Circolare 26608 del 19/12/2025
Nuove procedure per l’autorizzazione all’imbarco sulle navi nazionali di personale privo di libretto di navigazione che sia adibito, o in ragione di un contratto di appalto tra armatore e società di servizi o in quanto dipendente dell’armatore stesso, ai servizi complementari di bordo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le procedure per autorizzare o comunicare l’imbarco di personale privo di libretto di navigazione impiegato nei servizi complementari di bordo, alla luce del decreto n. 25 del 25 febbraio 2025 che definisce la categoria di "lavoratore marittimo" in attuazione della Convenzione MLC, 2006. Vengono distinti due regimi: uno autorizzatorio per navi da crociera e mezzi navali impegnati in lavori in mare fuori dalle acque territoriali, e uno non autorizzatorio per le altre navi, per le quali è prevista la sola comunicazione alle Autorità marittime. La circolare disciplina anche requisiti dei lavoratori, contenuti delle dichiarazioni dell’armatore, documentazione da tenere a bordo, durata delle autorizzazioni e controlli ispettivi, sostituendo la circolare n. 47 del 2025.
Imbarco di personale privo di libretto di navigazione: nuove procedure
Imbarco di personale privo di libretto di navigazione. Nuove procedure
La circolare aggiorna la disciplina amministrativa per l’imbarco, sulle navi nazionali, di personale privo di libretto di navigazione impiegato nei servizi complementari di bordo. L’intervento si fonda sul decreto n. 25 del 25 febbraio 2025, adottato in attuazione della Convenzione MLC, 2006, che definisce la categoria di "lavoratore marittimo" e consente di ricondurre a tale nozione sia personale alle dirette dipendenze dell’armatore sia personale dipendente di società appaltatrici.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama in particolare:
- il decreto n. 25 del 25 febbraio 2025, in attuazione della Convenzione MLC, 2006;
- l’articolo 17 della legge n. 856 del 1986, per l’autorizzazione dell’appalto nelle ipotesi previste;
- l’articolo 47 del DPR 445/2000, per le dichiarazioni sostitutive rese dall’armatore;
- l’articolo 10 del decreto legislativo n. 271/1999, in materia di DVR e informazione sui rischi a bordo;
- la Sezione A-VI/1 della Convenzione STCW ’78 come emendata, per la formazione di base e la familiarizzazione in materia di sicurezza.
Ambito di applicazione e distinzione tra i regimi procedurali
La circolare distingue due discipline:
- navi da crociera e mezzi navali che effettuano lavori in mare al di fuori delle acque territoriali, per i quali l’appalto richiede autorizzazione preventiva della Direzione generale;
- altre navi, per le quali non è richiesta autorizzazione, ma solo comunicazione del contratto di appalto o dell’affidamento di servizi a personale dipendente dell’armatore.
Navi da crociera e mezzi navali fuori dalle acque territoriali: contenuto dell’istanza
Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 856 del 1986, l’autorizzazione è rilasciata dalla Direzione generale a fronte di istanza presentata dalla società di navigazione appaltante. L’istanza deve contenere:
- nome della nave;
- denominazione della società appaltatrice;
- indicazione dei servizi appaltati;
- data di inizio e di termine del contratto di appalto.
L’armatore, in qualità di committente, deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di aver assolto specifici obblighi informativi, documentali e organizzativi.
Dichiarazioni dell’armatore e obblighi documentali
Per le ipotesi soggette ad autorizzazione, l’armatore deve dichiarare di:
- aver fornito al personale delle società appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo e nei locali interessati dalle attività appaltate, nonché sulle misure di prevenzione e protezione, in coerenza con il DVR delle singole unità navali;
- essere in possesso di copia dei contratti collettivi di ciascuna categoria di personale impiegata nei servizi appaltati, da tenere a bordo a disposizione degli ispettori PSC;
- aver istituito a bordo un registro vidimato e numerato dall’Autorità marittima con nominativi, dati anagrafici e movimenti di imbarco e sbarco del personale;
- aver assicurato che il numero complessivo del personale presente a bordo sia annotato nel giornale nautico parte seconda dal comandante;
- garantire, per il solo personale addetto alle pulizie a bordo con nave in porto, l’annotazione nel registro presenze conservato tra i documenti di bordo;
- assicurare la presenza a bordo di mezzi di salvataggio collettivi e individuali;
- nel caso di personale extracomunitario, aver verificato la conformità alla normativa nazionale sui visti.
Requisiti dei lavoratori per il regime autorizzatorio
Il personale impiegato deve:
- essere dipendente della ditta appaltatrice;
- essere adeguatamente assicurato;
- possedere passaporto o altro documento di identità;
- disporre di certificato medico attestante l’idoneità alle mansioni a bordo;
- possedere il certificato di saper nuotare e vogare rilasciato da un ente aderente al CONI;
- aver svolto il Basic Training di cui alla Sezione A-VI/1 della Convenzione STCW ’78 come emendata.
Se il personale non è inserito nel ruolo di appello, è esonerato dal certificato di nuoto e voga e dal Basic Training, ma deve comunque effettuare la familiarizzazione a bordo in materia di sicurezza prevista dalla Sezione A-VI/1, paragrafo 1, della Convenzione STCW.
