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Sentenza

Sentenza del 16/01/2023 n. 1012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso principale contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso dall'applicazione della TARSU la porzione di area ricadente in altro Comune (mq. 5.742), ritenendo che il Comune di Segrate non avesse potestà impositiva su quella porzione nonostante la maggior parte del complesso aziendale ricadesse nel territorio di Segrate. La censura sosteneva l'applicabilità del criterio della "prevalenza territoriale" previsto dall'art. 14, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Il ricorso incidentale proposto dalla società resistente contestava, tra l'altro, l'efficacia estensiva del giudicato formato su analoga questione per l'anno 2010 e deduceva la sussistenza delle esenzioni/diminuzioni TARSU per parti dell'area per produzione di rifiuti speciali o per inidoneità alla produzione di rifiuti, nonché la necessità (o meno) che tali condizioni fossero indicate nella denuncia originaria o di variazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della San Marco Spa sia il ricorso incidentale del Gruppo A.A. & C. Spa. In sintesi: (i) il principio della "prevalenza territoriale" previsto dal D.L. 6/2011 non è applicabile alla TARSU relativa all'anno 2011 per ragioni di diritto intertemporale, essendo la norma entrata in vigore con decorrenza 1.1.2013; pertanto, ai fini della TARSU 2011 si applica il criterio della territorialità previsto dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, art. 62, secondo il quale ciascun Comune accerta e riscuote il tributo per la porzione di superficie insistente nel proprio territorio indipendentemente dalla prevalenza complessiva. Di conseguenza la decisione di annullare l'accertamento per la porzione ricadente nel territorio dell'altro Comune è stata ritenuta corretta. (ii) L'eccezione di giudicato esterno relativa alla sentenza definitiva sul 2010 è stata dichiarata inammissibile per tardività (doveva essere proposta in appello). (iii) Quanto alle esenzioni/riduzioni, la Corte ha confermato che gravano sul contribuente l'onere dichiarativo e probatorio (denuncia originaria o di variazione, documentazione oggettiva) per ottenere l'esclusione di aree improduttive di rifiuti o dedite a produzione di rifiuti speciali smaltiti a cura del produttore; tali esenzioni non operano automaticamente. Le spese sono compensate tra le parti; la Corte ha disposto l'eventuale obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 2

    Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo

    La Corte osserva che tale norma (che introduce il criterio della "prevalenza territoriale") è riferibile all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dall'1.1.2013 e non è applicabile alla TARSU relativa all'anno 2011 per ragioni di diritto intertemporale.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1

    "La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ... esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa ..."

    Per la TARSU 2011 rileva il criterio della territorialità: ciascun Comune può accertare e riscuotere il tributo per la porzione di area nel proprio territorio, indipendentemente dalla prevalenza dell'area complessiva in un altro Comune.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3

    Le esenzioni o riduzioni (aree inidonee a produrre rifiuti o aree che producono rifiuti speciali smaltiti dal produttore) costituiscono deroghe alla regola generale e non operano automaticamente: il contribuente ha l'onere di farne dichiarazione e di fornire la documentazione idonea.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    Prevede l'obbligo di denuncia da parte dei soggetti che detengono o occupano locali e aree; la Corte richiama l'esigenza che le condizioni che giustificano esenzioni siano indicate nella denuncia originaria o di variazione.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21

    Richiamato dai motivi incidentali in relazione alla disciplina sui rifiuti speciali; utilizzato nel contesto dell'accertamento della produzione e dello smaltimento di rifiuti speciali.

  • Codice di procedura civile, art. 115 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamati con riferimento ai vizi di motivazione e alle doglianze di violazione di legge sottoposte a cassazione; la Corte valuta la fondatezza dei motivi alla luce delle norme richiamate.

  • Costituzione, art. 97

    Richiamata nella doglianza incidentale in rapporto all'operato dell'amministrazione; non ha modificato l'esito della decisione, che si fonda su norme tributarie e principio di onere probatorio del contribuente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato in caso di esistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Per controversie anteriori al 1.1.2013 sulla TARSU si applica il criterio della territorialità (D.Lgs. 507/1993, art. 62): ogni Comune tassa la porzione di superficie insistente nel proprio territorio, anche se la struttura è unitaria e prevale in altro Comune.
  • Il criterio della "prevalenza territoriale" introdotto dal D.L. 6/2011 trova applicazione solo con decorrenza normativa prevista (da 1.1.2013) e non può essere utilizzato retroattivamente per annualità anteriori.
  • Le esenzioni o riduzioni della TARSU (aree improduttive di rifiuti o dedite a rifiuti speciali) non operano automaticamente: grava sul contribuente l'onere di dichiarare nella denuncia originaria o di variazione la sussistenza delle condizioni e di fornire idonea documentazione probatoria.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria può avere efficacia estensiva su più periodi solo se verte su elementi stabili e durevoli; l'eccezione di giudicato formatosi durante il processo deve essere tempestivamente sollevata (in appello, almeno entro l'udienza di discussione) altrimenti è inammissibile in sede di legittimità.
  • In caso di contestazione su qualificazioni che possono variare di anno in anno (es. modalità di gestione/smaltimento dei rifiuti), l'accertamento relativo a un anno non impedisce di riesaminare la questione per annualità diverse, salvo che l'elemento abbia natura durevole o pluriennale.

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