Sentenza del 06/03/2015 n. 4559 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero a tassazione, ai fini IRPEF e delle addizionali, del reddito da lavoro dipendente percepito in Francia nel 2003. Il contribuente, pur avendo subito ritenute alla fonte in Francia, non aveva dichiarato tale reddito in Italia. Sosteneva che il reddito fosse tassabile esclusivamente in Francia e contestava inoltre le sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR, che aveva confermato la legittimità del recupero fiscale ma escluso le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo legittima l'imposizione italiana. In base alla Convenzione Italia-Francia, il reddito di un dirigente di società francese è soggetto a tassazione concorrente in Italia e in Francia, salvo specifiche ipotesi di tassazione esclusiva non applicabili al caso concreto. Il reddito doveva quindi essere dichiarato anche in Italia, con eventuale riconoscimento del credito per le imposte estere nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge. La Corte ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia, ritenendo insussistente un'obiettiva incertezza normativa tale da escludere le sanzioni; ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato integralmente il ricorso originario del contribuente. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
Art. 3, comma 1, TUIR
Tutti i redditi del residente fiscale italiano, compresi quelli da lavoro dipendente prestato all'estero, concorrono alla base imponibile italiana.
Il reddito prodotto all'estero da un soggetto fiscalmente residente in Italia deve essere incluso nella dichiarazione italiana, salvo deroghe derivanti da norme convenzionali.
Art. 165 TUIR, già art. 15 TUIR
Il contribuente può recuperare le imposte pagate all'estero, a titolo definitivo, sui redditi ivi prodotti attraverso il credito d'imposta.
La doppia imposizione viene eliminata mediante un credito d'imposta, esercitabile nel rispetto delle condizioni, dei limiti e dei termini previsti dalla normativa.
Art. 15 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
Le remunerazioni percepite per attività svolta nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato; in alcune ipotesi sono imponibili soltanto nel primo Stato.
Per il lavoro subordinato vige normalmente una tassazione concorrente, mentre la tassazione esclusiva opera solo quando ricorrono le condizioni espressamente previste, tra cui il limite dei 183 giorni e il regime dei lavoratori frontalieri.
Art. 16 della Convenzione Italia-Francia
Le retribuzioni ricevute da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o gestione in una società residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.
La disposizione speciale applicabile ai dirigenti consente la tassazione nello Stato della società, senza escludere la tassazione concorrente nello Stato di residenza del dirigente.
Art. 24 della Convenzione Italia-Francia
L'Italia può includere nella base imponibile i redditi imponibili in Francia, deducendo dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, entro i limiti previsti.
La Convenzione adotta il metodo del credito d'imposta: il reddito può essere tassato anche in Italia, ma le imposte francesi definitive sono scomputabili entro l'imposta italiana riferibile al medesimo reddito.
Art. 8 del D.Lgs. 546/1992
Non sono irrogate sanzioni quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
L'esonero dalle sanzioni richiede un'incertezza normativa oggettiva, verificabile dal giudice attraverso elementi concreti; non è sufficiente la difficoltà soggettiva del contribuente o la novità della questione.
Art. 57 del D.Lgs. 546/1992
Il divieto di domande nuove in appello non è stato applicato nel merito, poiché le questioni sollevate dall'Agenzia riguardo al credito d'imposta sono state ritenute prive di interesse: il riferimento della CTR alla decorrenza della decadenza costituiva un obiter dictum, estraneo al dispositivo.
Massime di principio
- Un residente fiscale italiano che percepisce redditi da lavoro dipendente all'estero deve, di regola, dichiararli anche in Italia, anche se sono già stati tassati nello Stato estero.
- La tassazione nello Stato estero non implica automaticamente l'esclusione della tassazione italiana: occorre verificare la specifica Convenzione contro le doppie imposizioni e le eventuali clausole di tassazione esclusiva.
- Per i dirigenti e amministratori di società estere possono applicarsi disposizioni convenzionali speciali che prevedono tassazione concorrente nello Stato della società e nello Stato di residenza.
- Il credito per le imposte pagate all'estero non sostituisce l'obbligo di dichiarare il reddito in Italia e deve essere richiesto secondo le condizioni e i termini previsti dalla normativa interna.
- L'esonero dalle sanzioni richiede una reale e oggettiva incertezza interpretativa riconoscibile dal giudice; la mera convinzione del contribuente di non dover dichiarare il reddito estero non è sufficiente.
- Quando una sentenza tratta una questione non necessaria per decidere la controversia, tale affermazione può costituire un obiter dictum e non produrre un vincolo decisorio sul diritto al credito d'imposta o sui termini per esercitarlo.
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