Cassazione Civile, Ordinanza n. 10572/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi integrati da memoria. Il contribuente si è costituito con controricorso e memorie, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza d'appello, avvenuta via PEC il 20 novembre 2018. L'Agenzia ha replicato sostenendo l'invalidità della notificazione della sentenza, assumendo che fosse stata eseguita in copia per uso studio e non in copia autenticata. Il contribuente ha inoltre chiesto la condanna dell'Agenzia per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso per cassazione. Ha ritenuto valida la notificazione della sentenza d'appello eseguita a mezzo PEC anche se la copia notificata non risultava autenticata, poiché l'Agenzia non aveva contestato la corrispondenza della copia all'originale né aveva dedotto incompletezze o difformità. Conseguentemente, il termine breve per impugnare era decorrente dalla notifica del 20 novembre 2018 e il ricorso, notificato solo il 15 maggio 2019, era tardivo. La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è stata respinta; le spese sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata non è stata ritenuta sussistente, in ragione dell'assenza di un comportamento processuale abusivo in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi solo successivamente alla proposizione del ricorso.
art. 133 c.p.c.
È richiamato nel contesto della trasmissione/notifica del provvedimento dalla cancelleria, quale adempimento rilevante per la validità della copia notificata.
d.l. n. 179 del 2012, art. 16-sexies
L'istituzione del domicilio digitale comporta che le notificazioni e comunicazioni in materia civile siano validamente eseguite presso l'indirizzo PEC del destinatario.
d.l. n. 179 del 2012, art. 16-ter
È richiamato come norma che consente la notificazione presso indirizzi PEC estratti dai registri pubblici indicati dalla legge.
d.l. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1
È richiamato quale modifica normativa del regime delle notificazioni telematiche e del domicilio digitale.
d.lgs. n. 217 del 2017, art. 66, comma 5
È richiamato per la disciplina del regime delle notificazioni telematiche con decorrenza dal 15 dicembre 2013.
d.lgs. n. 82 del 2005, artt. 6-bis, 6-quater e 62
Sono richiamati come registri dai quali può essere estratto l'indirizzo PEC per le notificazioni.
d.l. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6
È richiamato tra le fonti del sistema dei registri elettronici degli indirizzi per le notifiche.
l. n. 2 del 2009
È richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 185 del 2008 e al sistema delle notifiche via PEC.
l. n. 221 del 2012
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012, istitutiva del domicilio digitale.
l. n. 114 del 2014
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 90 del 2014, che ha inciso sulla disciplina delle notificazioni telematiche.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando sia effettuata presso un indirizzo di domicilio digitale valido e non sia contestata la corrispondenza della copia notificata all'originale.
- La mancanza dell'attestazione di conformità all'originale sulla copia notificata non comporta, di per sé, nullità della notificazione né impedisce la decorrenza del termine breve, salvo che il destinatario deduca e provi l'incompletezza della copia o la difformità rispetto all'originale.
- Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non basta il rigetto o l'inammissibilità del ricorso: occorre un abuso processuale o la proposizione di una domanda/impugnazione manifestamente ingiustificata secondo l'orientamento giurisprudenziale vigente o ragionevolmente prevedibile al momento dell'atto.
- Quando l'orientamento giurisprudenziale su una questione processuale si consolida solo successivamente alla proposizione del ricorso, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese e può escludersi la colpa processuale grave della parte soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10435/2026 del 21/04/2026
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10436/2026 del 21/04/2026
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10437/2026 del 21/04/2026
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10438/2026 del 21/04/2026
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10439/2026 del 21/04/2026
- ordinanza_civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10440/2026 del 21/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →