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Parere

Parere del Garante n. 408 del 10/07/2025

Parere su istanza di accesso civico - 10 luglio 2025

Garante Privacy408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il riesame di un diniego di accesso civico generalizzato disposto dal Comune di Cattolica su documenti relativi a una SCIA e a un’ordinanza di sospensione lavori nell’ambito di un procedimento edilizio. L’Autorità chiarisce che non può essere opposto il limite della tutela dei dati personali con riferimento ai dati della società, perché le persone giuridiche non rientrano nell’ambito dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Tuttavia, nei documenti richiesti sono presenti anche dati personali di terzi, come legali rappresentanti e tecnici incaricati, che possono essere oscurati mediante accesso parziale. Il Garante non condivide quindi il diniego totale e invita l’amministrazione a riesaminare la motivazione, valutando un’ostensione parziale, salva la verifica di altri eventuali limiti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Parere su richiesta di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato del Comune di Cattolica relativo a SCIA e sospensione lavori in un procedimento edilizio

Parere su istanza di accesso civico relativa a SCIA e sospensione lavori

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di riesame presentata dal RPCT del Comune di Cattolica in merito al diniego di accesso civico generalizzato riguardante documenti edilizi connessi a una SCIA e a un’ordinanza di sospensione dei lavori. Il caso riguarda un procedimento per permesso di costruire in deroga per lo smontaggio di un immobile e la ricostruzione di un edificio tutelato dal regolamento urbanistico edilizio.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679, l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy e l’art. 5 del d.lgs. 33/2013, oltre alle Linee guida ANAC in materia di accesso civico adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, d’intesa con il Garante. Viene ribadito che l’accesso civico generalizzato incontra il limite della protezione dei dati personali solo quando l’ostensione possa determinare un pregiudizio concreto alla tutela di dati riferiti a persone fisiche, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

Valutazione sulla natura dei dati contenuti negli atti

Dall’istruttoria emerge che la documentazione richiesta comprende il modulo di deposito della SCIA e l’ordinanza di sospensione dei lavori. Il Garante evidenzia che, per la parte riferita alla società titolare dell’intervento edilizio, non è possibile invocare la tutela dei dati personali ai fini del diniego, poiché il GDPR tutela le persone fisiche e non le persone giuridiche.

Presenza di dati personali di terzi e rischio di pregiudizio concreto

Pur non potendo opporre il limite della privacy per i dati della società, il Garante rileva che i documenti contengono anche dati personali di terzi, in particolare del rappresentante legale e dei tecnici incaricati: nominativo, professione, data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, PEC e firma autografa. Tali elementi, in caso di diffusione indiscriminata, possono determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella sfera privata e professionale degli interessati, nonché favorire furti di identità o usi fraudolenti, in linea con quanto già evidenziato dalle Linee guida ANAC.

Necessità di valutare l’ostensione parziale

L’Autorità osserva che il diniego totale non è condivisibile, poiché l’amministrazione non ha valutato la possibilità di garantire un accesso parziale, oscurando i dati personali non necessari alla comprensione dell’atto. Il richiamo è all’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013, secondo cui, se il limite riguarda solo alcune parti del documento, l’accesso deve essere consentito per le restanti parti. La soluzione indicata è coerente con il principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR e con le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati.

Esito del parere e ulteriori verifiche richieste

Il Garante invita quindi il Comune a riesaminare il provvedimento di diniego e a valutare l’ostensione parziale previo oscuramento dei dati personali dei legali rappresentanti e dei tecnici incaricati eventualmente presenti nei documenti. Resta ferma la possibilità di verificare l’esistenza di altri limiti all’accesso civico previsti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, inclusi gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, non sindacabili dall’Autorità in questo parere.

Coordinamento con l’accesso documentale ex l. 241/1990

Infine, il Garante ricorda che i dati non ostensibili tramite accesso civico possono comunque essere richiesti con una diversa istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora il richiedente motivi un interesse diretto, concreto e attuale e l’amministrazione ne riconosca la sussistenza.

Punti principali

Oggetto del parere e contesto procedimentale

Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013 su richiesta del RPCT del Comune di Cattolica, nell’ambito del riesame di un provvedimento di diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava documentazione sulla SCIA presentata da una società e sulla successiva sospensione dei lavori, nel contesto di un procedimento per permesso di costruire in deroga.

Valutazione del limite relativo ai dati personali

Il Garante ribadisce che il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 opera solo se l’ostensione arreca un pregiudizio concreto alla protezione di dati personali di persone fisiche. Poiché la SCIA e il provvedimento di sospensione sono riferiti alla società e non alla persona fisica, i dati della persona giuridica non possono giustificare il diniego fondato sulla protezione dei dati personali, in quanto le persone giuridiche sono fuori dall’ambito dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR.

Presenza di dati personali di terzi nei documenti

Dall’istruttoria emerge che gli atti contengono anche dati personali di soggetti terzi, in particolare rappresentante legale e tecnici incaricati, come nominativi, professione, data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, PEC e firma autografa. Tali informazioni possono esporre gli interessati a un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà e, secondo le Linee guida ANAC, anche a rischi di furto di identità o di utilizzo fraudolento dei dati.

Necessità di accesso parziale e oscuramento

Il Garante ritiene non corretto il diniego totale, perché l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’accesso parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013, oscurando i soli dati personali dei terzi presenti nei documenti. Viene richiamato il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR e la necessità di considerare le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati al momento della raccolta dei dati.

Esito e ulteriori limiti da verificare

L’Autorità invita il Comune a riesaminare il diniego e a verificare se sussistano altri limiti all’accesso civico previsti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013, inclusi gli interessi economici e commerciali, non sindacabili dal Garante in questa sede. Ricorda inoltre che, qualora il richiedente riformuli l’istanza ai sensi della l. 241/1990, la documentazione potrebbe essere ostesa se sussiste un interesse diretto, concreto e attuale.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazioneprotezione dei dati personaliurbanistica ed ediliziabasi giuridiche del trattamento

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