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Ordinanza

Ordinanza n. 4342/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di diniego del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Valdidentro trasmesso via PEC all'odierno ricorrente in data 25.09.2024 e di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso; nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità della SCIA n. 141/2024 presentata dal sig. Enrico Massimo Delorenzi in data 1.08.2024, relativa al fabbricato sito nel Comune di Valdidentro in via Molini n. 14 (fg. 39, mapp. 590), e per la condanna del Comune di Valdidentro a porre in essere i poteri di controllo, inibitori e ripristinatori di cui dell'art. 19 della legge n. 241/1990, al fine di rendere inefficace la predetta SCIA 141/2024 e procedere pertanto alla repressione dell'abuso edilizio ai sensi degli artt. 27 e ss. del DPR n. 380/2001, nonché per la condanna al risarcimento del danno patito e patiendi dal ricorrente, nella misura che verrà quantificato nel corso del giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/10/2025: per l’annullamento del provvedimento in data 15 luglio 2025 cl. 06.03_F.103/2025, trasmesso via PEC in pari data, con il quale la Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Valdidentro ha dato riscontro alla diffida in data 1° luglio 2025 negando l’adozione dei provvedimenti inibitori nella SCIA n. 80/2025 e di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità della SCIA n. 80/2025 presentata dal sig. Enrico Massimo Delorenzi in data 14.04.2025 (doc. 17) ed integrata in data 12.05.2025, relativa al fabbricato sito nel Comune di Valdidentro in via Molini n. 14 (fg. 39, mapp. 590) e per la condanna ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) del c.p.a. del Comune di Valdidentro a porre in essere i poteri di controllo, inibitori e ripristinatori di cui dell’art. 19 della legge n. 241/1990, al fine di rendere inefficace la predetta SCIA 80/2025 e procedere pertanto alla repressione dell’abuso edilizio ai sensi degli artt. 27 e ss. del DPR n. 380/2001, nonche’ per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente, nella misura che verrà quantificato nel corso del giudizio e comunque ritenuta di giustizia;

Giustizia amministrativa202403215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale del 25 settembre 2024 di esercitare i poteri di controllo sulla SCIA edilizia n. 141/2024 e diniego del 15 luglio 2025 di adottare provvedimenti inibitori sulla SCIA edilizia n. 80/2025; entrambe riferite a un fabbricato in via Molini n. 14

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego relativo alla SCIA n. 141/2024, presentata il 1° agosto 2024 per un fabbricato in Valdidentro, chiedendo l’accertamento della sua illegittimità, l’esercizio dei poteri inibitori e ripristinatori comunali e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego del 15 luglio 2025 relativo alla distinta SCIA n. 80/2025, presentata il 14 aprile 2025 e integrata il 12 maggio 2025, formulando analoghe domande. Il TAR, rilevata in udienza una possibile improcedibilità del ricorso introduttivo in conseguenza della dichiarazione comunale di insussistenza dei presupposti per il perfezionamento della SCIA n. 141/2024, ha sollevato d’ufficio dubbi sull’ammissibilità dei motivi aggiunti: questi riguardano un titolo edilizio formatosi in un procedimento autonomo e distinto, non sono stati notificati al domicilio dell’amministrazione resistente e non risultano assistiti da una nuova procura speciale. Ha inoltre segnalato che, se qualificabili come ricorso autonomo, i motivi aggiunti richiederebbero la notifica presso il domicilio dell’amministrazione e una distinta procura.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso né deciso le domande di annullamento, accertamento o risarcimento. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto al contraddittorio delle parti la sola questione dell’ammissibilità dei motivi aggiunti, assegnando sette giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie. I rilievi sono formulati come dubbi e non costituiscono una statuizione definitiva. Nessuna decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Rilevato che è doveroso sottoporre tale questione al pieno contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod.proc.amm.;

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve sottoporla al pieno contraddittorio delle parti prima di pronunciarsi; nel caso concreto ha assegnato un termine per memorie sulla sola ammissibilità dei motivi aggiunti.

Massime di principio

  • La questione rilevata d’ufficio dal giudice amministrativo, quando può incidere sull’ammissibilità delle domande, deve essere sottoposta al pieno contraddittorio delle parti prima della decisione, assegnando loro un termine per presentare osservazioni.
  • Quando i motivi aggiunti riguardano un titolo edilizio formatosi in un procedimento amministrativo autonomo e distinto da quello oggetto del ricorso introduttivo, può porsi la questione della loro qualificazione come ricorso autonomo e della conseguente necessità di notificazione presso il domicilio dell’amministrazione e di una distinta procura speciale; la pronuncia in esame ha formulato tale rilievo come questione interlocutoria, senza deciderla.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

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