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Parere

Parere del Garante n. 377 del 26/06/2025

Parere su istanza di accesso civico - 26 giugno 2025

Garante Privacy377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in relazione a un riesame del diniego di accesso civico a documenti scolastici contenenti i titoli, i servizi e gli allegati presentati da un docente per l’inserimento in graduatoria d’istituto. L’Autorità ritiene legittimo il diniego, perché l’ostensione integrale o parziale dei documenti determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del controinteressato, nonostante l’istanza sia motivata dall’interesse del richiedente a verificare la correttezza dell’operato amministrativo e a tutelare i propri diritti. Viene esclusa anche la possibilità di un accesso parziale con oscuramento dei dati identificativi, poiché il contenuto dei documenti consentirebbe comunque la re-identificazione dell’interessato. Resta ferma, in astratto, la diversa possibilità di accesso documentale ex l. n. 241/1990, se ne ricorrano i presupposti.

Parere su un’istanza di accesso civico riguardante il modulo titoli e servizi e gli allegati presentati da un docente per la graduatoria d’istituto dei docenti soprannumerari

Parere su istanza di accesso civico relativa a titoli e servizi di un docente

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, sulla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico.

L’istanza riguardava il modulo di dichiarazione titoli e servizi ed eventuali allegati presentati da un docente per l’inserimento in graduatoria d’istituto ai fini dell’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2025-2026.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, nonché il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), secondo cui l’accesso è rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla normativa di settore.

Sono altresì richiamati:

  • l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, per la definizione di dato personale;
  • l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati;
  • l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, sul regime di pubblicità dei dati e documenti acquisiti tramite accesso civico;
  • le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, con particolare riferimento al par. 8.1 sulle ragionevoli aspettative di confidenzialità.

Contenuto dell’istanza e motivi del diniego

Dalla documentazione emerge che il richiedente ha presentato una domanda di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, sostenendo di non essere interessato ai dati personali del controinteressato, ma solo alla documentazione utile a verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi e a tutelare i propri diritti, anche in sede giurisdizionale.

L’amministrazione scolastica ha negato l’accesso, evidenziando che l’ostensione dei documenti sarebbe stata lesiva delle ragionevoli aspettative di confidenzialità del docente e avrebbe comportato la diffusione di dati personali, compresi — secondo la valutazione dell’istituto — dati appartenenti a categorie particolari.

Valutazione del Garante sui documenti richiesti

Il Garante osserva che i documenti richiesti, pur non contenendo necessariamente dati di cui all’art. 9 GDPR, riportano comunque numerose informazioni personali del docente, tra cui:

  • dati anagrafici e di residenza;
  • informazioni sul percorso di studi;
  • titoli conseguiti e relativi anni;
  • indicazioni sul superamento di concorsi pubblici e sull’anzianità di servizio;
  • decreti di nomina o conferma in ruolo;
  • dettaglio dei punteggi attribuiti.

Si tratta di dati che, per loro natura, possono rimanere nella sfera di riservatezza dell’interessato e che, se diffusi tramite accesso civico, diventano conoscibili da chiunque, con un regime di pubblicità molto più ampio rispetto all’accesso documentale ex l. n. 241/1990.

Pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali

Secondo il Garante, l’ostensione dei documenti determinerebbe una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del docente controinteressato, con un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.

L’Autorità valorizza anche:

  • le ragionevoli aspettative di confidenzialità maturate dall’interessato al momento della raccolta dei dati da parte della scuola;
  • la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla loro diffusione generalizzata;
  • il possibile impatto negativo sul piano personale, professionale, sociale e relazionale, anche in relazione a future occasioni di carriera o impieghi in altri contesti.

Insussistenza di un interesse pubblico idoneo a giustificare l’accesso civico

Il Garante richiama la funzione dell’accesso civico di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma rileva che nel caso concreto non emergono elementi istruttori tali da dimostrare che la conoscenza generalizzata dei documenti sia strumentale a tali finalità.

Viene inoltre ricordata la giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 10 CEDU, secondo cui il diritto di accesso alle informazioni pubbliche non è generale, ma può sorgere solo in situazioni particolari e a condizioni specifiche, non ravvisate nel caso di specie.

Esclusione anche dell’accesso civico parziale

L’Autorità esclude anche la possibilità di un accesso civico parziale ex art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, mediante semplice oscuramento dei dati identificativi del docente.

Tenuto conto del contesto scolastico e del contenuto dettagliato dei documenti, un simile oscuramento non impedirebbe la re-identificazione dell’interessato, rendendo comunque conoscibili i dati personali in modo sproporzionato.

Rapporto con l’accesso documentale ex l. n. 241/1990

Il Garante precisa che resta impregiudicata la valutazione dell’amministrazione circa l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990, distinto dall’accesso civico.

Richiama anche le Linee guida ANAC, secondo cui, quando l’istanza di accesso generalizzato sia motivata da un interesse diretto, concreto e attuale, la conoscenza dei dati personali può essere valutata nell’ambito del diverso istituto dell’accesso documentale.

Conclusioni

Il Garante esprime un parere sostanzialmente favorevole al mantenimento del diniego di accesso civico, ritenendo che la divulgazione dei documenti richiesti comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del controinteressato e non sia giustificata, nel caso concreto, da un interesse pubblico prevalente riconducibile all’accesso civico generalizzato.

Punti principali

Oggetto del parere e procedimento

Il Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, formulata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, nell’ambito di un riesame avverso il diniego di un accesso civico.

Documenti richiesti e posizione dell’amministrazione

L’istanza di accesso civico riguardava il modulo di dichiarazione titoli e servizi e i relativi allegati presentati da un docente per l’individuazione dei docenti soprannumerari nell’a.s. 2025-2026. L’istituto scolastico aveva negato l’accesso richiamando l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, evidenziando il rischio di lesione della riservatezza e la presenza di dati personali, anche di tipo particolare.

Valutazione del Garante sul pregiudizio alla protezione dei dati personali

L’Autorità richiama la disciplina dell’accesso civico e il suo regime di pubblicità rafforzata, osservando che i documenti richiesti contengono dati personali del docente controinteressato, come dati anagrafici, residenza, percorso di studi, titoli conseguiti, anzianità di servizio, decreti di nomina o conferma in ruolo e punteggi attribuiti. La diffusione generalizzata di tali informazioni integrerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013 e non rispetterebbe i principi di minimizzazione e limitazione della finalità dell’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.

Esclusione dell’accesso civico parziale

Il Garante ritiene che neppure l’ostensione parziale, mediante oscuramento del nominativo e di altri elementi identificativi, sia sufficiente. Il dettaglio delle informazioni contenute nei documenti consentirebbe comunque la re-identificazione del docente, sia nel contesto scolastico sia all’esterno, con conseguente permanenza del rischio per i suoi diritti e libertà.

Rapporto con l’accesso documentale e conclusione

L’Autorità precisa che restano impregiudicate le valutazioni dell’amministrazione sull’eventuale sussistenza dei presupposti per l’accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990, anche alla luce delle indicazioni ANAC che ammettono, in tali casi, la possibile trasformazione dell’istanza di accesso generalizzato in istanza di accesso documentale. Nel caso concreto, il Garante esprime dunque un parere favorevole al mantenimento del diniego dell’accesso civico.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicodati personaliistruzionetrasparenza amministrativa

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