Sentenza del 21/02/2019 n. 927 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Riclassificazione a norma dell'art. 1, co. 335, della l.n. 311/2004 - Unità immobiliare sita nella microzona 1 Centro Storico categoria C/1 - Possibilità di prescindere da valutazione individuale dell'unità immobiliare - Forma di accertamento per "massa" - Sussiste - Processo di riclassamento nel rispetto della normativa - Notevole scostamento del rapporto valore mercato/valore catastale rispetto al valore dell'insieme delle microzone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il riclassamento catastale dell’immobile, sostenendo che l’attribuzione di una classe superiore avrebbe richiesto una valutazione individuale delle caratteristiche specifiche dell’unità immobiliare, mediante i criteri comparativi ordinari. La questione riguardava invece l’applicabilità dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, che consente una revisione catastale per microzone quando il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona risulti significativamente diverso da quello dell’insieme delle microzone comunali.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo il riclassamento effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, anche senza una specifica valutazione individuale dell’unità immobiliare e senza applicare il metodo comparativo previsto dal d.l. n. 70/1988 o il confronto con un’“unità tipo” previsto dal d.P.R. n. 1142/1949. Il procedimento è stato considerato una forma di accertamento per “massa”, giustificata dal notevole scostamento tra i valori medi di mercato e catastali della microzona 1 rispetto all’insieme delle microzone. L’attribuzione di una classe superiore è stata quindi ritenuta funzionale a ridurre tale squilibrio.
Norme richiamate
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335
La revisione del classamento può essere disposta quando il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale della microzona presenti uno scostamento significativo rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.
La norma consente un riclassamento su base territoriale e generalizzata, riferito alla microzona, senza necessità di procedere a una valutazione individuale delle caratteristiche di ogni singola unità immobiliare. L’attribuzione di una classe superiore può derivare dall’esigenza di riequilibrare il rapporto complessivo tra valori di mercato e valori catastali.
Decreto-legge n. 70/1988
Il metodo comparativo ordinario non è stato ritenuto applicabile al caso, poiché il riclassamento era fondato sulla speciale procedura per microzone prevista dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004.
D.P.R. n. 1142/1949
Il confronto con una specifica “unità tipo” non è stato ritenuto necessario, perché la procedura di revisione per microzone opera secondo una logica aggregata e non richiede necessariamente la comparazione individuale tipica del classamento ordinario.
Massime di principio
- Quando il riclassamento catastale è disposto ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, l’Amministrazione può procedere con un accertamento riferito alla microzona nel suo complesso, senza dimostrare in dettaglio le caratteristiche peculiari di ciascuna unità immobiliare.
- La legittimità del riclassamento dipende dalla corretta individuazione di un significativo scostamento tra il rapporto medio valore di mercato/valore catastale della microzona e quello dell’insieme delle microzone, non necessariamente da un confronto individuale con immobili analoghi.
- L’assenza di una valutazione analitica delle condizioni specifiche dell’immobile non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto, se il procedimento appartiene alla speciale revisione catastale per microzone ed è adeguatamente motivato sullo squilibrio territoriale rilevato.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare soprattutto l’effettiva applicazione dell’art. 1, comma 335, la corretta delimitazione della microzona, l’esistenza dello scostamento statistico richiesto e la motivazione dell’atto; non sarebbe invece sufficiente contestare soltanto la mancata comparazione individuale dell’immobile.
- Il riclassamento per microzone non è però insindacabile: può essere contestato se l’Amministrazione non dimostra i presupposti territoriali e statistici della revisione o se l’atto non consente di comprendere le ragioni concrete dell’aumento di classe e rendita.
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