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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 490 del 03/07/2026

Provvedimento del 3 luglio 2026

Garante Privacy490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato due reclami proposti dai genitori della vittima Chiara Poggi contro RTI S.p.a. per la diffusione, in due servizi televisivi, di immagini della scena del crimine e di parti del cadavere della figlia, ritenute lesive della dignità della vittima e dei familiari. L’Autorità ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione, ritenendo i reclamanti legittimati ad agire ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice anche in relazione ai dati della persona deceduta. Nel merito, ha ritenuto che le immagini diffuse non fossero essenziali all’informazione e integrassero una violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 85 GDPR, degli artt. 136 ss. e 137 del Codice e degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche. È stato disposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini contestate.

Provvedimento nei confronti di RTI S.p.a. per diffusione televisiva di immagini del cadavere e della scena del crimine nel caso Chiara Poggi, in violazione del principio di essenzialità e della dignità della vittima e dei familiari

RTI S.p.a. – diffusione di immagini del cadavere e della scena del crimine nel caso Chiara Poggi

Il provvedimento riguarda due reclami presentati dai genitori della vittima Chiara Poggi contro RTI S.p.a., per la diffusione in trasmissioni televisive di immagini della scena del delitto e di parti del cadavere della figlia. L’istruttoria trae origine da servizi televisivi dedicati alla vicenda di cronaca giudiziaria di Garlasco, tornata di attualità per la riapertura delle indagini.

Origine dei reclami e svolgimento dell’istruttoria

Il primo reclamo, del 14 aprile 2025, contestava la messa in onda, nel corso della puntata di una trasmissione televisiva, di immagini dell’interno dell’abitazione, dell’area in cui era stato rinvenuto il corpo della vittima, con copiose macchie di sangue, e delle gambe del cadavere disteso sulle scale. Il secondo reclamo, del 14 luglio 2025, riguardava invece la diffusione di immagini della gamba del cadavere con una ferita e dei lividi, accompagnate da dettagliate ricostruzioni delle possibili cause.

L’Autorità ha chiesto osservazioni alla Società in più occasioni. RTI ha negato le contestazioni nel merito, sostenendo la necessità delle immagini per la comprensione del servizio e della ricostruzione giornalistica, e ha eccepito il difetto di legittimazione dei reclamanti. In parallelo, i reclamanti hanno insistito sulla lesione della dignità della vittima e dei familiari, sostenendo che le immagini non fossero essenziali e che la loro diffusione avesse finalità sensazionalistiche.

Legittimazione dei reclamanti rispetto ai dati di una persona deceduta

Una parte centrale del provvedimento riguarda la legittimazione dei genitori a presentare reclamo in relazione a dati personali riferiti a una persona deceduta. Il Garante ha escluso il difetto di legittimazione, richiamando il considerando 27 GDPR, che lascia agli Stati membri la facoltà di disciplinare il trattamento dei dati dei defunti, e l’art. 2-terdecies del Codice privacy.

Secondo l’Autorità, tale disposizione consente l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR da parte di chi ha un interesse proprio, agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Da ciò deriva, in via coerente, anche la possibilità di proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 GDPR e degli artt. 141 e 142 del Codice. Il provvedimento richiama anche giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la tutela dei familiari in casi analoghi.

Applicabilità della disciplina giornalistica e regole deontologiche

Il Garante ribadisce che i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche rientrano nella disciplina speciale degli artt. 136 ss. del Codice, in attuazione dell’art. 85 GDPR. Tale disciplina non esonera però il giornalista dal rispetto dei diritti fondamentali, della dignità delle persone e, in particolare, del principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, di cui all’art. 137, comma 3, del Codice.

Richiamando le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice, l’Autorità ricorda che l’art. 6 consente anche informazioni dettagliate solo quando indispensabili in ragione dell’originalità del fatto o della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, mentre l’art. 8 vieta la pubblicazione di immagini o fotografie lesive della dignità della persona e la soffermarsi su dettagli di violenza, salvo rilevanza sociale dell’immagine o della notizia.

Valutazione delle immagini diffuse nei servizi televisivi

Nel merito, il Garante ha esaminato le immagini diffuse nei servizi contestati. Per la puntata di “XX”, ha rilevato la diffusione di immagini della scena del ritrovamento del corpo con evidenza del sangue e di parti del cadavere, oltre a ulteriori inquadrature analoghe e a immagini sfocate del corpo della vittima. Per la puntata di “XX”, ha considerato anche immagini della gamba del cadavere con ferita e lividi, accompagnate da ricostruzioni dettagliate.

L’Autorità ha osservato che tali immagini non erano essenziali per la comprensione del fatto di cronaca e non risultavano indispensabili né a descrivere i modi particolari dell’evento né a qualificare i protagonisti. Ha sottolineato che si trattava di dettagli di violenza ingiustificati, non idonei ad apportare un effettivo contributo informativo ulteriore rispetto a quanto già noto sulla vicenda.

