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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10640/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società debitrice)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal tribunale su ricorso di un creditore. La società, rimasta contumace in primo grado, ha proposto reclamo e la corte d'appello ha revocato il fallimento ritenendo dimostrata l'insussistenza dei presupposti soggettivi di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. sulla base di informative della guardia di finanza e dei bilanci acquisiti d'ufficio. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame dell'asserito mancato assolvimento, da parte della reclamante, dell'onere di provare i fatti impeditivi della fallibilità; 2) violazione dell'art. 1, comma 2, l.fall., per avere la corte d'appello valorizzato informazioni d'ufficio che non proverebbero rigorosamente tutti i requisiti di non fallibilità e sarebbero comunque incomplete; 3) omesso esame dello stato di liquidazione e dell'ingente indebitamento della società, che avrebbero dimostrato l'insolvenza; 4) violazione dell'art. 5 l.fall. per mancata motivazione sullo stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché le censure, pur proponendo questioni anche nuove in sede di reclamo, erano formulate senza rispettare il requisito di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo trascritto o riassunto il contenuto delle informative della guardia di finanza e dei bilanci richiamati; ha inoltre ribadito che, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice deve esaminare con effetto devolutivo pieno tutte le questioni rilevanti e può trarre d'ufficio dalle risultanze acquisite le conseguenze relative all'insussistenza dei presupposti di fallibilità, non trattandosi di eccezione in senso stretto. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti inammissibili per difetto di riferibilità alla decisione impugnata, poiché la corte d'appello non aveva esaminato il profilo dello stato di insolvenza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    I fatti che escludono la fallibilità, pur gravando sul debitore quanto alla prova, non sono eccezioni in senso stretto; se risultano acquisiti al processo, il giudice può e deve trarne d'ufficio le conseguenze, anche in sede di reclamo.

  • art. 5 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata motivazione sullo stato di insolvenza, ma la Corte rileva che tale profilo non era stato affrontato dalla sentenza impugnata.

  • art. 18, comma 10, l.fall.

    Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento il giudice ha poteri officiosi e deve esaminare tutti i temi di indagine oggetto di doglianza.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    Consente l'acquisizione ufficiosa di informazioni e bilanci da parte del tribunale, utilizzabili ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    I limiti dell'appello non si applicano al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che ha effetto devolutivo pieno.

  • art. 345 c.p.c.

    Come per l'art. 342 c.p.c., i suoi limiti sono ritenuti inapplicabili al reclamo fallimentare.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di legge; le relative censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; i motivi sono stati ritenuti inammissibili.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    I requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione devono risultare dal ricorso stesso; la mancata specifica indicazione e trascrizione dei documenti rilevanti comporta inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il deposito dei documenti non supplisce alla mancata autosufficienza del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento opera un effetto devolutivo pieno: il giudice del reclamo può esaminare anche questioni non dedotte in primo grado e deve valutare tutte le risultanze utili, incluse quelle acquisite d'ufficio.
  • I fatti che escludono la fallibilità non integrano eccezioni in senso stretto: quando risultano provati in giudizio, il tribunale o la corte del reclamo devono rilevarli d'ufficio e trarne le conseguenze, anche in assenza di contestazione della parte interessata.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di errori nella valutazione di documenti richiede l'assolvimento rigoroso dell'onere di autosufficienza: occorre indicare dove il documento si trovi nel processo e riportarne o sintetizzarne il contenuto rilevante.
  • Sono inammissibili le censure che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché devolvono alla Cassazione profili sui quali il giudice di merito non si è pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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