Ordinanza n. 2593/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 574 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Veneto n. 574 del 2025 e, in sede cautelare ex art. 111 c.p.a., decreto già superato da un successivo provvedimento di revoca
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Veneto e ha presentato istanza cautelare ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.p.a., chiedendo una tutela straordinaria e urgente. Dal testo non risultano specificati i motivi di impugnazione della sentenza né il contenuto puntuale della misura richiesta. Il giudice rileva che il decreto cui l’istanza si riferisce è stato superato da un successivo provvedimento di revoca, attualmente sottoposto al vaglio giurisdizionale e non sospeso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ex art. 111, comma 1, c.p.a., ritenendo insussistente, allo stato, il presupposto dell’eccezionale gravità e urgenza richiesto per l’adozione della misura, propria di situazioni straordinarie e irreversibili. La decisione è motivata anche dal fatto che il decreto interessato è stato superato da un successivo provvedimento di revoca, ancora efficace perché non sospeso e già sottoposto a esame giurisdizionale. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 111, comma 1, c.p.a.
eccezionale gravità ed urgenza
La tutela cautelare straordinaria presuppone situazioni eccezionali, caratterizzate da gravità e urgenza tali da giustificare l’intervento richiesto, anche in relazione a conseguenze irreversibili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte privata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’istanza cautelare straordinaria ex art. 111, comma 1, c.p.a. deve essere respinta quando non risultino, allo stato, una situazione di eccezionale gravità e urgenza e il rischio di conseguenze straordinarie e irreversibili.
- La sopravvenienza di un provvedimento di revoca che abbia superato l’atto o decreto originariamente considerato, quando tale provvedimento sia ancora efficace perché non sospeso e sia già sottoposto a vaglio giurisdizionale, esclude l’esigenza di accordare la tutela cautelare straordinaria riferita all’atto superato.
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