Sentenza del 20/10/2021 n. 29214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P. srl impugnava avvisi di accertamento per IRPEF/IVA relativi agli anni 2002-2003; deduceva, tra l'altro, la decadenza dell'azione accertatrice (raddoppio/termine), l'inapplicabilità dell'accertamento analitico-induttivo basato su fatture per operazioni inesistenti, vizi motivazionali, omissione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 37-bis DPR 600/1973) e la deducibilità dei costi/diritto alla detrazione IVA
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti da P. srl, ritenendo corretta la CTR nel qualificare le operazioni come fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e nell'applicare l'accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973), nonché nel negare la deducibilità dei costi e la detrazione dell'IVA. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo (omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di decadenza dell'azione accertatrice relativa all'IRAP), rilevando che la CTR non aveva considerato l'eccezione; applicando il principio che consente alla Cassazione di decidere nel merito quando si tratti di questione di diritto che non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte ha deciso che il cd. "raddoppio dei termini" non si applica all'IRAP e, pertanto, ha accolto i ricorsi limitatamente all'IRAP, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Il "raddoppio dei termini" per l'accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale per reati fiscali (D.Lgs. 74/2000) e attiene solo alla commisurazione dei termini di accertamento; non si applica automaticamente ad altre imposte come l'IRAP
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Disposizione sul contraddittorio endoprocedimentale: la sua applicabilità dipende dalla tipologia di accertamento; la CTR ha ritenuto che non trovasse applicazione nel caso perché l'accertamento era stato qualificato come analitico-induttivo (art. 39)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Norma che disciplina l'accertamento analitico-induttivo; applicabile alle fattispecie in cui si contestano fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, consentendo presunzioni gravemente precise e concordanti per il recupero di costi/IVA
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Previsione sul raddoppio dei termini per l'IVA in analogia con l'art. 43 DPR 600/1973; le condizioni di applicabilità sono autonome e legate a specifici presupposti
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7
Stabilisce che per fatture relative a operazioni inesistenti l'IVA indicata è comunque dovuta e non è compensabile con l'IVA a credito, rendendone quindi indetraibile l'imposta
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109
Principi sulla deducibilità dei costi: i costi devono essere certi, effettivi e inerenti; in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti manca il requisito di inerenza e la deducibilità è esclusa
Legge 4 agosto 1993, n. 537, art. 14
Regola la deducibilità dei costi derivanti da operazioni inesistenti; la giurisprudenza distingue tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, escludendo la deducibilità per le seconde
Decreto-Legge 13 febbraio 2012, n. 16, art. 8
Modifica la disciplina (art. 14 L. 537/1993) rinforzando l'orientamento che esclude la deducibilità dei costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti
Codice Civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova: la Corte ricorda che l'erronea valutazione dell'esito probatorio è sindacabile in Cassazione solo con il vizio di motivazione o di violazione dell'art. 2697 se l'onere è stato erroneamente attribuito
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 546, artt. 36 e 61
Norme processuali tributarie citate in relazione all'onere probatorio e alla motivazione del giudice tributario
Principio unionale (Sesta Direttiva UE), art. 17
Riferimento al principio di neutralità dell'IVA: la Corte ha ritenuto che, nonostante il principio, l'IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti non è detraibile secondo la giurisprudenza nazionale
D.Lgs. 10 febbraio 2000, n. 74
Riferito nei precedenti giurisprudenziali: i reati fiscali previsti da questo decreto sono il presupposto per il raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/1973
Codice di procedura civile, artt. 112 e 115
Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione e al divieto per il giudice di basarsi su 'scienza privata'; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia motivato adeguatamente e si sia limitata a valutazioni di merito
Massime di principio
- Il "raddoppio dei termini" ex art. 43 DPR 600/1973 (e art. 57 DPR 633/1972) si applica solo nei casi legati all'obbligo di denuncia per reati fiscali e non può essere esteso automaticamente ad altre imposte (es. IRAP); pertanto, per l'IRAP gli accertamenti emessi oltre il termine ordinario possono essere dichiarati decaduti.
- Quando l'ufficio contesta fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973) è lo strumento idoneo: in tali casi è lecito ritenere indetraibile l'IVA indicata nelle fatture e non deducibili i costi, sempre che emergano presunzioni "gravi, precise e concordanti".
- Il semplice possesso della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili non sono di per sé idonei a provare l'effettiva esistenza dei costi; il contribuente ha l'onere di dimostrare certezza, effettività e inerenza delle spese.
- L'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale (art. 37-bis DPR 600/1973) trova applicazione solo se la natura dell'accertamento richiama quella disciplina; qualificare l'accertamento come analitico-induttivo può escluderne l'applicazione.
- In cassazione, se la CTR omette di pronunciarsi su una questione e quel punto è esclusivamente di diritto (senza necessità di nuovi accertamenti di fatto), la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito per ragioni di economia processuale e durata del processo.
- Le valutazioni di fatto e la prova delle circostanze sono prerogativa del giudice di merito; in sede di legittimità il sindacato è limitato a vizi di motivazione o a violazioni di diritto chiaramente configurabili.
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