UE.
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