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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13047 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la revoca della sospensione amministrativa di una cartella esattoriale relativa al mancato versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale per l'anno 1997 e il diniego di riconoscimento di una dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002. L'Agenzia delle entrate ha sostenuto che la cartella, non essendo stata impugnata nei termini, era divenuta definitiva e non poteva essere contestata indirettamente impugnando il successivo provvedimento di revoca della sospensione e diniego del condono. Ha inoltre dedotto che il condono ex art. 8 non impediva la liquidazione automatizzata delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la mancata impugnazione della cartella avesse determinato la definitività del debito. Ha chiarito che il condono ex art. 8 della legge n. 289 del 2002 impedisce l'attività di accertamento, ma non la liquidazione automatizzata e il controllo formale ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; pertanto, la cartella non era automaticamente annullata dal condono e doveva essere impugnata direttamente. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    Il termine per impugnare gli atti tributari deve essere rispettato; la mancata impugnazione della cartella comporta la definitività dell'iscrizione a ruolo e del debito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h)

    Il diniego di definizione agevolata o di condono è, in linea generale, un atto impugnabile. Tuttavia, la sua impugnazione non consente di rimettere in discussione una cartella ormai definitiva.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 8

    Dichiarazioni integrative degli imponibili per gli anni pregressi

    Il perfezionamento del condono richiede la presentazione della dichiarazione integrativa nei termini e non si realizza con il solo pagamento delle somme. La definizione impedisce l'attività di accertamento, ma non la liquidazione automatizzata derivante dai dati dichiarati.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Consente il controllo automatizzato e la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni. Tale attività è distinta dall'accertamento e resta possibile anche in presenza del condono ex art. 8 della legge n. 289 del 2002.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la questione della mancata impugnazione della cartella non era stata adeguatamente esaminata dal giudice d'appello.

  • Legge n. 212 del 2000

    Lo Statuto dei diritti del contribuente e il comportamento corretto del contribuente non possono superare gli effetti della decadenza derivante dalla mancata impugnazione tempestiva di un atto tributario.

Massime di principio

  • Una cartella esattoriale deve essere impugnata direttamente entro il termine previsto; la successiva impugnazione di un atto amministrativo collegato, come la revoca della sospensione o il diniego di condono, non consente normalmente di contestare una cartella ormai definitiva.
  • La sospensione amministrativa della riscossione non equivale all'annullamento della cartella e non sostituisce l'impugnazione giudiziale.
  • Il condono o la dichiarazione integrativa producono effetti solo nei limiti previsti dalla legge e non eliminano automaticamente gli effetti di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.
  • È necessario distinguere tra attività di accertamento, che può essere preclusa dal condono, e attività di liquidazione o controllo automatizzato ex art. 36-bis, che può invece rimanere consentita.
  • Per contestare la correttezza della liquidazione o della rettifica risultante dalla cartella, il contribuente deve impugnare la cartella stessa, anche quando ritenga di aver beneficiato di un condono.
  • Il pagamento di somme o la presentazione di una dichiarazione integrativa non sono sufficienti, da soli, a perfezionare il condono quando la legge richiede ulteriori adempimenti formali.

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