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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-203/24

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 settembre 2025. — KN contro Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafi 8 e 10 – Lavoratori che esercitano abitualmente un’attività subordinata in più Stati membri – Esercizio inferiore al 25% dell’attività nello Stato membro di residenza – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Criteri di collegamento connessi all’orario di lavoro e/o alla retribuzione – Presa in considerazione di altre circostanze – Durata del periodo di valutazione – Potere discrezionale delle istituzioni competenti. — Causa C-203/24

Giurisprudenza europea62024CJ0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce in modo restrittivo i criteri per stabilire se un lavoratore che opera in più Stati membri svolga una parte sostanziale dell'attività nello Stato di residenza. Ha affermato che contano soltanto orario di lavoro e/o retribuzione e che la soglia del 25% non può essere superata ricorrendo ad altre circostanze. Ha inoltre precisato che la valutazione va fatta sulla situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili. Di conseguenza, nel caso di un lavoratore che svolgeva solo il 22% dell'attività nello Stato di residenza, si applica la legislazione dello Stato del datore di lavoro.

Lavoratore che opera in più Stati membri: la soglia del 25% per la "parte sostanziale" dell'attività nello Stato di residenza va valutata solo su orario di lavoro e/o retribuzione, senza altri criteri, e sulla base dei dodici mesi successivi.

La questione giuridica

Se, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 e dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, la nozione di "parte sostanziale dell'attività" nello Stato membro di residenza possa essere integrata da altre circostanze oltre ai criteri dell'orario di lavoro e/o della retribuzione; quali criteri concreti siano rilevanti nel caso di specie; quale periodo di valutazione debba essere preso in considerazione; e se l'istituzione competente disponga di un margine discrezionale nella determinazione della legislazione applicabile.

Principio di diritto

Per un lavoratore subordinato che esercita abitualmente attività in due o più Stati membri, la "parte sostanziale" dell'attività nello Stato di residenza ricorre solo se, in una valutazione globale riferita ai dodici mesi successivi, almeno il 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione è svolto e/o percepito in tale Stato; se tale soglia non è raggiunta, non possono essere utilizzati altri criteri per compensare il dato quantitativo, e la legislazione applicabile si determina secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 14, paragrafi 8 e 10, regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 16, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 987/2009
  • Regolamento (UE) n. 465/2012
  • Decisione n. 76/2011 del Comitato misto SEE
  • Accordo SEE

Lavoratore che svolge attività in due o più Stati membri: soglia del 25% e periodo di valutazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il caso concerne la determinazione della legislazione applicabile a un lavoratore subordinato che operava in più Stati membri e che risultava residente nei Paesi Bassi.

Fatti e procedimento principale

KN, battelliere su una nave di navigazione interna, ha lavorato nel periodo 4 febbraio-31 dicembre 2016 in Belgio, Germania e Paesi Bassi. La nave era immatricolata nei Paesi Bassi e la società proprietaria e armatrice era ivi stabilita, mentre KN figurava nel registro del personale di un datore di lavoro stabilito in Liechtenstein. L'SVB ha inizialmente ritenuto applicabile la legislazione olandese e ha rilasciato un certificato A1; tale conclusione è stata confermata in sede giudiziale interna, fino al ricorso per cassazione davanti alla Corte suprema olandese.

Normativa rilevante

La Corte interpreta l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina i lavoratori che esercitano abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri, e l'articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento (CE) n. 987/2009, che precisa la nozione di "parte sostanziale" dell'attività e impone di considerare la situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili. È richiamato anche l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, sul principio dell'unicità della legislazione applicabile.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sintesi:

  • quali circostanze possano essere prese in considerazione per valutare la sussistenza di una parte sostanziale dell'attività nello Stato di residenza quando l'orario di lavoro ivi svolto è inferiore al 25%;
  • se possano rilevare elementi come residenza, immatricolazione della nave, luogo di stabilimento del proprietario/armatore, luogo di imbarco e sbarco, luogo di stabilimento del datore di lavoro e navigazione in periodi precedenti;
  • quale periodo temporale debba essere considerato;
  • se l'istituzione competente disponga di un margine discrezionale nel qualificare la "parte sostanziale".

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 indica, per il lavoro subordinato, due soli criteri: orario di lavoro e/o retribuzione. La formula della disposizione, letta nel contesto del sistema di conflitto del regolamento n. 883/2004, non consente di aggiungere altri criteri sostitutivi o compensativi. La valutazione globale richiamata dalla norma serve a considerare l'insieme dell'attività del lavoratore, non ad ampliare i parametri di collegamento.

La Corte esclude quindi che, se nello Stato di residenza non è raggiunta la soglia del 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione, possano essere valorizzati altri elementi come il luogo di residenza, l'immatricolazione della nave, la sede del proprietario o dell'armatore, il luogo di imbarco/sbarco, il luogo di stabilimento del datore di lavoro o attività pregressa della nave in anni precedenti. In tale ipotesi non opera la lettera a) dell'articolo 13, paragrafo 1, e si applica la lettera b), cioè la legislazione dello Stato in cui è stabilito il datore di lavoro.

Quanto al periodo di valutazione, la Corte interpreta l'articolo 14, paragrafo 10, nel senso che va presa in considerazione la situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili a partire dall'inizio dell'esercizio dell'attività in due o più Stati membri. La disposizione non consente di fondarsi sulla situazione passata del lavoratore.

Infine, la quarta questione resta assorbita dalla risposta data sulla soglia del 25%: la Corte non affronta il tema di un eventuale potere discrezionale dell'istituzione competente.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • ai fini dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, la "parte sostanziale" dell'attività subordinata nello Stato di residenza richiede il raggiungimento del 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione; non possono essere considerati altri criteri;
  • ai fini dell'articolo 14, paragrafi 8 e 10, la valutazione deve riguardare la situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza conferma che, nei casi di lavoratori multi-stato, la verifica della legislazione applicabile deve restare ancorata a parametri quantitativi rigorosi. Elementi organizzativi o territoriali diversi da orario e retribuzione non possono alterare l'esito della soglia del 25%, con effetti diretti sulla competenza previdenziale e sulla validità del certificato A1.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialelavoratori migranticoordinamento dei sistemi di sicurezza socialelegislazione applicabilelibera circolazione delle persone

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