Cassazione Penale, Sentenza n. 31116/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 10/01/2025 della Corte d'appello di Bari che aveva approvato il rendiconto e liquidato il compenso all'amministratore giudiziario nominato in relazione a sequestri preventivi, nonché disposto la restituzione del saldo attivo di un conto corrente a favore di Girolamina Manzulli. Il ricorrente contestava in particolare la competenza della Corte d'appello (anziché del giudice per le indagini preliminari che aveva emesso i provvedimenti cautelari) a decidere sull'approvazione del conto di gestione e sulla liquidazione del compenso, richiamando l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e sostenendo che la Corte di appello avesse in sostanza deciso nel merito su questioni connesse ai fatti di reato posti a fondamento delle misure reali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso: ha annullato il decreto impugnato senza rinvio per le statuizioni relative al rendiconto finale e alla liquidazione dei compensi riferiti ai beni confiscati e oggetto del sequestro del giugno 2009, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari affinché riformuli le proprie valutazioni con riferimento esclusivo ai beni effettivamente confiscati; ha altresì disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari con riferimento alle stesse statuizioni relative ai beni che erano stati dissequestrati con la sentenza di primo grado (sequestri di febbraio 2009), ritenendo che per quella parte la competenza spettasse al giudice di primo grado; ha dichiarato inammissibile il ricorso per la restante parte (ossia per le questioni non specificamente dedotte). La Corte ha altresì ricostruito il principio di diritto: di regola la competenza a decidere su custodia, gestione e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro spetta al giudice che procede nel merito, salvo che si tratti di reati ricompresi nelle specifiche disposizioni che richiamano il d.lgs. 159/2011 (casi in cui il giudice che ha emesso il sequestro può conservare competenza).
Norme richiamate
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente evocava tale disposizione per sostenere la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; la Corte ha chiarito che l'applicabilità di regole speciali dipende dalla tipologia di reato e dalla data di adozione del sequestro, e che in questo caso (sequestri del 2009 e reati non rientranti nell'elenco speciale) la norma posta a base della contestazione non legittimava il GIP a decidere sulle istanze di cui si trattava.
art. 91 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina generale delle misure cautelari: la Corte ne ricava il principio secondo cui, salvo norme speciali, la competenza a decidere su custodia, gestione e amministrazione dei beni spetta al giudice che procede nel merito.
art. 590 cod. proc. pen.
Richiamato come parte della disciplina sulle misure cautelari e sugli atti attaché alla gestione dei beni sottoposti a vincolo; la Corte lo utilizza per rafforzare la regola generale di competenza del giudice procedente.
art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992 (oggi richiamato nel 240-bis cod. pen.)
La Corte segnala che per i reati ricompresi in questo alveo normativo trova applicazione la disciplina speciale (collegata al d.lgs. 159/2011) che può attribuire competenze al giudice che ha emesso il sequestro; nel caso concreto però i fatti non rientravano in tale novero, perciò la disciplina speciale non operava.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Usata per spiegare l'eccezione alla regola generale: per i reati indicati in tale comma il GIP che ha emesso il provvedimento può rimanere competente a decidere su gestione e amministrazione anche durante il processo.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Normativa sul sistema di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati (codice antimafia); la Corte richiamata per chiarire che, quando applicabile, essa regola anche la competenza e le modalità di amministrazione dei beni e dei compensi.
legge 17 ottobre 2017, n. 161
Ricordata come fonte della modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.; la Corte osserva che i sequestri in causa sono anteriori a tale modifica, rilevando la non applicabilità retrospettiva della disciplina novata ai fatti del 2009 nel contesto dedotto.
Massime di principio
- Regola generale: le istanze relative a custodia, gestione, amministrazione dei beni sequestrati e l'approvazione dei relativi conti spettano al giudice che procede nel merito, non al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, salvo norme speciali.
- Eccezione antimafia: se il reato rientra nell'ambito normativo che richiama il d.lgs. 159/2011 (art. 12-sexies e correlati), il giudice che ha emesso il sequestro può mantenere competenza a decidere anche durante il processo.
- Effetto del dissequestro: il dissequestro disposto in primo grado modifica la titolarità dei poteri di verifica sulla gestione dei beni; se il sequestro viene revocato in primo grado, le questioni relative al rendiconto e ai compensi per quella parte devono essere decise dal giudice che ha operato il dissequestro (Tribunale/giudice di merito).
- Disomogeneità dei cespiti: quando il patrimonio originariamente sottoposto a sequestro viene gestito in modo frazionato (alcuni beni dissequestrati, altri confiscati), la valutazione del compenso dell'amministratore va parametrata all'effettivo oggetto della gestione (solo i beni ancora vincolati/confiscati).
- Specificità del ricorso: in Cassazione le censure devono essere specifiche; mancanza di specificità su talune questioni comporta inammissibilità parziale del ricorso.
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