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Ordinanza

Ordinanza n. 1338/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.02.2026, pubblicata all’Albo il 10.03.2026; b) della delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.02.2026; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto e degli interessi legittimi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202602325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, di esposizione pubblicitaria e mercatale, e la relativa delibera di approvazione, nella parte concernente l’uso effettivo del suolo pubblico concesso e le conseguenze sanzionatorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il regolamento comunale e la delibera consiliare di approvazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato la disciplina che impone ai concessionari di suolo pubblico di assicurarne l’uso effettivo per un periodo minimo dell’anno, con particolare riferimento al periodo ottobre-marzo, consentendo il coordinamento tra operatori mediante accordi e prevedendo, in caso di inosservanza, la sospensione temporanea della concessione per un periodo da 10 a 20 giorni. La ricorrente ha invocato la libertà di iniziativa economica privata e ha dedotto l’illegittimità e la sproporzione della regolamentazione, prospettando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua applicazione. Nel corso della fase cautelare è emerso che erano in corso interlocuzioni tra il Comune, le associazioni di categoria e gli esercenti per modificare il regolamento, con discussione già calendarizzata in Consiglio comunale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In via preliminare, ha distinto la libertà di iniziativa economica, riferita all’organizzazione dell’attività imprenditoriale, dal potere dell’amministrazione di disciplinare la gestione e l’utilizzo di un bene pubblico concesso, orientandolo al perseguimento dell’interesse pubblico. Ha ritenuto che il regolamento non imponesse un obbligo assoluto di apertura né specifici orari commerciali, ma disciplinasse l’uso effettivo del suolo pubblico, sottratto alla fruizione generale della collettività. La misura è stata considerata ragionevolmente diretta ad assicurare un uso effettivo, razionale e coerente del bene, anche perché prevedeva forme di coordinamento tra concessionari, un meccanismo di esenzione correlato alla presenza minima di esercizi aperti nel periodo ottobre-marzo e deroghe per cause di forza maggiore. Il TAR ha escluso, prima facie, una palese violazione della proporzionalità, osservando inoltre che la sanzione prevista consisteva in una sospensione temporanea della concessione, non espulsiva né ablativa, senza cessazione del rapporto concessorio. Ha infine ritenuto futuro ed eventuale il pregiudizio dedotto, poiché non era stato adottato alcun atto applicativo concretamente incidente sulla disponibilità delle aree e risultavano ancora in corso interlocuzioni per possibili modifiche regolamentari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti cautelari.

Massime di principio

  • La libertà di iniziativa economica privata, riferita all’organizzazione dell’attività imprenditoriale, non esclude il potere dell’amministrazione concedente di disciplinare l’utilizzo effettivo di un bene pubblico, quando tale regolazione sia funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico.
  • Una disciplina comunale che imponga ai concessionari di suolo pubblico un periodo minimo di utilizzazione effettiva non presenta, prima facie, carattere sproporzionato se non impone l’apertura simultanea di tutti gli esercizi, consente forme di coordinamento tra concessionari, prevede esenzioni o deroghe e persegue l’uso razionale del bene pubblico.
  • La sospensione temporanea della concessione per un periodo limitato, senza cessazione del rapporto concessorio, non ha carattere espulsivo o definitivamente ablatorio.
  • In sede cautelare, il periculum in mora richiede un pregiudizio grave, irreparabile e attuale; la lesione futura ed eventuale e non ancora concretizzata mediante un atto applicativo non è sufficiente a giustificare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generaliTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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