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Ordinanza

Ordinanza n. 15783/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento − della nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 trasmessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo, con cui è stata negata l'ammissibilità di alcune spese rendicontate in relazione al progetto "Design Weekend" presentato dalla ricorrente in risposta all’Avviso pubblico protocollo n. 10276/23 del 25 maggio 2023 (doc. 1); − del foglio excel allegato alla suddetta nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 recante dettaglio spese non ammissibili (doc. 2); − ove occorra, della nota prot. 0201365/25 del 02/07/2025 tramessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo in risposta alla richiesta di riesame trasmessa dalla ricorrente tramite PEC in data 26 giugno 2025 (doc. 3); − ove occorra e, in parte qua, dell’Avviso Pubblico del 25 maggio 2023, n. 1 (doc. 4); − di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la nota prot. 76648/25 del 17 febbraio 2025 recante “richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti” (doc. 5). PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

Giustizia amministrativa202509776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di ammissibilità di alcune spese rendicontate per il progetto "Design Weekend", con allegato prospetto delle spese non ammissibili e successivo riscontro negativo alla richiesta di riesame

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'annullamento della nota del Ministero del turismo del 5 maggio 2025, del prospetto allegato con il dettaglio delle spese ritenute non ammissibili e, ove occorra, della nota del 2 luglio 2025 di risposta alla richiesta di riesame, dell'avviso pubblico del 25 maggio 2023 e della precedente richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il provvedimento decide soltanto sull'ulteriore richiesta del consulente tecnico d'ufficio di proroga del termine per la bozza di relazione.

La decisione

Il TAR accoglie l'istanza del consulente tecnico d'ufficio presentata il 25 settembre 2026 e proroga fino al 19 ottobre 2026 il termine per trasmettere alle parti la bozza di relazione, confermando gli ulteriori termini già fissati con l'ordinanza istruttoria n. 2692 del 7 maggio 2026. Rinvìa la discussione del merito, già fissata per il 22 dicembre 2026, all'udienza pubblica del 9 febbraio 2027. Non decide il ricorso principale né regola le spese.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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