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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 2001 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Affitto di azienda comprendente fabbricati - Alternatività Iva/Registro - Contrasto con la normativa comunitaria - Disapplicazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa relativa all'imposta di registro dell'1% è stata ritenuta illegittima. È stata riconosciuta la prevalenza della normativa comunitaria, con conseguente disapplicazione della disposizione interna incompatibile. In presenza di un'operazione soggetta a IVA, non può quindi essere applicata anche un'imposta di registro avente natura sostanzialmente equivalente a un'imposta sulla cifra d'affari.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un contratto di affitto d'azienda comprendente fabbricati strumentali. L'Amministrazione aveva applicato l'imposta di registro nella misura dell'1% sul canone di locazione degli immobili, ai sensi dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006, nonostante l'operazione fosse soggetta a IVA. Il ricorrente ha sostenuto che tale imposizione fosse incompatibile con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, poiché costituirebbe un tributo avente natura analoga all'imposta sulla cifra d'affari e determinerebbe una duplicazione impositiva.

Norme richiamate

  • Art. 35 del decreto-legge n. 223/2006

    Applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% sul canone di locazione di beni immobili strumentali soggetti a IVA.

    La disposizione interna è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione nella parte in cui assoggetta a imposta di registro un'operazione già soggetta a IVA.

  • Art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    Divieto di introdurre o mantenere imposte, diritti o tasse che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d'affari.

    La norma impedisce agli Stati membri di applicare tributi che, per struttura e funzionamento, risultino sostanzialmente analoghi all'IVA. In caso di contrasto, la direttiva prevale sulla normativa nazionale incompatibile.

Massime di principio

  • Quando una stessa operazione economica è soggetta a IVA, occorre verificare se un'ulteriore imposta proporzionale sul corrispettivo abbia natura sostanzialmente equivalente a un'imposta sulla cifra d'affari.
  • Il principio di alternatività IVA/registro non consente automaticamente ogni forma di imposizione concorrente: il tributo ulteriore può essere disapplicato se viola il divieto europeo di duplicazione sostanziale dell'IVA.
  • In caso di contrasto tra una norma tributaria nazionale e una disposizione europea direttamente applicabile o sufficientemente precisa, il giudice deve dare prevalenza al diritto dell'Unione e disapplicare la norma interna incompatibile.
  • Nei contratti di affitto d'azienda comprendenti fabbricati strumentali, la tassazione deve essere valutata distinguendo la componente immobiliare e verificando il regime IVA concretamente applicato, senza imporre automaticamente l'imposta di registro dell'1% sul canone imponibile.

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