Cassazione Penale, Sentenza n. 2230/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 24/01/2024 che dichiarava inammissibile la sua istanza (presentata il 12/12/2023) volta alla rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e/o alla restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. Sosteneva di non aver mai avuto conoscenza delle sentenze della Corte di appello di Brescia (emesse nell'ottobre 2012 e divenute definitive nel 2013) perché i procedimenti si erano svolti in sua incolpevole assenza: egli risiedeva in Romania e non sarebbe stato raggiunto dalle notifiche. Denunciava violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza fosse stata qualificata correttamente come domanda di restituzione in termine e fosse tardiva: la conoscenza effettiva delle sentenze era già intervenuta il 13/01/2022 con la notifica del provvedimento di cumulo delle pene alla frontiera di Ciampino dopo l'estradizione dalla Romania, mentre l'istanza impugnata è stata presentata il 12/12/2023. La Corte ha inoltre rilevato che il Bellavita, il 10/02/2022, aveva già proposto un'istanza di rescissione/restituzione relativa ad altre sentenze ma non aveva menzionato le due sentenze qui in contestazione, sebbene fossero indicate nel provvedimento di cumulo. Ha inoltre considerato che la notifica del 14/11/2023 era una rettifica di un precedente cumulo e non poteva far decorrere un nuovo termine. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto stravagante e privo di fondamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in via equitativa alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma sulla rescissione del giudicato: la Corte rileva che, pur richiamata dal ricorrente, l'istanza è stata in concreto qualificata e trattata come domanda di restituzione nel termine in base alla disciplina vigente ratione temporis
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sulla restituzione nel termine: la Corte applica il criterio secondo cui il dies a quo per la restituzione è la conoscenza effettiva del provvedimento; notifiche correttive o rettifiche che non costituiscono nuova conoscenza efficace non fanno decorrere un nuovo termine
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; qui applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla possibilità di escludere la sanzione equitativa se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa grave e quindi ha disposto un versamento equitativo (e non una misura più gravosa)
Massime di principio
- La restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento: una successiva notificazione 'rettificativa' non sempre interrompe o rinnova il termine se non costituisce nuova ed effettiva conoscenza.
- Se il ricorrente ha già presentato istanze relative a pronunciamenti connessi ma non ha menzionato specifiche sentenze allora presenti negli atti, ciò indebolisce la tesi di totale ignoranza delle stesse.
- Le istanze tardive di restituzione o rescissione vengono dichiarate inammissibili se non si dimostra adeguatamente ed efficacemente la mancata conoscenza del provvedimento nel termine utile.
- La Corte può qualificare l'istanza proposta dal ricorrente sulla base della disciplina vigente ratione temporis (p.es. come istanza di restituzione anziché rescissione) e decidere sulla base di tale qualificazione sostanziale.
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativa alla Cassa delle Ammende, salvo che non emerga una colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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