Cassazione Penale, Sentenza n. 11308/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato le loro opposizioni avverso la confisca, disposta dal Tribunale di Napoli su istanza del Procuratore della Repubblica, di una serie di beni ritenuti beni culturali. Essi lamentano che il giudice della esecuzione si è fondato su una nota della Soprintendenza (del 8 agosto 2016) e su accertamenti fotografici ministeriali, senza tenere conto della perizia di parte depositata da uno storico dell'arte che concludeva che la maggior parte degli oggetti era di produzione seriale e priva di interesse culturale. Sono censurate carenze motivazionali, l'uso di documentazione proveniente da altro procedimento senza contraddittorio adeguato e la mancata valutazione del requisito del valore (soglia di euro 13.500) rilevante per l'esportazione e per la rilevanza penale ex art. 174 dlgs 42/2004.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati; ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame. La Cassazione ha stabilito che, sebbene la confisca dei beni culturali sia in linea di principio obbligatoria ai sensi dell'art. 174 comma 3 dlgs 42/2004 (ora trasfuso in norme codicistiche), la misura presuppone comunque un accertamento incidentale e motivato della qualità di 'bene culturale'. Nel caso concreto il Tribunale reggino non ha adeguatamente motivato la prevalenza della nota ministeriale rispetto alla perizia di parte né ha spiegato perché la perizia degli opponenti non fosse idonea a confutare la presunzione di proprietà statale o la qualifica di interesse culturale; per tali carenze la motivazione è risultata apparente e il provvedimento è stato annullato.
Norme richiamate
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) - art. 174
Prevede la confisca delle cose oggetto del procedimento in caso di beni culturali e disciplina il divieto di esportazione; la Corte richiama la natura recuperatoria della confisca prevista dall'art. 174, comma 3, affermando però che la misura richiede l'accertamento incidentale della qualità di bene culturale
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - art. 10
Fornisce la definizione generale di 'beni culturali'; la Corte ricorda che la qualificazione normativa di bene culturale prescinde dalla mera esistenza di una formale dichiarazione di interesse culturale
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - art. 65
Regola il divieto di uscita definitiva dei beni culturali e le soglie/condizioni per l'autorizzazione all'esportazione (con riferimento alla soglia di euro 13.500); la Corte richiama la rilevanza di tali criteri nella valutazione della rilevanza penale e amministrativa dei beni
Codice penale - art. 518-undecies / art. 518-duodevicies (richiamati come corrispettivi della normativa previgente)
La Corte segnala che la disciplina del reato/della materia è stata trasfusa nel codice penale e che, anche dopo la codificazione, permane l'obbligo di confisca salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato, ma tale obbligo richiede comunque accertamenti incidentali
Codice di procedura penale - art. 676, comma 1
Richiamato in ordine alla competenza del giudice dell'esecuzione per disporre misure dopo il passaggio in giudicato di una sentenza omissiva del merito; la Corte ricorda che il giudice della esecuzione interviene in caso di inerzia del giudice della cognizione
Codice di procedura penale - art. 238
Richiamato dai ricorrenti in prospettiva di violazione procedurale per uso di documentazione proveniente da altro procedimento; la Corte richiede che l'uso di elementi esterni non eluda il contraddittorio e la valutazione della prova di parte
Massime di principio
- La confisca dei beni culturali è in linea di principio obbligatoria ma presuppone un accertamento incidentale e motivato della qualifica di 'bene culturale'; non è sufficiente un richiamo formale a una nota ministeriale priva di contenuto probatorio esplicito
- Il giudice deve valutare e confrontare espressamente le risultanze tecniche contrapposte (perizie di ufficio o ministeriali e perizie di parte) e motivare perché privilegia una tesi piuttosto che l'altra, specie quando la valutazione è tecnica
- La presunzione di proprietà statale sui beni di interesse archeologico può essere ribaltata con prove idonee: se la parte deposita una perizia tecnica che contrasta la qualificazione, il giudice deve confrontarne il contenuto e motivare l'eventuale rifiuto di darle peso
- La documentazione proveniente da altro procedimento o basata su esami fotografici non può sostituire, in assenza di adeguata spiegazione, un esame tecnico diretto e un confronto con la perizia di parte
- La soglia di valore per l'autorizzazione all'esportazione (es. euro 13.500) è rilevante nella valutazione della rilevanza penale/amministrativa dei beni e va considerata quando pertinente; l'assenza di valutazione su questo punto può rilevare ai fini della motivazione
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