Durata, scadenza e variazioni dell’autorizzazione
L’autorizzazione:
- coincide con la durata del contratto di appalto;
- non può comunque superare cinque anni;
- non è rinnovabile automaticamente.
Alla scadenza deve essere presentata una nuova istanza. È richiesta una nuova istanza anche in caso di variazioni soggettive o oggettive intervenute nel periodo di validità dell’autorizzazione.
Altre navi: servizi affidabili e modalità di comunicazione
Per le altre navi la circolare individua i servizi che possono essere affidati in appalto o svolti da personale alle dipendenze dell’armatore:
- registratori di cassa;
- vigilanza a bordo (security);
- intrattenimento;
- accoglienza a bordo;
- negozi;
- servizi fotografici;
- pulizia a bordo con nave in porto;
- bar e self-service, ma solo se ricorrono determinate condizioni.
Per bar e self-service è richiesto che la nave:
- non sia impiegata su viaggi di linea superiori a 45 minuti;
- non abbia la cucina destinata al servizio passeggeri;
- non preveda servizio alberghiero;
- non preveda pernottamenti a bordo.
La verifica di tali condizioni è affidata all’Autorità marittima del porto di partenza del servizio di linea.
Comunicazione alle Autorità marittime e obblighi di conservazione
In queste ipotesi l’armatore deve comunicare il contratto di appalto, o l’affidamento a personale dipendente, alle Autorità marittime dei porti scalati dalla nave e, per conoscenza, alla Direzione generale e al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. La comunicazione deve indicare:
- nome della nave;
- denominazione della società appaltatrice;
- servizi appaltati;
- data di inizio e di termine del contratto;
- ogni variazione oggettiva o soggettiva intervenuta durante la vigenza dell’appalto.
Resta inoltre l’obbligo di conservare a bordo tutta la documentazione, comprese le copie delle comunicazioni effettuate alle Autorità marittime e all’Amministrazione centrale.
Requisiti dei lavoratori per le altre navi
Anche in questo caso il personale deve:
- risultare dipendente della ditta appaltatrice oppure dell’armatore;
- essere adeguatamente assicurato;
- possedere passaporto o altro documento di identità;
- avere certificato medico di idoneità alle mansioni di bordo;
- possedere il certificato di nuoto e voga rilasciato da ente aderente al CONI;
- aver svolto il Basic Training STCW Sezione A-VI/1.
Se il personale non è inserito nel ruolo di appello, valgono le medesime esenzioni già previste per il regime autorizzatorio, con obbligo di familiarizzazione a bordo in materia di sicurezza.
Controlli ispettivi, criticità e fase sperimentale
Le Autorità marittime, nel riferire gli esiti delle ispezioni effettuate in applicazione della Convenzione MLC, 2006, dovranno segnalare eventuali criticità riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto. Se tali criticità non vengono adeguatamente regolarizzate, non sarà consentita la prosecuzione dell’affidamento.
Le nuove indicazioni sono introdotte in via sperimentale per l’anno 2026, al fine di verificarne l’efficacia e di adottare eventuali ulteriori disposizioni.
Sostituzione della precedente circolare
La circolare precisa infine di sostituire la circolare n. 47 del 2025.
Punti principali
Aggiornamento del quadro applicativo
La circolare interviene dopo l’adozione del decreto n. 25 del 25 febbraio 2025, che, in attuazione della Convenzione MLC, 2006, definisce la categoria di "lavoratore marittimo". In tale categoria rientrano sia i soggetti che, pur senza convenzione di arruolamento, svolgono abitualmente e continuativamente attività a bordo alle dirette dipendenze dell’armatore, sia quelli dipendenti di società appaltatrici che svolgono servizi complementari di bordo.
Navi da crociera e mezzi navali che operano fuori dalle acque territoriali
Per queste unità l’appalto è soggetto ad autorizzazione della Direzione generale. L’istanza deve indicare nave, appaltatore, servizi affidati e durata del contratto. L’armatore deve inoltre rendere dichiarazioni su informazione ai lavoratori sui rischi, possesso dei contratti collettivi, istituzione del registro di bordo, presenza di mezzi di salvataggio e conformità dei lavoratori extracomunitari alla disciplina sui visti. Sono previsti requisiti specifici per i lavoratori, tra cui documenti identificativi, idoneità sanitaria e formazione STCW, con alcune esenzioni per chi non è inserito nel ruolo di appello.
Altre navi: comunicazione e non autorizzazione
Per le altre navi non è prevista autorizzazione all’appalto, ma una comunicazione dell’armatore alle Autorità marittime dei porti scalati, oltre che alla Direzione generale e al Comando generale. Restano fermi gli obblighi dichiarativi dell’armatore, la tenuta a bordo della documentazione e i requisiti dei lavoratori. La circolare richiama servizi che possono essere appaltati o svolti da personale dell’armatore e specifica condizioni particolari per bar e self-service.
Controlli, durata e decorrenza
La durata dell’autorizzazione coincide con quella del contratto di appalto e non può superare cinque anni; alla scadenza serve una nuova istanza, così come in caso di variazioni soggettive o oggettive. Le Autorità marittime dovranno segnalare eventuali criticità emerse nelle ispezioni MLC, 2006, le quali, se non regolarizzate, impediranno la prosecuzione dell’affidamento. Le indicazioni sono sperimentali per l’anno 2026. La circolare sostituisce la n. 47 del 2025.
Come è indicizzato
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