Ordinanza n. 4783/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 4177/2025 del 26.03.2025 emesso dal Tribunale di Roma nell’ambito del giudizio R.G. n. 6244/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha disposto un incombente istruttorio, assegnando alla parte ricorrente termine fino al 4 aprile 2026 per depositare il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. relativo al decreto ingiuntivo di cui è chiesta l’ottemperanza. Ha fissato per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 14 aprile 2026, riservando ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
Atto impugnato: decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Roma, del quale è chiesta l’ottemperanza
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti dell’ente pubblico per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo asseritamente esecutivo. Il TAR ha rilevato che nel fascicolo non era stato depositato il decreto di esecutorietà previsto dall’art. 647 c.p.c. e che la mera attestazione di cancelleria non è equipollente a tale decreto, poiché l’esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto richiede una verifica giurisdizionale della regolarità della notificazione e del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Il decreto di esecutorietà costituisce l’atto giurisdizionale necessario per attestare l’efficacia esecutiva e il giudicato del decreto ingiuntivo non opposto; la mera attestazione di cancelleria non lo sostituisce.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La funzione dell’attestazione del cancelliere prevista dalla disposizione è distinta dalla verifica giurisdizionale richiesta per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
art. 153 disp. att. c.p.c.
La funzione dell’attestazione del cancelliere prevista dalla disposizione è distinta dalla verifica giurisdizionale richiesta per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, il ricorrente deve dimostrare il perfezionamento dell’esecutorietà mediante il deposito del decreto previsto dall’art. 647 c.p.c.; la mera attestazione di cancelleria non è sufficiente.
- Il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. presuppone una verifica giurisdizionale della notificazione del decreto ingiuntivo e della regolarità del contraddittorio, costituendo l’ultimo atto del giudice nel procedimento monitorio.
Come è indicizzato
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