Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17281/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Reggio Calabria, della condanna per il reato di riciclaggio (art. 648‑bis c.p.). Le censure principali erano: (i) violazione della normativa sul riciclaggio e carenza dell'elemento soggettivo (dolo), contestando che la responsabilità fosse fondata sulla sola intestazione formale della carta prepagata e non su prove circa la consapevolezza della provenienza illecita dei fondi; (ii) mancata riqualificazione del fatto in ricettazione (art. 648 c.p.) in quanto mancava il quid pluris di operazioni dissimulatorie; (iii) uso indebito, secondo i ricorrenti, delle dichiarazioni del coimputato come prova (dichiarazioni etero‑accusatorie); (iv) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e 62‑bis c.p.), sostenendo che non fosse stata adeguatamente valorizzata la collaborazione o la natura di mero intestatario della carta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: alcune doglianze erano nuove e non prospettate in appello (quindi inammissibili secondo artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.); molte censure risultavano generiche e manifestamente infondate. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la messa a disposizione di una carta prepagata sulla quale confluiscono somme di provenienza illecita e dalle quali i fondi sono immediatamente prelevati è indice rilevante di dolo eventuale idoneo a integrare il reato di riciclaggio. Ha inoltre precisato che non è necessario che il reato presupposto sia stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato; è sufficiente che la sua materialità non sia stata definitivamente esclusa. Quanto alla doglianza sull'utilizzo delle dichiarazioni del coimputato, è stato ritenuto che il dato fattuale (la consegna della carta ai Carabinieri da parte di Maddalone) risultava dagli atti e non dipendesse da dichiarazioni etero‑accusatorie decisive. Il rigetto delle attenuanti generiche è stato considerato valutazione di merito adeguatamente motivata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, conferma della condanna inflitta in sede di merito (quattro anni e sette mesi di reclusione e multa di euro 6.000 per ciascuno, oltre al risarcimento alla parte civile), condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648‑bis cod. pen.

    Il reato di riciclaggio si configura quando qualcuno sostituisce o trasferisce denaro o compie operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato. La messa a disposizione di una carta prepagata su cui confluiscono proventi illeciti e da cui vengono rapidamente prelevati può integrare il quid pluris richiesto.

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione distinto dal riciclaggio: la ricettazione si limita a ricevere cose di provenienza illecita senza operazioni idonee a ostacolarne l'identificazione; la ricostruzione deve valutare se vi sia il carattere dissimulatorio tipico del riciclaggio.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Regole sull'uso delle prove indiziarie: la motivazione con prove indiziarie richiede gravi, precisi e concordanti indizi; tuttavia, la consapevolezza dell'origine illecita può essere desunta da elementi indiziari (assenza di plausibile spiegazione lecita, anomalia e rapidità delle operazioni).

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato presupposto come possibile fattispecie; non necessario per la configurazione del riciclaggio la condanna per il reato presupposto.

  • art. 192 cod. proc. pen. (richiamato nei principi)

    Richiama la necessità di indizi gravi, precisi e concordanti per fondare conclusioni probatorie basate su circostanze indirette.

  • art. 133 cod. pen.

    Individua i criteri per la determinazione della pena e gli elementi che possono influire sulla sua determinazione, utili anche per la valutazione delle attenuanti generiche.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; la mera assenza di elementi di segno positivo può legittimare il rifiuto delle attenuanti se adeguatamente motivato.

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Norme relative all'utilizzabilità delle dichiarazioni e all'esame delle prove, richiamate in relazione all'uso di dichiarazioni etero‑accusatorie.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limiti alla materia del ricorso per cassazione: non sono ammesse censure su questioni non prospettate in grado d'appello, salvo eccezioni tassative; motivi nuovi in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Collegato al precedente: disciplina la devoluzione e i limiti del sindacato in Cassazione rispetto ai motivi di gravame non sollevati in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di infliggere sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa o abuso; applicata dalla Corte per tenere conto dei profili di colpa nei ricorsi.

Massime di principio

  • La messa a disposizione di strumenti di pagamento (carta prepagata, conto) su cui confluiscono proventi illeciti e da cui i fondi vengono rapidamente prelevati è indizio rilevante di riciclaggio: può costituire modalità tipica di interposizione soggettiva e dissimulazione.
  • Per il reato di riciclaggio non è necessario che il reato presupposto sia già accertato con sentenza definitiva: è sufficiente che la sua materialità non sia stata definitivamente esclusa.
  • L'elemento soggettivo del riciclaggio (dolo, anche eventuale) può essere desunto da indizi concreti quali l'assenza di una plausibile origine lecita dei fondi, la rapidità delle operazioni e l'anomalia della loro sequenza temporale; la difesa ha l'onere di allegare una spiegazione verosimile dell'origine lecita.
  • La distinzione tra riciclaggio e ricettazione si fonda su un quid pluris costituito da operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la semplice detenzione o disponibilità può integrare la ricettazione ma, se accompagnata da operazioni dissimulatorie, integra il riciclaggio.
  • In Cassazione non sono ammissibili motivi nuovi non prospettati in appello: le questioni introdotte per la prima volta possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • La concessione delle attenuanti generiche è valutazione di merito: il giudice può legittimamente negarle anche sulla base della sola assenza di elementi positivi, purché la motivazione sia congrua.
  • Le dichiarazioni etero‑accusatorie possono essere utilizzate se il loro contenuto è riscontrato da altri elementi probatori; tuttavia, una contestazione fondata su presupposti di fatto inesistenti (es. affermare che una misura probatoria deriva esclusivamente da tali dichiarazioni quando gli atti mostrano il contrario) è manifestamente infondata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.