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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2072 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso dei contribuenti contro l’avviso di liquidazione notificato il 16 febbraio 2006. L’Ufficio aveva revocato le agevolazioni prima casa e richiesto imposta, interessi e sanzioni, ritenendo illegittimo utilizzare più volte il credito d’imposta maturato attraverso una sequenza di acquisti e rivendite di immobili destinati ad abitazione. Con i primi due motivi, l’Agenzia sosteneva che il medesimo credito non potesse compensare più debiti d’imposta e denunciava violazione della L. n. 448/1998, art. 7, della L. n. 212/2000, art. 8, e dell’art. 1241 c.c. Con il terzo motivo contestava il richiamo all’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, relativo alla riscossione frazionata. Con il quarto eccepiva, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992, il difetto di legittimazione attiva del Notaio a esercitare la rivalsa quale responsabile d’imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha ritenuto possibile riutilizzare il credito d’imposta derivante dal precedente acquisto, anche quando il credito sia stato a sua volta formato mediante l’utilizzo di un credito ancora anteriore, purché il beneficio sia utilizzato entro l’importo complessivo spettante e ricorrano le condizioni previste, tra cui l’acquisto entro un anno dalla vendita e l’effettiva destinazione degli immobili ad abitazione propria, comprovata dal trasferimento della residenza anagrafica. Nel caso concreto era legittimo utilizzare il credito di 918,22 euro maturato con il secondo acquisto. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma e le spese dei giudizi di merito e di Cassazione sono state compensate per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis, comma 4, ultimo periodo

    In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata.

    La rivendita dell’immobile entro cinque anni non comporta necessariamente la perdita dell’agevolazione se il contribuente acquista un altro immobile entro un anno e dimostra, per ciascuna delle successive operazioni, l’effettiva destinazione ad abitazione propria tramite il concreto trasferimento della residenza anagrafica.

  • L. n. 448/1998, art. 7

    Pertanto il contribuente ben può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte, ovviamente fino a concorrenza dell'intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso ed acquisto infrannuale).

    Il credito d’imposta collegato agli acquisti prima casa può essere utilizzato in occasione di più successivi acquisti, ma soltanto fino a concorrenza dell’importo complessivamente spettante e nel rispetto delle condizioni previste, comprese quelle relative all’immobile e ai termini degli acquisti.

Massime di principio

  • Il credito d’imposta prima casa può essere riutilizzato in una sequenza di vendite e riacquisti, anche se un credito successivo deriva dall’impiego di un credito precedente: non si tratta di un utilizzo illimitato, perché il beneficio resta circoscritto alla somma complessivamente spettante.
  • Per conservare l’agevolazione nelle rivendite e negli acquisti successivi, occorre rispettare i termini di legge e dimostrare che ciascun immobile acquistato sia stato effettivamente destinato ad abitazione propria; la pronuncia richiama come prova il trasferimento della residenza anagrafica nell’immobile.
  • La pronuncia non esclude che l’agevolazione possa essere revocata quando manchino i requisiti sostanziali o la prova dell’effettiva destinazione abitativa: il riutilizzo del credito è ammesso solo se le singole operazioni rispettano le condizioni previste.

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