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Ordinanza

Ordinanza n. 10458/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, a firma del Capo Dipartimento, dott.ssa Carmela Palumbo, con il quale è stata approvata l’allegata graduatoria generale nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al DM 107/2023, pubblicato in data 9 agosto 2024, prot. n. A00DPIT, nonché del successivo Decreto del 19.08.2024 prot. n. AOODPIT 0002206, sempre a firma della predetta Dr. Palumbo, con il quale sono state adottate in autotutela le rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati, al fine di farne accertare, in parte qua, la nullità, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento previa sospensione dell’esecuzione di detta graduatoria generale, come rettificata, e con la quale si comunicava altresì che risultavano vacanti e disponibili n. 519 posti di dirigente scolastico nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio , Liguria , Lombardia, Marche Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto), nella parte in cui non sono stati valutati i Titoli e Servizi Professionali conseguiti dalla Celentano ed allegati alla domanda inoltrata in data 26.1.2024, prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO, di partecipazione al predetto Concorso riservato ai Dirigenti Scolastici, nonché dei provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi a detta graduatoria, ivi compreso la graduatoria provvisoria, e, per quanto necessario, di ogni altro atto connesso e-o conseguente, anche se non noto alla ricorrente, e, segnatamente della graduatoria provvisoria avvero la quale è stato proposto reclamo dalla ricorrente e mai evaso.

Giustizia amministrativa202410315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria generale nazionale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, nonché successiva rettifica dei punteggi, nella parte in cui non sono stati valutati i titoli e i servizi professionali dichiarati e allegati dalla candidata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 9 agosto 2024, di approvazione della graduatoria generale nazionale relativa al concorso previsto dal DM 107/2023, e il successivo decreto del 19 agosto 2024, con il quale sono state rettificate in autotutela alcune posizioni e alcuni punteggi. Ha contestato, in particolare, la mancata valutazione dei titoli e dei servizi professionali conseguiti e allegati alla domanda di partecipazione presentata il 26 gennaio 2024, chiedendo l'accertamento della nullità, annullabilità, illegittimità o inefficacia degli atti e il loro annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della graduatoria. Il TAR, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della successiva graduatoria di rettifica approvata con decreto del 18 dicembre 2025, assegnando alle parti un termine per interloquire.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure relative alla mancata valutazione dei titoli e dei servizi professionali. Ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile improcedibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria di rettifica approvata nel dicembre 2025. Ha assegnato alle parti 15 giorni per presentare osservazioni sulla questione e ha disposto che, decorso tale termine, la causa sarà trattenuta in decisione. L'ordinanza è quindi interlocutoria e non contiene una pronuncia definitiva sull'improcedibilità né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria di rettifica

    La norma consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il contraddittorio prima della decisione.

  • DM 107/2023

    È indicato quale disciplina del concorso riservato per il reclutamento dei dirigenti scolastici, cui si riferisce la graduatoria impugnata.

Massime di principio

  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporla alle parti e assegnare loro un termine per interloquire, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La mancata impugnazione di un successivo atto di rettifica della graduatoria può determinare una questione di improcedibilità del ricorso originario, quando tale atto incida sull'oggetto o sull'utilità concreta della decisione, ma la relativa conclusione richiede il previo contraddittorio processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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