Parere del Garante n. 412 del 09/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d.lgs. 33/2013 e degli artt. 57 e 58 GDPR, sui sei schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC, ma impone alcune condizioni e formula ulteriori osservazioni. Le criticità riguardano soprattutto l’eccesso di dati da pubblicare rispetto alle basi normative: il grado di parentela nell’art. 14, le informazioni ulteriori previste per l’art. 15-ter e, soprattutto, i contenuti relativi alla dirigenza sanitaria nell’art. 41, dove occorre riallineare gli schemi all’art. 15 del d.lgs. 33/2013 e non all’art. 14. Il Garante chiede inoltre di eliminare, per le procedure di conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria, dati non previsti dall’art. 19 e suggerisce un periodo transitorio per l’adeguamento delle pubbliche amministrazioni.
Parere favorevole con condizioni sugli schemi standard di pubblicazione ANAC per gli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33, 37 e 41 del d.lgs. 33/2013
Parere sugli schemi standard di pubblicazione ANAC per trasparenza e dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d.lgs. 33/2013 e degli artt. 57, par. 1, lett. c) e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, esprime parere favorevole sui sei schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC e riferiti agli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33, 37 e 41 del d.lgs. 33/2013. Il parere è tuttavia subordinato a condizioni e accompagnato da osservazioni puntuali, finalizzate a evitare pubblicazioni eccedenti rispetto alle basi normative e quindi potenzialmente illecite sotto il profilo della protezione dei dati personali.
Quadro normativo e oggetto dell’istruttoria
L’istruttoria riguarda gli schemi standard di pubblicazione elaborati da ANAC in attuazione dell’art. 48 del d.lgs. 33/2013, norma che attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di definire criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione e la rappresentazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, sentito il Garante. Il provvedimento si inserisce nel solco di precedenti pareri e linee guida del Garante sulla trasparenza amministrativa online, in particolare il provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 e i precedenti pareri resi su analoghi schemi di pubblicazione.
Art. 14: dati dei titolari di incarichi politici e dirigenziali
Con riferimento allo schema dedicato all’art. 14, il Garante chiede di eliminare la specificazione del “grado di parentela” nella parte relativa al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado del titolare dell’incarico. La ragione è che l’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 impone soltanto di rendere evidente il mancato consenso alla pubblicazione da parte dei parenti, senza aggiungere un ulteriore dettaglio che aumenterebbe la diffusione di dati personali di soggetti che non hanno prestato il consenso.
Nella stessa sezione il Garante osserva anche che le istruzioni ANAC dovrebbero richiamare, oltre al documento “Istruzioni operative elaborate ai sensi dell’art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013”, pure le Linee guida del Garante del 15 maggio 2014 sulla pubblicità e trasparenza sul web, che contengono indicazioni specifiche sul trattamento di dati personali in atti e documenti amministrativi pubblicati online.
Art. 15-ter: pubblicazione limitata agli incarichi e ai compensi
Sullo schema relativo all’art. 15-ter, concernente tecnici, altri soggetti qualificati e coadiutori dell’ANBSC, il Garante ritiene non legittima l’introduzione di voci ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. In particolare, non devono essere richiesti la “tipologia incarico/oggetto dell’incarico” né il “provvedimento di nomina/link al documento pubblicato nel sito istituzionale dell’ANBSC”, perché l’art. 15-ter fa riferimento unicamente alla pubblicazione degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati a ciascun soggetto. Ogni ulteriore dato personale può essere diffuso solo se previsto da una specifica disciplina di settore.
Art. 41: dirigenza sanitaria e corretta base normativa della pubblicazione
La parte più rilevante del parere riguarda l’art. 41 del d.lgs. 33/2013 e, in particolare, la dirigenza sanitaria. Il Garante contesta lo schema ANAC nella parte in cui richiama per tali figure gli obblighi di cui all’art. 14, osservando che l’art. 41, comma 3, stabilisce espressamente che alla dirigenza sanitaria si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15.
Il Garante ricorda di avere già evidenziato in passato le criticità di un’interpretazione estensiva dell’art. 41, e sottolinea che, in assenza di una modifica legislativa o di un’interpretazione autentica, non è possibile imporre alle amministrazioni un diverso regime di pubblicazione. Un simile scostamento potrebbe determinare una diffusione illecita di dati personali, con possibile apertura di istruttorie da parte dell’Autorità.
In alternativa alla correzione del testo, il Garante suggerisce di valutare una sospensione temporanea dell’iter di approvazione dello schema relativo all’art. 41, in attesa della revisione legislativa richiamata nel provvedimento.
