Sentenza del 13/05/2021 n. 2507 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Vizio di notifica atto sotteso - Conoscenza e impugnabilità atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della procedura di notifica del provvedimento tributario. Ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la notifica effettuata tramite ufficiale giudiziario si perfeziona solo con l'invio della raccomandata informativa; pertanto, in assenza della prova della spedizione di tale raccomandata, il procedimento di notifica non può considerarsi completo e l'atto non può ritenersi validamente portato a conoscenza del destinatario. Inoltre il ricorrente ha rilevato che la mancata impugnazione di un atto non ricompreso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/92 non impedisce successivi rimedi, atteso che l'impugnazione è facoltativa e non obbligatoria.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona solo con l'invio della raccomandata informativa; quindi, in mancanza della prova della spedizione di tale raccomandata, il procedimento di notifica è da considerarsi incompleto e l'atto non è validamente portato a conoscenza del contribuente. Inoltre è stato affermato che l'omessa impugnazione di un atto non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92 non ha rilievo preclusivo, poiché l'impugnazione è una facoltà e non un obbligo. In pratica la decisione è favorevole al ricorrente: la notifica è dichiarata viziata per carenza di prova della raccomandata informativa e l'argomento della mancata impugnazione non può essere fatto valere dall'amministrazione per escludere il ricorso.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La norma è interpretata nel senso che la procedura speciale di notifica prevista dall'art. 140 c.p.c. si perfeziona solo con l'invio della raccomandata informativa; senza prova della spedizione, la notifica non si considera completata.
art. 19 d.lgs. 546/92
L'art. 19 individua gli atti la cui impugnazione è rilevante per instaurare il giudizio; tuttavia la sentenza precisa che l'omessa impugnazione di atti non ricompresi in tale elenco non ha effetto preclusivo, perché l'impugnazione di tali atti è facoltativa.
art. 21 d.lgs. 546/92
Richiamato come norma di riferimento sulla competenza e sulle modalità del processo tributario; la decisione si colloca nel quadro delle garanzie procedurali previste dal d.lgs. 546/92.
Cass. n. 15902/2017
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la correttezza formale e la prova della notifica sono essenziali per il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Cass. n. 9782/2018
Ulteriore pronuncia richiamata per confermare l'interpretazione restrittiva riguardo alla necessità della prova della raccomandata informativa per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c.
Massime di principio
- La notifica effettuata mediante il procedimento previsto dall'art. 140 c.p.c. si considera perfezionata solo se è documentabile anche l'invio della raccomandata informativa: l'onere della prova grava sull'amministrazione che ha eseguito la notifica.
- In assenza della prova della spedizione della raccomandata informativa, la notifica è viziata e l'atto non può ritenersi validamente portato a conoscenza del destinatario; ciò può comportare l'annullamento o l'inefficacia degli atti consequenziali o l'irricevibilità di azioni fondate su presupposti di conoscenza non verificata.
- La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non ricompreso nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. 546/92 non preclude la possibilità di successivi rimedi: l'impugnazione di tali atti è una facoltà e non un obbligo.
- Le amministrazioni devono curare la documentazione delle notifiche: decisioni favorevoli al contribuente derivano frequentemente dall'incapacità dell'amministrazione di fornire prova completa del perfezionamento della notifica.
- In situazioni analoghe il contribuente può validamente contestare la validità della notifica per difetto di prova, e il giudice tributario verificherà la sussistenza dei requisiti formali prescritti per la conclusione della procedura notificatoria.
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