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Parere

Parere del Garante n. 419 del 24/07/2025

Parere su istanza di accesso civico - 24 luglio 2025

Garante Privacy419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante, investito dal RPCT del Ministero della Difesa nell’ambito di un riesame su un diniego di accesso civico generalizzato, conferma la legittimità del rifiuto di ostendere informazioni sui provvedimenti adottati nei confronti di due militari a seguito di una sentenza penale, compresa l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della rimozione dal grado. La decisione si fonda sull’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013 e sul rischio di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, considerando anche la natura particolarmente sensibile dei dati coinvolti, il regime di ampia pubblicità dell’accesso civico e i principi di minimizzazione e limitazione della finalità del GDPR.

Parere su istanza di accesso civico generalizzato relativa ai provvedimenti del Ministero della Difesa conseguenti a una sentenza penale, inclusa l’eventuale rimozione dal grado di due militari

Parere su istanza di accesso civico relativa a provvedimenti del Ministero della Difesa conseguenti a sentenza penale

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Difesa nell’ambito di un riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava i provvedimenti adottati dall’amministrazione nei confronti di due militari a seguito di una sentenza definitiva della Corte di cassazione, con specifico interesse per l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della rimozione dal grado.

Oggetto dell’istanza e posizione delle parti

L’organizzazione istante, di natura sindacale, sosteneva di voler conoscere le sole informazioni relative ai provvedimenti concretamente adottati e non la loro copia integrale, prospettando che l’amministrazione avrebbe potuto comunicare almeno l’informazione sull’avvenuta o meno applicazione della rimozione dal grado. Il Ministero della Difesa aveva invece negato l’accesso, richiamando il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, ritenendo che la richiesta coinvolgesse dati personali la cui diffusione avrebbe determinato un pregiudizio concreto alla protezione dei dati di terzi.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante ricorda che l’accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. In particolare, il comma 2, lett. a), impone il diniego se esso è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Vengono inoltre richiamati:

  • l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, che definisce il dato personale;
  • l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, secondo cui i dati e i documenti ottenuti con accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili da chiunque;
  • l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati;
  • le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, in particolare il par. 8.1 sulle ragionevoli aspettative di confidenzialità e sulla non prevedibilità delle conseguenze della diffusione indiscriminata.

Valutazione del Garante

L’Autorità osserva che la vicenda concerne informazioni personali relative a provvedimenti adottati nei confronti di due militari in esecuzione di una sentenza penale, quindi informazioni strettamente connesse anche a dati giudiziari e a possibili pene accessorie. Richiama, a supporto, la disciplina militare secondo cui la perdita del grado può conseguire a determinate condanne definitive, nonché le regole del codice penale e del codice di procedura penale in materia di pene accessorie ed esecuzione delle stesse.

Il Garante sottolinea che la pubblicità della sentenza o del processo non comporta automaticamente la conoscibilità generalizzata dei dettagli delle vicende personali degli interessati. Richiama, sul punto, precedenti orientamenti dell’Autorità in materia di pubblicità delle sentenze e di accesso civico a procedimenti disciplinari, nei quali è stato evidenziato che la divulgazione di tali informazioni può comportare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti.

Nel caso esaminato, la conoscenza generalizzata dell’eventuale perdita di grado o di altri provvedimenti conseguenti alla condanna viene ritenuta idonea a incidere in modo ingiustificato e sproporzionato sui diritti e sulle libertà dei controinteressati, anche per le possibili ripercussioni personali e sociali. Il Garante richiama espressamente anche il principio di minimizzazione, poiché le informazioni richieste eccedono quanto necessario rispetto alle finalità di trasparenza perseguite nel caso concreto.

Esito del parere

Alla luce degli atti istruttori, il Garante afferma che non emergono elementi idonei a discostarsi dal diniego già opposto dall’amministrazione. Il parere è quindi sostanzialmente favorevole al mantenimento del rifiuto dell’accesso civico generalizzato alle informazioni richieste, in applicazione dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

Distinzione rispetto all’accesso documentale

Infine, il Garante precisa che la posizione dell’organizzazione sindacale potrebbe eventualmente essere valutata nell’ambito del diverso istituto dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, ove ricorrano un interesse diretto, concreto e attuale e gli ulteriori presupposti di legge. Tale valutazione, però, compete autonomamente all’amministrazione e non incide sull’esito del parere reso in relazione all’accesso civico generalizzato.

Punti principali

Oggetto della richiesta e del riesame

Un’organizzazione sindacale aveva chiesto, tramite accesso civico generalizzato, di conoscere i provvedimenti adottati dall’amministrazione nei confronti di due controinteressati in esecuzione di una sentenza della Corte di cassazione, con particolare riferimento all’eventuale rimozione dal grado. Il Ministero della Difesa aveva negato l’accesso, e il RPCT ha chiesto il parere del Garante nel procedimento di riesame previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013.

Quadro normativo applicato

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che impone il diniego quando sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR sulla nozione di dato personale, l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013 sul regime di pubblicità dei dati ottenuti tramite accesso civico, nonché i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.

Valutazione sulla conoscibilità di sentenze e provvedimenti disciplinari

L’Autorità ribadisce che la pubblicità della sentenza e del processo non implica la libera conoscibilità di tutti i dettagli personali, soprattutto se si tratta di dati giudiziari ex art. 10 GDPR o di pene accessorie. Richiama inoltre precedenti in materia di accesso civico a provvedimenti disciplinari, nei quali è stato riconosciuto il possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali dei controinteressati.

Esito del parere

Nel caso concreto, il Garante ritiene che la divulgazione dell’informazione sull’esistenza o meno della perdita di grado, o di altri provvedimenti conseguenti alla condanna, possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei militari interessati, anche per la delicatezza dei dati connessi al rapporto di lavoro e per l’ampia diffusione che caratterizza l’accesso civico. Conferma quindi il diniego dell’amministrazione, senza ravvisare elementi per discostarsi dall’orientamento già seguito in casi analoghi.

Rapporto con l’accesso documentale ex l. 241/1990

Il Garante precisa che l’eventuale interesse qualificato dell’organizzazione sindacale può rilevare nell’ambito del diverso accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 ss. della l. 241/1990, ma tale valutazione spetta autonomamente all’amministrazione. Rimane quindi distinto il regime dell’accesso civico generalizzato da quello dell’accesso ai documenti amministrativi fondato su un interesse diretto, concreto e attuale.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionedati giudiziarirapporti di lavoro pubblicitutela dei dati personali

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