Cassazione Penale, Sentenza n. 17281/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Reggio Calabria, della condanna per il reato di riciclaggio (art. 648‑bis c.p.). Le censure principali erano: (i) violazione della normativa sul riciclaggio e carenza dell'elemento soggettivo (dolo), contestando che la responsabilità fosse fondata sulla sola intestazione formale della carta prepagata e non su prove circa la consapevolezza della provenienza illecita dei fondi; (ii) mancata riqualificazione del fatto in ricettazione (art. 648 c.p.) in quanto mancava il quid pluris di operazioni dissimulatorie; (iii) uso indebito, secondo i ricorrenti, delle dichiarazioni del coimputato come prova (dichiarazioni etero‑accusatorie); (iv) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e 62‑bis c.p.), sostenendo che non fosse stata adeguatamente valorizzata la collaborazione o la natura di mero intestatario della carta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: alcune doglianze erano nuove e non prospettate in appello (quindi inammissibili secondo artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.); molte censure risultavano generiche e manifestamente infondate. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la messa a disposizione di una carta prepagata sulla quale confluiscono somme di provenienza illecita e dalle quali i fondi sono immediatamente prelevati è indice rilevante di dolo eventuale idoneo a integrare il reato di riciclaggio. Ha inoltre precisato che non è necessario che il reato presupposto sia stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato; è sufficiente che la sua materialità non sia stata definitivamente esclusa. Quanto alla doglianza sull'utilizzo delle dichiarazioni del coimputato, è stato ritenuto che il dato fattuale (la consegna della carta ai Carabinieri da parte di Maddalone) risultava dagli atti e non dipendesse da dichiarazioni etero‑accusatorie decisive. Il rigetto delle attenuanti generiche è stato considerato valutazione di merito adeguatamente motivata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, conferma della condanna inflitta in sede di merito (quattro anni e sette mesi di reclusione e multa di euro 6.000 per ciascuno, oltre al risarcimento alla parte civile), condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648‑bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio si configura quando qualcuno sostituisce o trasferisce denaro o compie operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato. La messa a disposizione di una carta prepagata su cui confluiscono proventi illeciti e da cui vengono rapidamente prelevati può integrare il quid pluris richiesto.
art. 648 cod. pen.
Delitto di ricettazione distinto dal riciclaggio: la ricettazione si limita a ricevere cose di provenienza illecita senza operazioni idonee a ostacolarne l'identificazione; la ricostruzione deve valutare se vi sia il carattere dissimulatorio tipico del riciclaggio.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regole sull'uso delle prove indiziarie: la motivazione con prove indiziarie richiede gravi, precisi e concordanti indizi; tuttavia, la consapevolezza dell'origine illecita può essere desunta da elementi indiziari (assenza di plausibile spiegazione lecita, anomalia e rapidità delle operazioni).
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato presupposto come possibile fattispecie; non necessario per la configurazione del riciclaggio la condanna per il reato presupposto.
art. 192 cod. proc. pen. (richiamato nei principi)
Richiama la necessità di indizi gravi, precisi e concordanti per fondare conclusioni probatorie basate su circostanze indirette.
art. 133 cod. pen.
Individua i criteri per la determinazione della pena e gli elementi che possono influire sulla sua determinazione, utili anche per la valutazione delle attenuanti generiche.
art. 62‑bis cod. pen.
La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; la mera assenza di elementi di segno positivo può legittimare il rifiuto delle attenuanti se adeguatamente motivato.
art. 62 cod. proc. pen.
Norme relative all'utilizzabilità delle dichiarazioni e all'esame delle prove, richiamate in relazione all'uso di dichiarazioni etero‑accusatorie.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limiti alla materia del ricorso per cassazione: non sono ammesse censure su questioni non prospettate in grado d'appello, salvo eccezioni tassative; motivi nuovi in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Collegato al precedente: disciplina la devoluzione e i limiti del sindacato in Cassazione rispetto ai motivi di gravame non sollevati in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di infliggere sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa o abuso; applicata dalla Corte per tenere conto dei profili di colpa nei ricorsi.
Massime di principio
- La messa a disposizione di strumenti di pagamento (carta prepagata, conto) su cui confluiscono proventi illeciti e da cui i fondi vengono rapidamente prelevati è indizio rilevante di riciclaggio: può costituire modalità tipica di interposizione soggettiva e dissimulazione.
- Per il reato di riciclaggio non è necessario che il reato presupposto sia già accertato con sentenza definitiva: è sufficiente che la sua materialità non sia stata definitivamente esclusa.
- L'elemento soggettivo del riciclaggio (dolo, anche eventuale) può essere desunto da indizi concreti quali l'assenza di una plausibile origine lecita dei fondi, la rapidità delle operazioni e l'anomalia della loro sequenza temporale; la difesa ha l'onere di allegare una spiegazione verosimile dell'origine lecita.
- La distinzione tra riciclaggio e ricettazione si fonda su un quid pluris costituito da operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la semplice detenzione o disponibilità può integrare la ricettazione ma, se accompagnata da operazioni dissimulatorie, integra il riciclaggio.
- In Cassazione non sono ammissibili motivi nuovi non prospettati in appello: le questioni introdotte per la prima volta possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
- La concessione delle attenuanti generiche è valutazione di merito: il giudice può legittimamente negarle anche sulla base della sola assenza di elementi positivi, purché la motivazione sia congrua.
- Le dichiarazioni etero‑accusatorie possono essere utilizzate se il loro contenuto è riscontrato da altri elementi probatori; tuttavia, una contestazione fondata su presupposti di fatto inesistenti (es. affermare che una misura probatoria deriva esclusivamente da tali dichiarazioni quando gli atti mostrano il contrario) è manifestamente infondata.
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