Cassazione Civile, Sentenza n. 4171/2021 del 17/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto del reclamo e la sanzione irrogata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre spese prenotate a debito, e resta valido l'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
A seguito di un atto di rettifica redatto dal notaio Zannino in data 2.3.2012, con cui veniva escluso dall'originario rogito di compravendita del 17.9.2008 il garage precedentemente ricompreso, la Co.Re.Di. Toscana irrogava al notaio la sanzione di pagamento di € 3.098,00 per aver effettuato la rettifica in assenza delle parti. La Corte d'Appello di Firenze respingeva il reclamo. In cassazione il ricorrente deduceva due motivi: (1) erronea applicazione degli artt. 1398 e 1399 c.c. e dell'art. 59-bis della L. notarile sostenendo che il contratto posto da parte del rappresentante eccedente la procura dovesse considerarsi "valido ma inefficace"; (2) affermazione che la procura preesistente al contratto giustificherebbe la rettifica unilaterale per un errore relativo alla procura stessa. La Corte ha ritenuto che l'art. 59-bis consente la rettifica solo per omissioni o errori meramente materiali (es. indicazioni catastali, errori di trascrizione) e non per una vera e propria sostituzione dell'oggetto negoziale o per correggere la dichiarazione di volontà delle parti; pertanto la rettifica contestata non poteva essere qualificata come semplice errore materiale e la sanzione disciplinare è risultata legittima.
Norme richiamate
Art. 59-bis L. notarile (L. n. 89/1913)
La norma è stata intesa dalla Corte come strumento volto esclusivamente alla correzione di omissioni o errori meramente materiali (es. dati catastali, errori di trascrizione) e non come mezzo per modificare l'oggetto dell'atto o la volontà sostanziale delle parti
Artt. 1398 e 1399 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere effetti particolari della rappresentanza e del contratto stipulato da un "falsus procurator", sono stati considerati non idonei a giustificare la rettifica unilaterale del notaio quando essa comporti una sostituzione dell'oggetto negoziale e incida sulla volontà espressa delle parti
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi proposti ai sensi di questa disposizione
Art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (commi 1-bis e 1-quater)
Riferito all'obbligo di versamento del contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- L'art. 59-bis della legge notarile autorizza il notaio a rettificare soltanto errori o omissioni meramente materiali che non incidono sulla volontà negoziale delle parti (es. dati catastali, errori formali)
- Non è ammessa la rettifica notarile unilaterale quando essa comporta una modifica sostanziale dell'oggetto dell'atto o la sostituzione di quanto originariamente concordato dalle parti; in tali ipotesi possono emergere responsabilità disciplinari e invalidità dell'atto
- Errori relativi alla procura o al rappresentante che eccedono i poteri non costituiscono automaticamente un "errore materiale" correggibile dall'atto di rettifica: occorre distinguere tra vizio formale e alterazione della volontà negoziale
- In fase di impugnazione il successo del ricorso dipende dalla corretta qualificazione dell'errore (materiale vs. sostanziale) e dalla dimostrazione che la rettifica non abbia alterato la volontà delle parti
- La soccombenza comporta condanna alle spese e possibilità di ulteriori oneri (es. contributo unificato) a carico della parte perdente
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