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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28152/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato i fatti e che vi fosse un travisamento del fatto, senza però fornire una specifica dimostrazione di tale errore. Con il secondo motivo ha censurato la misura della pena, ritenendola eccessiva; la Corte di cassazione ha però rilevato che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che la motivazione sul punto era congrua e conforme ai criteri legali di commisurazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate dal giudice di merito e comunque non adeguatamente dimostrativo di un travisamento del fatto. Ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la pena era stata inflitta nel minimo edittale con esercizio non illogico della discrezionalità sanzionatoria e con adeguata motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio di esercizio della discrezionalità nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la commisurazione della pena, ritenuta congruamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Presumibilmente applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dall'esito di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La deduzione di un travisamento del fatto richiede una specifica e adeguata dimostrazione del vizio, non essendo sufficiente una mera prospettazione assertiva.
  • La censura sulla dosimetria della pena è infondata quando il giudice di merito abbia applicato una pena pari al minimo edittale e abbia motivato in modo congruo facendo riferimento agli elementi rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è censurabile in cassazione solo quando risulti esercitata in modo illogico o privo di adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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