Violazioni accertate

All’esito dell’istruttoria, il Garante ha ritenuto che la diffusione delle immagini integrasse una violazione:

  • dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, per il mancato rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e adeguatezza rispetto alle finalità;
  • dell’art. 85 GDPR, per il mancato corretto bilanciamento tra protezione dei dati e libertà di informazione;
  • degli artt. 136 ss. e, in particolare, dell’art. 137 del Codice;
  • degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche;
  • e, conseguentemente, dell’art. 2-quater del Codice, che rende l’osservanza delle Regole deontologiche condizione essenziale di liceità e correttezza.

Il provvedimento chiarisce che la qualifica della persona come defunta non esclude la tutela della sua memoria e della sua dignità, tutela che può essere fatta valere dai familiari legittimati.

Misure correttive e divieto di ulteriore diffusione

L’Autorità ha preso atto della rimozione di alcune parti dei servizi da parte di RTI, ma ha rilevato la persistenza online di immagini ancora eccedenti, segnatamente quelle con la copiosa presenza di sangue sulle scale e il corpo della vittima in alcune parti della puntata di “XX”. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore diffusione:

  • delle immagini relative alle macchie di sangue e di parti del corpo della vittima indicate nell’atto di contestazione, nonché delle immagini ancora presenti nella versione online della puntata di “XX”;
  • delle immagini raffiguranti la gamba del cadavere di Chiara Poggi con ferita e lividi diffuse nella puntata di “XX”.

Esito finale

Il Garante ha concluso dichiarando l’illiceità del trattamento effettuato da RTI S.p.a. e ha disposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini contestate. Non risulta applicata una sanzione pecuniaria nel testo fornito; il provvedimento contiene invece misure correttive e di divieto, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale e all’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto dei reclami

Il procedimento nasce da due reclami ex art. 77 GDPR presentati il 14 aprile 2025 e il 14 luglio 2025 dai genitori di Chiara Poggi contro RTI S.p.a. I reclamanti contestavano la diffusione, in servizi televisivi dedicati al caso di Garlasco, di immagini dell’interno dell’abitazione, della scena del ritrovamento del corpo e di parti del cadavere della figlia, nonché di immagini della gamba del cadavere con ferite e lividi.

Difese di RTI e questioni preliminari

La Società ha eccepito, in più fasi del procedimento, il difetto di legittimazione dei reclamanti, sostenendo l’inapplicabilità del GDPR ai dati delle persone decedute e, di conseguenza, della disciplina giornalistica del Codice e delle Regole deontologiche. Ha inoltre sostenuto che le immagini erano necessarie per comprendere la ricostruzione giornalistica e le valutazioni degli esperti intervistati, invocando il bilanciamento con la libertà di informazione, il margine di apprezzamento editoriale e il contesto di rinnovato interesse pubblico dovuto alla riapertura delle indagini.

Legittimazione dei familiari della persona deceduta

Il Garante ha respinto l’eccezione preliminare, richiamando il considerando 27 GDPR e l’art. 2-terdecies del Codice, secondo cui i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR relativi ai dati del defunto possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da chi agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Da ciò ha desunto la legittimazione dei familiari anche a presentare reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 GDPR e degli artt. 141 e 142 del Codice.

Applicabilità della disciplina giornalistica

L’Autorità ha ribadito che l’art. 85 GDPR impone un bilanciamento tra protezione dei dati e libertà di espressione e informazione e che il Codice, agli artt. 136 ss., disciplina i trattamenti giornalistici. Richiamate le Regole deontologiche, in particolare gli artt. 6 e 8, il Garante ha ricordato che la liceità del trattamento giornalistico dipende anche dall’osservanza dell’essenzialità dell’informazione e dal divieto di diffusione di dettagli di violenza lesivi della dignità, salvo rilevanza sociale dell’immagine o della notizia.

Valutazione delle immagini diffuse

Dall’esame dei filmati, il Garante ha rilevato la diffusione di immagini della scena del ritrovamento del cadavere con forte evidenza del sangue e di parti del corpo della vittima, nonché di immagini della gamba del cadavere con ferita e lividi. Ha ritenuto che tali immagini non aggiungessero informazioni realmente necessarie alla comprensione dei fatti, non fossero indispensabili a descrivere i modi particolari dell’evento e costituissero dettagli di violenza ingiustificati rispetto alla finalità informativa perseguita.

Violazioni accertate e misure adottate

Il Garante ha accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 85 GDPR, degli artt. 136 ss. e 137 del Codice, degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche e, conseguentemente, dell’art. 2-quater del Codice. Ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), il divieto di ulteriore diffusione delle immagini contestate, incluse quelle ancora presenti nella versione online della puntata de “XX” e quelle trasmesse nel servizio di “XX”.

Come è indicizzato

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