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Sentenza

Sentenza del 31/03/2022 n. 10274 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di pagamento (A/25320) relativo ad accise su prodotti alcolici per cessioni intracomunitarie in regime di sospensione d'imposta. La società non ha dimostrato l'effettiva ricezione dei prodotti da parte dell'acquirente Full Solution Ltd né il pagamento delle accise da parte di quest'ultimo; la CTR ha ritenuto quindi la società obbligata al pagamento in qualità di titolare del deposito fiscale e garante dell'obbligazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha dichiarato i motivi inammissibili per genericità e per illegittimo riesame del merito (valutazione delle prove) non consentito in sede di legittimità; ha richiamato il principio della 'doppia conforme' e l'impossibilità di sindacare le valutazioni probatorie del giudice di merito in Cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 13.000 oltre spese prenotate a debito) e all'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 24

    Invocata dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla regressione delle prove; la Corte rileva però che la censura non dimostra specificamente come il diritto sia stato pregiudicato e la questione è stata trattata come generica.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 1

    Richiamata dalla ricorrente per profili di tutela del contribuente; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata violazione significative traducibili in motivo di cassazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Norma sul requisito della prova: la CTR ha ritenuto che l'onere probatorio della ricorrente (dimostrare la ricezione e il pagamento delle accise da parte del cessionario) non fosse assolto.

  • D.M. n. 210 del 1996, artt. 1-4

    Norme tecniche relative alla circolazione e documentazione dei prodotti assoggettati ad accisa; la ricorrente ha denunciato la loro errata applicazione nella valutazione della consegna, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mira a rimettere in discussione le valutazioni di fatto del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Riferimento alle regole sull'onere della prova e valutazione delle prove; la Corte sottolinea che l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito non è sindacabile in Cassazione salvo specifici profili di illegittimità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3-5

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o non fondate, essendo volte al riesame del merito o carenti di specificità.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 4

    Richiamato dalla Corte per ricordare l'onere di specificità dei motivi di cassazione e l'obbligo di individuare con precisione il capo di pronuncia impugnato.

  • Codice di procedura civile, art. 348 ter

    Riferimento alla regola della 'doppia conforme': la Corte ha ritenuto precluso il riesame della motivazione quando vi siano due giudizi di merito conformi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata in dispositivo: si dà atto dell'eventuale obbligo per la ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione, il venditore/titolare del deposito fiscale deve provare la ricezione da parte del cessionario e il pagamento delle accise da parte di quest'ultimo; l'assenza di tale prova porta normalmente a responsabilità in capo al titolare del deposito.
  • In materia tributaria la valutazione delle prove e dei fatti è rimessa al giudice di merito: la Corte di cassazione non riesamina il merito né le valutazioni di fatto, salvo specifici vizi di motivazione o violazioni di legge individuate con precisione.
  • Il ricorso per cassazione richiede motivi specifici, completi e riferibili al decisum impugnato: doglianze generiche o miranti al solo riesame del merito sono inammissibili.
  • La regola della 'doppia conforme' (due giudicati di merito che concordano) rende più difficile il sindacato in Cassazione sulla motivazione; occorre individuare profili di illegittimità che travalichino la valutazione probatoria.
  • Se la prova utile è in possesso dell'amministrazione (es. documenti fiscali o doganali), il rimedio corretto è chiederne l'acquisizione nei gradi di merito; non può la parte limitarsi a lamentare in Cassazione la mancata acquisizione se non ha impugnato adeguatamente nei precedenti gradi.

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