Parere del Garante del 04/07/2025
Parere su istanza di accesso civico - 4 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il parere richiesto dal RPCT di un’università in un procedimento di riesame su un diniego di accesso civico generalizzato relativo al numero di valutazioni della performance individuale superiori a una certa soglia, riferite a un ristretto gruppo di funzionari di uno specifico servizio amministrativo. Pur trattandosi di un dato numerico aggregato e non nominativo, il Garante ritiene che, nel contesto concreto, esso non sia sufficientemente anonimizzato, poiché il richiedente è un collega del medesimo servizio e può collegare il dato ai controinteressati, con rischio di re-identificazione e di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Viene quindi confermato l’orientamento dell’amministrazione nel negare l’accesso civico, ferma restando la possibilità di attivare, in alternativa, l’accesso documentale ex l. n. 241/1990 se ricorrono i presupposti di un interesse qualificato.
Parere su richiesta di riesame di diniego di accesso civico generalizzato a dati numerici aggregati sulla performance del personale di un'università
Parere su istanza di accesso civico a dati numerici sulla performance del personale universitario
Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, su richiesta del RPCT di un’università nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’oggetto dell’istanza è il numero delle valutazioni della performance individuale superiori a una certa soglia riferite al personale inquadrato a tempo pieno e assegnato a uno specifico servizio amministrativo.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, nonché il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), per il caso in cui il diniego sia necessario a evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, che attribuisce ai dati e documenti ottenuti tramite accesso civico un regime di pubblicità e riutilizzabilità, e gli artt. 5, par. 1, lett. b) e c), 5, par. 2, 24 e 4, par. 1, n. 1, del GDPR, oltre alle Linee guida ANAC in materia di accesso civico.
Valutazione del Garante sul tipo di informazione richiesta
L’Autorità osserva che il caso riguarda non l’ostensione di nominativi o altri identificativi diretti, ma la comunicazione di un dato numerico riferito a un ristretto gruppo di dipendenti. Tuttavia, un dato numerico può essere reso ostensibile solo se realmente anonimo, ossia se non consente l’identificazione diretta o indiretta, neppure per correlazione o deduzione. Il Garante richiama, a questo riguardo, la distinzione tra dato anonimo e dato aggregato e il fatto che le tecniche di aggregazione devono essere valutate caso per caso in relazione al rischio di re-identificazione.
Rischio di re-identificazione e insufficienza dell’aggregazione nel caso concreto
Nel caso esaminato, il gruppo di riferimento è molto ristretto e il richiedente è un dipendente del medesimo servizio amministrativo dei controinteressati. Questa circostanza rende il dato numerico solo apparentemente anonimo, perché il richiedente può collegare il numero richiesto ai singoli soggetti interessati. Il Garante richiama il rischio di single-out, linkability e inference e conclude che l’aggregazione proposta non è sufficiente a impedire la re-identificazione.
Conferma del diniego di accesso civico e possibili alternative
L’Autorità non rileva elementi per discostarsi dalla valutazione dell’Ateneo e ritiene corretta la scelta di negare l’accesso civico, in quanto la divulgazione del dato comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e sarebbe sproporzionata rispetto alle finalità dell’accesso civico. Viene comunque precisato che il richiedente può eventualmente riformulare la domanda nell’ambito dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990, ove sussista un interesse diretto, concreto e attuale sufficientemente motivato.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto procedurale
Il RPCT dell’Università ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, nel procedimento di riesame di un diniego a un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava il numero delle valutazioni di performance individuale superiori a una certa soglia per il personale di un determinato servizio amministrativo dell’Ateneo.
Rilevanza del limite di protezione dei dati personali
Il Garante richiama l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, osservando che l’accesso civico può essere rifiutato quando la sua concessione comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Evidenzia inoltre che, nell’accesso civico, i dati ottenuti diventano pubblici e riutilizzabili, con un regime più ampio rispetto all’accesso documentale ordinario.
Dati di performance e orientamento consolidato
L’Autorità ribadisce il proprio orientamento costante contrario alla divulgazione, tramite accesso civico, di valutazioni, punteggi e informazioni analoghe riferite a dipendenti identificati o identificabili. La conoscibilità generalizzata di tali informazioni può determinare interferenze sproporzionate nella sfera professionale e relazionale dei lavoratori e quindi un pregiudizio concreto per la loro protezione dati.
Distingue tra dato anonimo e dato aggregato
Il Garante chiarisce che un dato numerico può essere considerato realmente anonimo solo se non consente l’identificazione, neppure indiretta o a posteriori, dell’interessato. L’aggregazione è una tecnica utile solo se adeguata al contesto e alla numerosità del campione; nel caso di specie il dato richiesto è ritenuto solo apparentemente anonimo, perché il gruppo di riferimento è molto ristretto.
Rischio di re-identificazione nel caso concreto
Poiché il richiedente è a sua volta dipendente dello stesso servizio amministrativo e conosce l’identità dei controinteressati, il dato numerico richiesto consente di collegare il risultato aggregato ai singoli soggetti. Il Garante ravvisa quindi un rischio di linkability e di re-identificazione sufficiente a escludere la sufficiente anonimizzazione del dato.
Esito del parere
Il Garante non ravvisa elementi per discostarsi dal diniego dell’Università e ritiene legittimo negare l’accesso civico, in ragione della tutela dei dati personali e dell’inadeguata soglia di aggregazione del dato richiesto. Restano salvi gli eventuali strumenti di accesso documentale ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990, ove il richiedente alleghi un interesse diretto, concreto e attuale.
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