Art. 41: procedure di conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria
Sempre con riferimento all’art. 41, il Garante ritiene non conforme anche la parte dello schema dedicata alle procedure di conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria. Lo schema prevede infatti la pubblicazione di elementi non contemplati dall’art. 19 del d.lgs. 33/2013, come:
- i nominativi della terna o rosa dei candidati;
- i curricula dei candidati con link al documento sul sito istituzionale;
- il provvedimento di revoca con dati essenziali e link;
- la graduatoria dei candidati con nominativi e punteggi e relativo link.
Secondo il Garante, anche il richiamo alla clausola “ove la specifica disciplina dispone la pubblicazione” non giustifica l’inserimento di tali dati nello schema, perché l’art. 19, quale norma nazionale di riferimento, consente la pubblicazione di specifiche informazioni sulle procedure concorsuali e selettive, ma non un’estensione indiscriminata dei dati pubblicabili. Il provvedimento richiama inoltre la necessità di considerare i rischi connessi all’indicizzazione e al riutilizzo dei dati online e il bilanciamento già operato dal legislatore tra trasparenza e tutela della riservatezza.
Ulteriori osservazioni: semplificazione e adeguamento graduale
Accanto alle condizioni, il Garante formula due osservazioni. La prima è che, per l’art. 14, sarebbe opportuno richiamare espressamente anche le linee guida del Garante del 15 maggio 2014, così da fornire alle amministrazioni un quadro applicativo completo. La seconda è che ANAC dovrebbe prevedere un periodo transitorio per permettere a pubbliche amministrazioni e altri soggetti obbligati di adeguarsi gradualmente ai nuovi schemi standard di pubblicazione, tenendo conto anche delle responsabilità previste dagli artt. 46 e seguenti del d.lgs. 33/2013.
Conclusioni
Il parere è dunque favorevole, ma condizionato alla modifica degli schemi standard di pubblicazione nei punti indicati dal Garante. In sintesi, occorre:
- omettere il grado di parentela nell’art. 14;
- limitare l’art. 15-ter ai soli incarichi e compensi;
- correggere l’art. 41 sulla dirigenza sanitaria, riallineandolo all’art. 15;
- eliminare dallo schema sull’art. 41 le informazioni non previste dall’art. 19;
- valutare un regime transitorio per l’adeguamento delle amministrazioni.
Il provvedimento conferma quindi un orientamento rigoroso: la trasparenza amministrativa resta un valore fondamentale, ma deve essere esercitata entro i limiti normativi e con attenzione alla minimizzazione e proporzionalità della diffusione dei dati personali.
Punti principali
Esito del parere e quadro di riferimento
Il Garante rende parere favorevole sugli schemi standard di pubblicazione ANAC relativi agli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33, 37 e 41 del d.lgs. 33/2013, ma condiziona l’assenso a specifiche modifiche per evitare trattamenti e diffusioni di dati personali non conformi al GDPR e al Codice privacy.
Art. 14: eliminare il grado di parentela
Nella sezione relativa al mancato consenso del coniuge non separato o dei parenti entro il secondo grado non deve essere indicato il "grado di parentela", perché l’art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 richiede solo di dare evidenza del mancato consenso dei parenti, senza ulteriori specificazioni che ampliano inutilmente la platea dei dati diffusi.
Art. 15-ter: limitare i dati pubblicabili
Per gli incarichi di tecnici e altri soggetti qualificati e coadiutori dell’ANBSC, il Garante ritiene che lo schema non possa imporre la pubblicazione di ulteriori dati e documenti, come tipologia/oggetto dell’incarico e provvedimento di nomina con link, poiché l’art. 15-ter consente solo la pubblicazione degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati, salvo diverse previsioni di settore.
Art. 41 e dirigenza sanitaria: corretta base normativa
Lo schema ANAC richiama per la dirigenza sanitaria l’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ma il Garante osserva che l’art. 41, comma 3, prevede espressamente l’applicazione dell’art. 15. Senza modifica legislativa o interpretazione autentica non è possibile equiparare i due regimi; diversamente, le pubbliche amministrazioni rischiano una diffusione illecita di dati personali e possibili istruttorie dell’Autorità.
Art. 41: procedure di conferimento degli incarichi e art. 19
Nello schema relativo alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari devono essere espunte le informazioni non previste dall’art. 19 del d.lgs. 33/2013, come i nominativi dei candidati, i CV, i provvedimenti di revoca con dati essenziali, la graduatoria con punteggi e i relativi link, perché la disciplina nazionale sulla trasparenza dei concorsi non consente un ampliamento indiscriminato dei dati da pubblicare online.
Osservazioni aggiuntive: linee guida Garante e periodo transitorio
Per l’art. 14, il Garante suggerisce di richiamare anche le proprie Linee guida del 15 maggio 2014 sulla pubblicità e trasparenza sul web. Inoltre ritiene opportuno che ANAC preveda un periodo transitorio per consentire alle amministrazioni di adeguarsi gradualmente ai nuovi schemi, tenendo conto delle responsabilità previste dagli artt. 46 ss. del d.lgs. 33/2013.
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