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Sentenza

Sentenza n. 723/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento di esclusione contenuto nel verbale di inidoneità definitivo del 06.05.2025 all'ammissione al Concorso per esami di 171 Allievi al primo anno del 207° Corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2025-2026 della Commissione Medica Interforze di 2° Istanza di Roma per gli ulteriori accertamenti psicofisici; della notifica degli accertamenti psicofisici/giudizio medico legale di inidoneità del 9.04.2025 della Commissione per gli accertamenti psicofisici presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno; del verbale di differimento del 21.03.2025; della visita medico legale collegiale; di tutti gli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di inidoneità psicofisica del ricorrente ed è stato assunto il provvedimento di esclusione, inclusi gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici oggetto del concorso, non conosciuti dal ricorrente nella parte in cui ledono il suo interesse; nonché di tutti gli ulteriori atti ed i provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenziali, ancorché non conosciuti, se lesivi e/o rilevanti ai fini dell'accoglimento del ricorso, ivi compresi, per quanto possa occorrere: a) l'eventuale comunicazione od ulteriore provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso in corso di adozione, b) il bando del 12.12.2024 con cui è stato indetto il concorso de quo ove lesivo degli interessi del ricorrente; c) l'art. 582 del D.P.R. n. 90 del 15.03.2010 ove lesivo degli interessi del ricorrente; d) la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del DPR n. 90 del 15.03.2010 ove lesiva degli interessi del ricorrente. - quanto al ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento previa concessione delle opportune misure cautelari, del decreto del Ministero della Difesa datato 7.10.2025 n. DE 12025 0001009, pubblicato sul sito del Ministero l’8.10.2025 e mai comunicato al signor -OMISSIS- con il quale è stata approvata la graduatoria del Concorso per esami, per “l’ammissione di 171 Allievi al primo anno del 207° Corso dell’Accademia militare dell’Esercito per l’anno accademico 2025-2026” e dichiarati i relativi vincitori; di tutti i verbali del concorso ivi compreso il n. 89 del 3.10.2025, relativo alla formazione delle graduatorie finali ed assegnazione al 207° corso; di ogni atto connesso e/o presupposto e/o conseguente a quelli impugnati, ivi compreso il mancato inserimento del ricorrente nella predetta graduatoria.

Giustizia amministrativa202507729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio definitivo di inidoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione al 207° corso dell'Accademia militare dell'Esercito, nonché graduatoria finale del concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psicofisica adottato nell'ambito del concorso per esami e titoli per l'ammissione di 171 allievi al primo anno del 207° corso dell'Accademia militare dell'Esercito, unitamente agli atti degli accertamenti sanitari, al verbale di differimento, alla visita medico-legale collegiale e agli ulteriori atti presupposti, inclusi il bando, l'art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e la direttiva tecnica applicata. L'inidoneità era stata motivata dalla presenza di un difetto interatriale. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria finale e il mancato inserimento nella stessa. Dopo la costituzione del Ministero della Difesa, il TAR ha disposto una verificazione affidata al Collegio Medico Legale della Difesa. Il ricorrente ha contestato l'esito della verificazione, che aveva accertato la presenza di un forame ovale pervio strumentalmente rilevato e confermato il giudizio di non idoneità sulla base dell'art. 582, lettera L), punto 1), del d.P.R. n. 90/2010, relativo alle malformazioni del cuore e dei grossi vasi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto di non doversi discostare dalle conclusioni della verificazione, svolta con rigoroso criterio metodologico e adeguato approfondimento, reputandola sufficiente a confermare il giudizio di inidoneità psicofisica espresso in sede concorsuale. Di conseguenza, sono rimasti validi l'esclusione dal concorso e il mancato inserimento del candidato nella graduatoria finale. Le spese di verificazione, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico del ricorrente. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere al Ministero della Difesa le spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando l'istruttoria è completa.

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    lettera L) Apparato cardiovascolare, punto 1) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi

    È stato applicato quale base normativa del giudizio di non idoneità psicofisica conseguente all'accertamento di un forame ovale pervio strumentalmente rilevato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale disciplina dei dati relativi alla salute, a fondamento dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo all'idoneità psicofisica nei concorsi per l'accesso alle Forze armate, il giudice può confermare il giudizio della commissione concorsuale quando una verificazione medico-legale, svolta con adeguato approfondimento e rigoroso metodo, accerti la patologia prevista dalla disciplina concorsuale quale causa di non idoneità.
  • Le conclusioni dell'organo verificatore possono costituire elemento decisivo per il rigetto dell'impugnazione del giudizio medico-concorsuale quando il ricorrente non dimostri specifiche carenze metodologiche o errori nell'accertamento medico-legale.
  • L'accertamento di un forame ovale pervio strumentalmente rilevato è stato ricondotto, nel caso deciso, alla previsione relativa alle malformazioni del cuore e dei grossi vasi di cui all'art. 582, lettera L), punto 1), del d.P.R. n. 90/2010, con conseguente conferma della non idoneità al concorso per l'accesso all'Accademia militare.
  • Il rigetto dell'impugnazione del giudizio di inidoneità psicofisica comporta anche la conservazione degli effetti consequenziali dell'esclusione, incluso il mancato inserimento del candidato nella graduatoria finale del concorso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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